Cass. pen., sez. III, sentenza 10/07/2024, n. 33287
Sentenza
10 luglio 2024
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10 luglio 2024
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Massime • 1
In tema di reati ambientali, la contravvenzione di abbandono di rifiuti, di cui all'art. 256, comma 2, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, è configurabile nel solo caso di condotta estemporanea e meramente occasionale, che abbia ad oggetto quantitativi modesti, interessi aree non estese e non implichi attività di gestione dei rifiuti o ad esse prodromiche, essendo altrimenti configurabile la contravvenzione di discarica abusiva. (In motivazione, la Corte ha precisato che, tra i due reati, si verifica un fenomeno di "progressione criminosa", risolvibile sulla base del principio di specialità, con conseguente applicazione del solo regime sanzionatorio previsto per il più grave reato di discarica abusiva).
Sul provvedimento
Testo completo
ND 3328 7-24 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. 1393 Luca Ramacci Presidente - Alberto Galanti Relatore - UP - 10/07/2024 Giuseppe Noviello R.G.N. 8621/2024 Enrico Mengoni Fabio Zunica ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso presentato da ZZ AN, nato a [...] il [...], avverso la sentenza della Corte di appello di Milano in data 08/09/2023. visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alberto Galanti;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Giuseppe Riccardi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 08/09/2023, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano del 27/10/2021, dichiarava non doversi procedere nei confronti di AN ZZ per i reati di cui al capo A) commessi anteriormente all'8 settembre 2018 perché estinti per prescrizione e riconosciuta la continuazione con la sentenza del Tribunale di Milano, irr. 3/12/2015, in riferimento al più grave reato di cui al capo A), rideterminava la pena applicata allo stesso in anni 2 mesi 6 di arresto, 16.000,00 euro di ammenda, con aumento di ulteriori 4.000 euro a titolo di continuazione con la predetta sentenza. 1 Limitava la confisca all'area censita al foglio 4, mappale 127, del catasto di Rho alla quota di comproprietà della SCAVIL srl.
2. Avverso la sentenza l'imputato propone ricorso per cassazione.
2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge in relazione agli articoli 157 e 161 cod. pen., 256, comma 1, lettere a) e b), d. lgs. 152/2006, 129 cod. proc. pen., in relazione alla intervenuta prescrizione del reato di deposito incontrollato di rifiuti e contraddittorietà della motivazione. La sentenza, nel dare atto del contrasto giurisprudenziale esistente sulla natura permanente o istantanea del reato di deposito incontrollato di rifiuti, ne nega la natura permanente, ma poi conclude in senso opposto, condividendo la tesi accusatoria secondo cui i depositi incontrollati di rifiuti vanno considerati come reato permanente. La contraddizione è acuita alla luce di quanto dichiarato a pag. 15 della sentenza, in cui si dà atto dell'orientamento più recente sulla natura istantanea del reato (che del resto non è stato contestato come abituale). Ed infatti, l'assenza di qualsivoglia indice di destinazione allo smaltimento o al recupero evidenzia la destinazione all'abbandono dei rifiuti. Non può quindi farsi applicazione dei criteri indicati dalla Corte milanese, secondo cui la sistematica pluralità di azioni e la reiterata utilizzazione di un unico sito deporrebbe per la natura permanente del reato (Cass. n. 32305/2022). E' la stessa sentenza, del resto, a dichiarare a chiare lettere (pag. 22) l'insussistenza in capo all'indagato di una organizzazione aziendale in grado di stoccare temporaneamente rifiuti per poi convogliarli tempestivamente alla sede di smaltimento. Inoltre, non è detto che le condotte di deposito incontrollato siano coincidenti con quelle di deposito abusivo, potendo essere molte di meno, in un lungo arco temporale, né è dato conoscere le quantità ogni volta trasportate. Sussistono pertanto incertezze su entrambi i requisiti di permanenza del reato indicati dalla Corte milanese. Sarebbero quindi prescritte tutte le condotte poste in essere prima del 7 agosto 2019. 2.2. Con il secondo motivo, censura violazione della disciplina del reato continuato in relazione agli aumenti operati per continuazione in riferimento al reato di abbandono di rifiuti rispetto al reato di discarica abusiva. Non si comprende a che titolo la Corte di appello abbia proceduto ad aumento per l'articolo 256, comma 2, né come abbia calcolato tale aumento. A pagina 31, la sentenza considera esclusivamente la condotta di cui al comma 3 dell'articolo 256 e, per la continuazione interna, di cui al comma 1 lettere a) e b), ma non considera il comma 2 del medesimo articolo, in palese contraddizione rispetto a quanto indicato sia nel capo di imputazione che nella stessa sentenza. La sentenza, che si discosta di un anno dal minimo edittale previsto per il comma 3 dell'articolo 256, avrebbe dovute ben specificare l'entità dell'aggravio rispetto ad una specifica 2 continuazione interna per le condotte di abbandono o deposito incontrollato non dichiarate prescritte (v. pag. 15). Altrimenti avrebbero dovuto dichiarare assorbente il reato di discarica rispetto a quelle di abbandono.
2.3. Con il terzo motivo lamenta violazione di legge in riferimento agli articoli 62-bis e 133 cod. pen. e contraddittorietà della motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Il primo giudice aveva fondato il trattamento sanzionatorio sulla gravità dei fatti e i numerosi precedenti penali dell'imputato, mentre i secondi giudici avevano ritenuto che l'atto di appello non avesse censurato il diniego opposto dal primo giudice. In realtà, sia pure in modo preciso, l'appellante aveva indicato l'esiguo numero dei viaggi di trasporto dei rifiuti, peraltro risalenti nel tempo (pag. 14). Inoltre, il comportamento processuale dell'imputato, che ha reso confessione, ha consentito alla produzione di documenti e all'inversione dell'ordine delle prove, non è stato oggetto di considerazione. Né si è considerato che l'imputato aveva già iniziato sua sponte a smaltire i rifiuti.
2.4. Con il quarto motivo lamenta violazione di legge in riferimento agli articoli 81 e 133 cod. pen.. La Corte territoriale, pur dando conto della estinzione per prescrizione di alcuni reati, non ha operato alcuna riduzione a seguito del riconoscimento in continuazione della sentenza del Tribunale di Milano del 16/10/2015, anzi applicando un aumento di 4.000 euro di ammenda.
2.5. Con quinto motivo deduce violazione dell'articolo 20-bis cod. pen., 53 I. 689/1981 e contraddittorietà di motivazione. La Corte di appello ha rigettato la richiesta di applicazione di pene sostitutive in ragione dei precedenti penali dell'imputato e della durata del reato continuato. Ma l'articolo 58 della I. 689/1981 prevede che il giudice possa negare le pene sostitutive solo se ritenga che le prescrizioni non vengano adempiute, prognosi che i giudici non hanno effettuato.
2.6. con il sesto motivo deduce violazione dell'articolo 240 cod. pen., 256 comma 3 d. lgs. 152/2006, nonché mancanza e contraddittorietà della motivazione. La sentenza nulla motiva in ordine alle ragioni che hanno portato a confermare la confisca del capannone e del suo contenuto, a nulla valendo il richiamo alla sentenza di primo grado, che però, nella parte richiamata, si riferisce alle sole statuizioni civili. Quanto al capannone, non vi è dubbio che l'attività di abbandono si è svolta unicamente nel piazzale e non nel capannone, difettando quindi il nesso di pertinenzialità con il reato. Quanto agli oggetti contenuti nel capannone, la sentenza impugnata rinvia a quella di primo grado, che tuttavia motiva solo con riferimento ai rifiuti contenuti nel capannone e non anche ai beni ivi custoditi. 3 3. In data 20 giugno 2024, l'Avv. Giovanni Parini, per la parte civile Comune di Rho, depositava