Cass. civ., SS.UU., sentenza 17/06/2021, n. 17334
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nciato la seguente SENTENZA sul ricorso 2390-2021 proposto da: P X, elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa da sé medesima;- ricorrente -contro CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA DI MILANO;- intimato - avverso la sentenza n. 190/2020 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, depositata il 15/10/2020. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/06/2021 dal Consigliere L N;lette le conclusioni scritte dell'Avvocato Generale F S, il quale chiede che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione vogliano dichiarare il ricorso inammissibile. FATTI DI CAUSA 1. - Il consiglio distrettuale di disciplina di Milano in data 3 aprile 2017 ha applicato all'avv. X P la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per mesi otto. I capi di imputazione concernono le violazioni previste: a) dagli artt. 4 n. 2, 21 n. 1 e 22 del codice deontologico, per avere posto in essere un comportamento non colposo in violazione della legge penale (artt. 594 e 612-bis cod. pen.), inviando una serie di emails offensive, in numero di ventinove, al presidente del collegio penale, avanti al quale essa era imputata per riciclaggio, nei mesi di febbraio e marzo 2015;b) dagli artt. 9 n. 2, 52 n. 1, 63 n. 1 del codice deontologico, per non avere in tal modo osservato, al di fuori dell'attività professionale, i doveri di probità, dignità e decoro nella salvaguardia della propria reputazione e dell'immagine della professione forense;c) dagli artt. 4 n. 2, 21 n. 1 e 22 del codice deontologico, per avere posto in essere un comportamento non colposo in violazione della legge penale (art. 594 cod. pen.), rivolgendo espressioni ingiuriose al p.m. del procedimento penale, in cui essa era imputata per riciclaggio, nonché nei confronti dell'appuntato dei carabinieri Michele Melchionda, il 27 settembre Ric. 2021 n. 02390 sez. SU - id. 08-06-2021 -2- 2015;d) dagli artt. 4 n. 2, 21 n. 1 e 22 del codice deontologico, per avere posto in essere un comportamento non colposo in violazione della legge penale (art. 594 cod. pen.), inviando una serie di emails offensive al p.m. del procedimento penale, in cui essa era imputata per riciclaggio, nonché nei confronti dell'appuntato dei carabinieri Michele Melchionda, il 28 settembre 2015;e) dagli artt. 9 n. 2, 52 n. 1, 63 n. 1 del codice deontologico, per non avere in tal modo osservato, al di fuori dell'attività professionale, i doveri di probità, dignità e decoro nella salvaguardia della propria reputazione e dell'immagine della professione forense. 2. - Il ricorso dalla predetta proposto innanzi al Consiglio nazionale forense è stato respinto con sentenza del 15 ottobre 2020. Il C.N.F. ha affermato, per quanto ora rileva, che: a) è regolarmente avvenuta, nel domicilio della ricorrente, la notificazione del decreto di citazione a giudizio;b) è infondata la censura relativa alla mancata celebrazione della pubblica udienza nel procedimento disciplinare, essendo la diversa scelta legislativa un favor per la categoria forense;c) è infondata la censura di carenza dei requisiti di imparzialità, indipendenza e autonomia del consiglio distrettuale di disciplina, ove la procedura ha natura amministrativa;d) è infondata la censura di mancanza di rilievo dei comportamenti predetti in quanto estranei all'attività professionale, dovendo l'avvocato in ogni situazione comportarsi con la dignità e il decoro della funzione;e) non è invocabile l'esimente della provocazione, allegata dalla ricorrente per il fatto di non essere stata messa in condizione di difendersi nel processo penale, posto che la dignità ed il decoro della funzione comportano che la rilevanza deontologica delle frasi sconvenienti ed offensive pronunciate non sia esclusa dalla Ric. 2021 n. 02390 sez. SU - ud. 08-06-2021 -3- /Z-7 provocazione altrui, dalla reciprocità delle offese e dal consequenziale stato di ira ed agitazione;f) ai sensi dei criteri degli artt. 22, 52 e 53 del codice deontologico è proporzionata la sanzione comminata, attesa la gravità del contenuto dei messaggi telematici inviati, della loro offensività, del loro numero in un breve arco temporale, i quali palesano la pervicace volontà della ricorrente di commettere tali condotte, integranti anche illecito penale. 3. - Avverso questa sentenza è proposto ricorso per cassazione, sulla base di due motivi;con il ricorso la ricorrente ha, altresì, chiesto la sospensione della esecutorietà della sentenza impugnata. La trattazione del ricorso è stata fissata per la pubblica udienza dell'8 giugno 2021 ed è avvenuta in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dall'art. 23, comma 8 -bis, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, inserito dalla legge di conversione 18 dicembre 2020, n. 176, ed art. 6 d.l. n. 44 del 2021, senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati avanzato richiesta di discussione. Il Procuratore generale ha presentato requisitoria per iscritto, chiedendo che il ricorso venga respinto.
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