Cass. civ., SS.UU., ordinanza 21/05/2019, n. 13663
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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 17557-2017 proposto da: C D C, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANGELO BARGONI 78, presso lo studio dell'avvocato S S, rappresentato e difeso dall'avvocato A C;- ricorrente -contro ENEL PRODUZIONE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA E.Q. VISCONTI 99, presso lo studio dell'avvocato E C, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati M C ed I C;- con troricorrente - avverso la sentenza n. 351/2016 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE, depositata il 23/12/2016. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/03/2019 dal Consigliere R C;lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale F S, il quale conclude per il rigetto del ricorso, con le conseguenze di legge. Ritenuto che: Enel Produzione S.p.a. propose innanzi al Tribunale Regionale delle acque pubbliche presso la Corte di Appello di Roma, opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione, ex r.d. n.639 del 1910, con cui il Comune di Campotosto, in persona del Sindaco pro tempore, le aveva ingiunto il pagamento della somma di euro 1.532.213,231 a titolo di sovracarichi BIM e rivieraschi, dovuti, ex art.28, comma 4, della legge n.136 del 1999, per la concessione di due impianti idroelettrici denominati "San Giacomo" e "Provvidenza", utilizzatori di acque di due fiumi per la produzione di energia elettrica mediante accumulo di pompaggio;il Tribunale regionale respinse le domande di Enel S.p.a. la quale aveva chiesto accertarsi la non debenza delle somme richieste, con condanna della controparte alla restituzione delle somme già indebitamente percepite;la prima decisione, appellata da Enel Produzione S.p.A., è stata riformata, con sentenza n.351/16, depositata il 23 dicembre 2016, dal Tribunale Superiore delle acque pubbliche il quale, in parziale accoglimento delle domande originarie, ha rideterminato la somma Ric. 2017 n. 17557 sez. SU - ud. 12-03-2019 -2- dovuta da Enel Produzione S.p.a. in euro 12.008,11 oltre interessi legali dal 23 dicembre 2008 sino al saldo;a fondamento della decisione e, alla luce delle risultanze della disposta consulenza tecnica d'ufficio, il Tribunale Superiore delle Acque pubbliche ha ritenuto che: la portata da considerare nel calcolo per la determinazione del sovracanone fosse quella riferita al consumo dell'energia del pompaggio;la decorrenza del pagamento dei sovracanoni dovesse essere individuata nella data del primo gennaio 1999;i sovracanoni riveriaschi da pompaggio andassero ripartiti tra tutti i Comuni che si trovano lungo l'asta fluviale fino alla foce e non tra i soli Comuni nei quali ricadono fisicamente le centrali, i loro invasi e le opere accessorie;avverso la sentenza ricorre, su due motivi, il Comune di Ca m potosto;Enel Distribuzione S.p.a. resiste con controricorso;il ricorso per cassazione è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 380-bis.1 cod. proc. civ. il P.G. ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso;in prossimità della camera di consiglio il Comune di Campotosto ed Enel Produzione S.p.A. hanno depositato memorie.
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