Cass. civ., sez. II, ordinanza 12/01/2022, n. 00798
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Testo completo
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 23992-2017 proposto da: S F, elettivamente domiciliata in ROMA,
CORSO VITTORIO EMANUELE II
18, presso lo studio dell'avvocato G M G, rappresentata e difesa dall'avvocato L L giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
MONACO SRL IN LIQUIDAZIONE ;
- intimata- avverso la sentenza n. 1498/2017 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 28/06/2017;
F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 Numero registro generale 23992/2017 Numero sezionale 2692/2021 Numero di raccolta generale 798/2022 Data pubblicazione 12/01/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/12/2021 dal Consigliere Dott. M C;
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con citazione del 21 giugno 2005 S F conveniva in giudizio dinanzi al tribunale di Pistoia, sezione di Monsummano terme, la Monaco S.r.l. affinché fosse condannata ad arretrare il corpo di fabbrica costruito in violazione delle distanze legali, al risarcimento del danno derivante dalla relativa violazione, ad eliminare le vedute dirette poste a distanza inferiore a quella di legge, al risarcimento del danno per la violazione delle norme urbanistiche in materia di indici di edificabilità, ed al pregiudizio alla cubatura indebitamente sottrattale, oltre al danno da perdita di luce, aria ed amenità. Evidenziava di essere proprietaria di alcuni locali commerciali, in Montecatini Terme, di cui uno con ingresso da via IV Novembre, angolo via Amendola, e altri due con accesso da viale IV Novembre nn. 51 e 53, tutti compresi in un’area del PRG sottoposta a progetto unitario concordato (PUC) da realizzarsi tramite piano particolareggiato di iniziativa pubblica o privata. La convenuta, proprietaria del fabbricato storico denominato Kursaal aveva presentato un piano unitario concordato per la ristrutturazione urbanistica del complesso, che era stato approvato dal Comune con due successive delibere. Aveva poi fatto richiesta di concessione per l’esecuzione dei lavori che però non contemplavano anche i locali dell’attrice, che come anche atri proprietari di locali lungo via IV Novembre, non era stata chiamata a prendere parte alla convenzione. Ric. 2017 n. 23992 sez. S2 - ud. 13-12-2021 -2- F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 Numero registro generale 23992/2017 Numero sezionale 2692/2021 Numero di raccolta generale 798/2022 Data pubblicazione 12/01/2022 Rilasciata la concessione, la quale secondo quanto previsto all’art. 3 della convenzione intercorsa con il Comune avrebbe esaurito la volumetria sull’area di intervento, a prescindere dalla possibilità di realizzarne ulteriori, la società aveva realizzato un edificio in violazione delle distanze minime previste dal codice civile e dall’art. 19 delle NTA, che imponevano il rispetto della distanza di metri 10 tra pareti entrambe finestrate di edifici antistanti e di metà dell’altezza dell’edificio più alto, ridotta sei metri nel caso di pareti prive di finestre tra edifici confinanti, ed almeno di metà dell’altezza dell’edificio più alto. Secondo l’attrice nella specie non poteva essere invocata la deroga di cui al co. 7 dell’art. 19 delle NTA, in quanto gli immobili di sua proprietà non erano inclusi nel PUC presentato dalla società, così che aveva diritto a conseguire l’arretramento del fabbricato della società, anche in ragione della creazione di vedute dirette sui propri beni sempre in violazione delle distanze legali. Inoltre, per effetto del progetto presentato dalla Monaco, le era stato rifiutato il rilascio della concessione per l‘ampliamento dei suoi locali, ritenendo il Comune che fossero state esaurite le volumetrie ammissibili nell’area, e cioè sebbene per la cessione di cubatura si imponga il consenso del cedente, che nella specie non era stato prestato. Ciò aveva determinato un evidente diminuzione di valore di propri beni che andava del pari ristorato. Nella resistenza della società che contestava la fondatezza della domanda attorea, facendo richiamo al contenuto dell’atto con il quale l’attrice aveva acquistato i beni dalla comune dante causa, Ric. 2017 n. 23992 sez. S2 - ud. 13-12-2021 -3- F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : O
CORSO VITTORIO EMANUELE II
18, presso lo studio dell'avvocato G M G, rappresentata e difesa dall'avvocato L L giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
MONACO SRL IN LIQUIDAZIONE ;
- intimata- avverso la sentenza n. 1498/2017 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 28/06/2017;
F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 Numero registro generale 23992/2017 Numero sezionale 2692/2021 Numero di raccolta generale 798/2022 Data pubblicazione 12/01/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/12/2021 dal Consigliere Dott. M C;
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con citazione del 21 giugno 2005 S F conveniva in giudizio dinanzi al tribunale di Pistoia, sezione di Monsummano terme, la Monaco S.r.l. affinché fosse condannata ad arretrare il corpo di fabbrica costruito in violazione delle distanze legali, al risarcimento del danno derivante dalla relativa violazione, ad eliminare le vedute dirette poste a distanza inferiore a quella di legge, al risarcimento del danno per la violazione delle norme urbanistiche in materia di indici di edificabilità, ed al pregiudizio alla cubatura indebitamente sottrattale, oltre al danno da perdita di luce, aria ed amenità. Evidenziava di essere proprietaria di alcuni locali commerciali, in Montecatini Terme, di cui uno con ingresso da via IV Novembre, angolo via Amendola, e altri due con accesso da viale IV Novembre nn. 51 e 53, tutti compresi in un’area del PRG sottoposta a progetto unitario concordato (PUC) da realizzarsi tramite piano particolareggiato di iniziativa pubblica o privata. La convenuta, proprietaria del fabbricato storico denominato Kursaal aveva presentato un piano unitario concordato per la ristrutturazione urbanistica del complesso, che era stato approvato dal Comune con due successive delibere. Aveva poi fatto richiesta di concessione per l’esecuzione dei lavori che però non contemplavano anche i locali dell’attrice, che come anche atri proprietari di locali lungo via IV Novembre, non era stata chiamata a prendere parte alla convenzione. Ric. 2017 n. 23992 sez. S2 - ud. 13-12-2021 -2- F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 Numero registro generale 23992/2017 Numero sezionale 2692/2021 Numero di raccolta generale 798/2022 Data pubblicazione 12/01/2022 Rilasciata la concessione, la quale secondo quanto previsto all’art. 3 della convenzione intercorsa con il Comune avrebbe esaurito la volumetria sull’area di intervento, a prescindere dalla possibilità di realizzarne ulteriori, la società aveva realizzato un edificio in violazione delle distanze minime previste dal codice civile e dall’art. 19 delle NTA, che imponevano il rispetto della distanza di metri 10 tra pareti entrambe finestrate di edifici antistanti e di metà dell’altezza dell’edificio più alto, ridotta sei metri nel caso di pareti prive di finestre tra edifici confinanti, ed almeno di metà dell’altezza dell’edificio più alto. Secondo l’attrice nella specie non poteva essere invocata la deroga di cui al co. 7 dell’art. 19 delle NTA, in quanto gli immobili di sua proprietà non erano inclusi nel PUC presentato dalla società, così che aveva diritto a conseguire l’arretramento del fabbricato della società, anche in ragione della creazione di vedute dirette sui propri beni sempre in violazione delle distanze legali. Inoltre, per effetto del progetto presentato dalla Monaco, le era stato rifiutato il rilascio della concessione per l‘ampliamento dei suoi locali, ritenendo il Comune che fossero state esaurite le volumetrie ammissibili nell’area, e cioè sebbene per la cessione di cubatura si imponga il consenso del cedente, che nella specie non era stato prestato. Ciò aveva determinato un evidente diminuzione di valore di propri beni che andava del pari ristorato. Nella resistenza della società che contestava la fondatezza della domanda attorea, facendo richiamo al contenuto dell’atto con il quale l’attrice aveva acquistato i beni dalla comune dante causa, Ric. 2017 n. 23992 sez. S2 - ud. 13-12-2021 -3- F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : O
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