Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/12/2022, n. 46122

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/12/2022, n. 46122
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 46122
Data del deposito : 6 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI MARSALAnei confronti di: PIZZO GIUSEPPE nato a MAZARA DEL VALLO il 01/12/1971 FINAZZO GIUSEPPE nato a REGGIO CALABRIA il 04/05/1980 avverso l'ordinanza del 13/05/2022 del TRIBUNALE di MARSALAsvolta la relazione dal Consigliere G C;
lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto F Z, la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza resa all'udienza del 19/4/2022, il Tribunale di Marsala ha disposto la separazione del processo promosso con il rito direttissimo nei confronti di FINAZZO G e PIZZO G, limitatamente ai reati di cui ai capi 2) e 3) della imputazione [rispettivamente, danneggiamento e possesso ingiustificato di strumenti atti a aprire o forzare serrature, aggravati dall'art. 61 n. 2, cod. pen., in relazione al tentativo di furto di cui al capo 1) della rubrica], ai sensi degli artt. 449 e 452, comma 1, cod. proc. pen., per difetto cioè delle condizioni per procedere con le forme del giudizio direttissimo, con restituzione degli atti al pubblico ministero.

2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso il pubblico ministero, deducendone la abnormità strutturale, per avere il giudicante esercitato un potere pur riconosciutogli dall'ordinamento processuale, ma al di fuori dei casi consentiti, atteso che la irrituale instaurazione del giudizio direttissimo determina una nullità relativa, non eccepita dagli imputati e, quindi, sanata. Sotto altro profilo, il ricorrente rileva che il provvedimento censurato avrebbe determinato anche la indebita regressione del procedimento, in contrasto con il principio di irretrattabilità dell'azione penale e con quello che non consente di ripetere atti già validamente e utilmente compiuti.

3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto F Z, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso con ogni conseguente statuizione. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile.

2. Nel concetto di abnormità dell'atto processuale elaborato dalla dottrina e dalla giurisprudenza di questa Corte, viene in rilievo tanto il suo carattere strutturale, allorché esso, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale (sez. 2 n. 29382 del 16/5/2014, Rv. 259830;
n. 2484 del 21/10/2014, dep. 2015, Rv. 262275);
quanto il profilo funzionale, nel senso che il vizio viene ravvisato quando l'atto, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo, ovvero quando esso provochi indebite regressioni del procedimento, ponendosi in tal caso anche in contrasto con il principio costituzionale di ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Cost., comma 2 (in motivazione, sez. 6 n. 2325 del 8/1/2014, Rv. 258252;
Sez. U, n. 5307 del 20/12/2007, dep. 2008, Battiste/la, Rv. 238240).
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