Cass. civ., SS.UU., sentenza 08/02/2013, n. 3042

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Anche in tema di elezioni del Consiglio dell'Ordine degli avvocati, benché il relativo procedimento non contempli la complessità e l'organizzazione tipiche delle elezioni politiche ed amministrative, la Corte di cassazione, innanzi alla quale sia impugnata la proclamazione degli eletti, può procedere all'esame diretto degli atti, sempre che il ricorrente non si limiti a prospettare le proprie ragioni in termini tali da sostanziarsi nella postulazione di un rinnovo dello scrutinio, ma delimiti l'ambito di indagine entro cui il giudice dovrà operare.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 08/02/2013, n. 3042
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3042
Data del deposito : 8 febbraio 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. P R - Primo Presidente f.f. -
Dott. T F - Presidente Sez. -
Dott. R R - Presidente Sez. -
Dott. M M - rel. Consigliere -
Dott. F F - Consigliere -
Dott. A G - Consigliere -
Dott. M V - Consigliere -
Dott. C M M - Consigliere -
Dott. D C V - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 18566/2012 proposto da:
C A, elettivamente domiciliato in R,

VIALE SOMALIA

35, presso lo studio dell'avvocato C A, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato T M, per delega a margine del ricorso;



- ricorrente -


contro
CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI ATI DI R, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in R, VIA

DELLA VITE

7, presso lo studio dell'avvocato S G C, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato T A F, per delega a margine del controricorso;

S M, elettivamente domiciliato in R, VIA

PANVINIO

12, presso lo studio dell'avvocato S D R G, che lo rappresenta e difende, per delega in calce al controricorso;

S M I, elettivamente domiciliata in R, VIA

BRENTA

2-A, presso il proprio studio, rappresentata e difesa dall'avvocato PROSPERETTI GIULIO, per delega in calce al controricorso;



- controricorrenti -


e contro
MAZZONI MAURO, MINISTERO DELLA GIUSTIZIA -

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

8018440587, GALLETTI ANTONINO, CASSIANI ALESSANDRO, DI TOSTO PIETRO, CONTE ANTONIO, BOLOGNESI RICCARDO, BRUNI FABRIZIO, MINGHELLI ALDO, condello domenico, VAGLIO MAURO, NICODEMI ROBERTO, SCIALLA MARIO, CERÈ DONATELLA, PUBBLICO MINISTERO DELLA CORTE DI CASSAZIONE;



- intimati -


avverso la sentenza n. 91/2012 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, depositata il 25/06/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/01/2013 dal Consigliere Dott. MAURIZIO MASSERA;

uditi gli avvocati Andrea CARANCI, Michele TAMPONI, Angelo Fiore TARTAGLIA, Giulio PROSPERETTI;

è solo presente l'avvocato

STOPPANI

Maria Isabella;

udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott.

CENICCOLA

Raffaele, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


1 - L'avv. Antonio C, primo dei non eletti con un distacco di appena 36 voti, impugnò avanti al Consiglio Nazionale Forense la proclamazione degli eletti nel turno di ballottaggio per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma per il biennio 2012 -2013 lamentando che in svariate occasioni - comunque non inferiori a cinquanta - non gli erano stati attribuiti voti espressi con cognome esatto e prenome errato ovvero con cognome simile o con prenome e cognome simili. Formulò anche istanza cautelare e istanze istruttorie.


2 - Radicatosi il contraddittorio, si costituirono per resistere il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma e i controinteressati avv. domenico condello, e avv. S Isabella Maria, la quale propose reclamo incidentale subordinato chiedendo l'esame delle schede nude e il ricalcolo dei voti non attribuiti.


3 - Con sentenza in data 26 maggio - 25 giugno 2012 il CNF dichiarò inammissibili il reclamo principale e quello incidentale. Il CNF osservò per quanto interessa: anche se attenuati nel giudizio elettorale, i principi della specificità dei motivi e dell'onere della prova richiedono, ai fini dell'ammissibilità del ricorso, che nell'atto introduttivo siano indicati la natura dei vizi denunciati, il numero delle schede contestate e le sezioni cui si riferiscono le schede medesime, onde evitare attività meramente esplorative;
il ricorso principale recava indicazioni dei tutto generiche, mentre quello incidentale non specificava alcun motivo di illegittimità nell'assegnazione dei voti.


4 - Avverso la suddetta sentenza il C ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi.
Hanno resistito con separati controricorsi il COA di Roma, e gli avv.ti M S e I M S.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 - Il primo motivo adduce violazione e falsa applicazione dell'art. 121 c.p.c., anche in relazione agli artt. 156 e 157 c.p.c., in uno con gli artt. 125 e 163 del codice di rito, con riferimento alla postulata esistenza (normativa) dei presupposti che hanno condotto alla dichiarazione di inammissibilità del reclamo. Si assume che nessuna norma prescrive quanto postulato dal CNF a pena d'inammissibilità, che vige il principio della libertà delle forme, che non è prevista la nullità per inosservanza delle forme, che non vige il principio della specificità e della tassatività dei motivi. 1.2-1 secondo motivo lamenta contestuale omessa motivazione su di un punto decisivo della controversia indicato nella omessa esplicitazione della norma impeditiva dell'esame nel merito. 1.3 - Le due censure, che l'evidente connessione consente di trattare congiuntamente, sono infondate poiché si muovono su un piano generale e astratto e non stigmatizzano adeguatamente la ratio decidendi della sentenza impugnata.
È bene precisare che oggetto di controversia non è il principio del "favor voti", come definito dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. Sez. Un. 23 giugno 2005, n. 13445), ma solo la determinazione delle modalità con le quali l'interessato può agire in sede contenziosa per ottenerne il rispetto.
Sono principi generali del nostro ordinamento che chi agisce in giudizio deve esplicitare chiaramente il petitum e la causa petendi che lo giustifica e che le impugnazioni, anche laddove non siano consentite solo secondo schemi tipizzati e vincolati, debbono pur sempre essere formulate in modo da addurre specifiche ragioni di contrasto nei confronti del provvedimento censurato. Il CNF ha riconosciuto che nel giudizio elettorale i principi della specificità dei motivi e dell'onere della prova sono attenuati, ma ha affermato che, ai fini dell'ammissibilità del ricorso, occorre pur sempre che l'atto introduttivo specifichi la natura e l'oggetto delle contestazioni e non si risolva, come ha ritenuto essere avvenuto nella specie, nella sostanziale richiesta di rinnovazione totale dello scrutinio e cioè nella esecuzione di un'indagine esplorativa al fine di accertare la concreta esistenza dei vizi denunciati solo in via generale e astratta.
È questo il nucleo centrale delle decisione che non ha formato oggetto di specifiche argomentazioni dimostrative dei denunciati profili di violazione e falsa applicazione di norme di diritto, nonché di omissioni motivazionali.
Il Collegio non intende discostarsi dall'orientamento (Cass. Sez. I 25 gennaio 2001, n. 1073) secondo cui, nella materia elettorale l'organo giudicante, Corte di cassazione compresa, può procedere all'esame diretto degli atti. Ma occorre pur sempre che il ricorrente non si limiti a prospettare le proprie ragioni in termini tali da sostanziarsi nella postulazione di un rinnovo dello scrutinio, ma delimiti il campo d'indagine entro cui il giudice dovrà operare. È senz'altro vero che le elezioni di un Consiglio dell'Ordine non contemplino la complessità e l'organizzazione che caratterizzano le elezioni politiche e amministrative.
Tuttavia anche in questa tipologia di elezioni la rinnovazione totale dello scrutinio non presenta la semplicità e praticabilità che il ricorrente vorrebbe accreditare, considerato, come spiegato dal controricorrente S (a pag. 2 della "memoria di costituzione"), che gli errori potrebbero riguardare tutti i 14 consiglieri eletti nel ballottaggio (cui erano stati ammessi coloro che avevano ottenuto voti nella prima tornata elettorale) e che i seggi erano stati nove, composti da presidente e scrutatori, nei quali avevano votato - come precisato a pag. 3 dello stesso ricorso - 8.965 avvocati. Nel reclamo proposto avanti al CNF il C, premesso di essersi classificato primo dei non eletti con uno scarto di appena 36 voti, ha così testualmente riferito: "Durante le operazioni di scrutinio l'Avv. Antonio C ha potuto verificare in svariate occasioni (comunque non inferiori a cinquanta) che non gli sono stati attribuiti: - voti espressi con "cognome esatto" e col prenome errato ovvero - voti espressi con "cognome simile" e col prenome esatto (Es. C A, C A, C A, C A;
C A);
- voti espressi con "prenome simile" e "cognome simile".
A questa indicazione fattuale il C ha fatto seguire considerazioni sulla normativa applicabile e sulle assente violazioni della medesima.
In tale situazione risulta corretta e condivisibile l'affermazione della sentenza impugnata, secondo cui "per operare la verifica delle ipotesi di cui si discute l'unico rimedio sarebbe la totale rinnovazione dello scrutinio al fine di andare alla ricerca di tutte le preferenze assegnate al reclamante e di quelle a lui eventualmente non assegnate per l'erronea indicazione del suo nominativo" 2.1 - Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione con riferimento alla travisata applicazione dell'art. 2697 c.c., sulla portata ed effetto del c.d. "principio dell'onere della prova". Si assume che anche il principio dell'onere della prova, menzionato in apertura della parte motiva dal collegio a quo, è improprio e fuorviante, in quanto la valutazione sulla sussistenza della prova dei fatti costitutivi sarebbe dovuta intervenire all'esito dell'esame complessivo allegato dalle parti.
2.2 - la censura è infondata. L'espressione stigmatizzata con il motivo in esame costituisce, per un verso, un obiter dictum e, per altro verso, una improprietà terminologica.
È del tutto evidente la natura decisiva e assorbente del rilievo concernente la ritenuta aspecificità dei reclamo, che rende irrilevante qualsiasi argomentazione relativa all'onere della prova. In realtà, dal complesso argomentativo della decisione si evince che la omissione imputata al C non riguarda tanto l'offerta delle prove, quanto piuttosto l'onere di allegazione che spetta alla parte ricorrente, anche allorché intenda sollecitare il potere d'indagine dell'organo giudicante.
3.1 - Il quarto motivo ipotizza violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ. in relazione alla mancata applicazione del "principio di acquisizione processuale", concretatasi nella omessa disamina degli elementi disponibili per la (utile) decisione di merito, nonché per la correlata violazione del precetto di cui all'art. 115 c.p.c.. La tesi è che il CNF non ha tenuto conto dell'esistenza di elementi che avrebbero dovuto imporre di considerare come obiettivamente vere le circostanze di fatto dedotte e allegate nel reclamo proprio in virtù di quanto attestato e circostanziato dai controinteressati S e condello.
3.2 - La censura non ha pregio. In primo luogo, nel valutare la specificità di un atto occorre avere riguardo al suo contenuto intrinseco. La sentenza impugnata ha rilevato che mancavano indicazioni che consentissero di individuare in concreto e di circoscrivere il thema decidendum.
insussistente poiché non esistono sezioni o seggi, per cui il richiamo ad attività meramente esplorative era del tutto inconferente.
4.2 - Anche questa censura tratta, sia pure sotto diverso profilo ma con argomentazioni sostanzialmente ripetitive di quelle spese con riferimento alle precedenti, la questione relativa alla negata specificità del reclamo.
Le ragioni di doglianza addotte dal ricorrente non valgono ad inficiare le conclusioni cui è pervenuto il CNF che, esaminato il contenuto del reclamo, ha spiegato - come già sottolineato - che "per operare la verifica delle ipotesi di cui si discute l'unico rimedio sarebbe la totale rinnovazione dello scrutinio al fine di andare alla ricerca di tutte le preferenze assegnate al reclamante e di quelle a lui eventualmente non assegnate per l'erronea indicazione del suo nominativo: siffatta operazione di totale riesame non è però consentita".
In altri termini, la sentenza impugnata ascrive al reclamante l'inosservanza dell'onere di allegazione di talché l'accertamento dei vizi da lui esaminati, in mancanza di indicazioni più specifiche, renderebbe necessaria la rinnovazione integrale dello scrutinio dei nove seggi e non la disamina di singole questioni controverse.
5.1 - Il sesto motivo adduce violazione e falsa applicazione con riferimento alla sostanziale disapplicazione e/o inconferente applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 382 del 1944, e alle "Norme per lo svolgimento delle operazioni elettorali" contenute nel essere pur sempre ancorate ad indicazioni specifiche e finalizzate, non essendo meritevole di accoglimento la postulazione di una mera attività esplorativa.

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