Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 14/07/2021, n. 20025
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3184/2015 R.G. proposto da LQM s.r.I., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. E B, in virtù di procura speciale conferita in calce al ricorso, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, viale Pasteur n. 5 - ricorrente -contro Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 Cons.Est.Luigi [fOrazio RGN 3184 2015 -resistente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto, n. 981/22/2014, depositata il 12 giugno 2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 maggio 2021 dal Consigliere Luigi D'Orazio. RILEVATO CHE: 1.La Commissione tributaria regionale del Veneto rigettava l'appello presentato dalla società LQM s.r.l. ed accoglieva l'appello incidentale dell'Agenzia delle entrate, avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Treviso (n.49/1/13), che aveva accolto solo parzialmente il ricorso della contribuente, con riferimento alla deducibilità dei costi per la sponsorizzazione della Scuderia Etruria s.c.r.l. 2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione la LQM s.r.l. 3. L'Agenzia delle entrate si è "costituita", al solo fine dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione della causa ai sensi dell'art. 360, primo comma, c.p.c.. 4. La società, con nota del 16 gennaio 2019, ha affermato di avere presentato istanza di adesione alla definizione agevolata delle cartelle, impegnandosi, ai sensi dell'art. 6, secondo comma, del decreto-legge n. 193 del 2016, a rinunciare agli atti del giudizio. Ha chiesto, inoltre, di dichiararsi l'estinzione del processo per rinuncia agli atti.