Cass. pen., sez. V trib., sentenza 25/01/2023, n. 03355

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V trib., sentenza 25/01/2023, n. 03355
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 03355
Data del deposito : 25 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: M M C nato a BARI il 28/01/1972 PASQUINO DOMENICO nato a BARI il 01/10/1996 avverso la sentenza del 16/09/2021 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE M;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. A V, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità o, in subordine, l'infondatezza del ricorso, nonché le conclusioni scritte delle parti civili, ammesse al patrocinio a spese dello Stato, dello stesso tenore di quelle del P.G., con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 16 settembre 2021 la Corte d'appello di Bari ha confermato la decisione di primo grado che aveva condannato alla pena di giustizia M C M e D P, avendoli ritenuti responsabili, la prima, del delitto di cui all'art. 612 cod. pen., commesso in danno di G F (capo A), e il secondo dei reati di cui agli artt. 660 cod. pen., commesso in danno di G F e di A F (capo C), 582 cod. pen., commesso in danno del F (capo D), 612 e 582 cod. pen. in danno della F (capo E), 635 cod. pen. (capo F).

2. Nell'interesse degli imputati è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Con il primo motivo si lamenta, in relazione alla posizione del P, la mancata correlazione tra quanto motivato in sentenza e quanto indicato in dispositivo, rilevando che la Corte territoriale aveva ritenuto insussistenti i presupposti per la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, sebbene il Tribunale avesse già concluso in senso opposto, sia pure solo in motivazione e senza darne atto in dispositivo.

2.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge in relazione all'affermazione di responsabilità fondata sulle dichiarazioni non convergenti delle persone offese rimaste prive di riscontri e senza che, in contrario, potesse valorizzarsi la rinuncia della difesa all'audizione dei testi a discarico e il silenzio degli imputati (peraltro, in presenza dell'acquisizione al fascicolo del dibattimento dell'interrogatorio reso dalla Manzari a seguito della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari).

3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. A V, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità o, in subordine, l'infondatezza del ricorso, nonché le conclusioni scritte delle parti civili, ammesse al patrocinio a spese dello Stato, dello stesso tenore di quelle del P.G., con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio. Considerato in diritto 1. Il primo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza. Il sostrato processuale dal quale la doglianza prende le mosse è rappresentato dal fatto che il giudice di primo grado, che nel dispositivo non aveva disposto la sospensione condizionale della pena, nel predisporre la motivazione relativa alla dosimetria sanzionatoria ha aggiunto, al termini dei relativi calcoli, la frase «oltre che, per entrambi, al pagamento delle spese processuali e pena sospesa». Ora, è certamente esatto che, in caso di contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza, la regola della prevalenza del dispositivo, in quanto immediata espressione della volontà decisoria del giudice, non è assoluta, ma va contemperata, tenendo conto del caso specifico, con la valutazione degli elementi tratti dalla motivazione, che conserva la sua funzione di spiegazione e chiarimento delle ragioni della decisione e che, pertanto, ben può contenere elementi certi e logici che facciano ritenere errato il dispositivo o parte di esso. (Sez. 3, n. 3969 del 25/09/2018, dep. 2019, B., Rv. 275690 - 01). Ma è pur vero che, nel caso di specie, non emergeva alcun elemento dal quale desumere l'erroneità del dispositivo, come confermato dal fatto che l'atto di appello, con il terzo motivo, ha esplicitamente lamentato «la mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della stessa [ossia della pena], ex art. 163 c.p. in favore del P Domenico. Ne discende che l'argomentata decisione della Corte d'appello di disattendere quest'ultima doglianza si pone ormai come statuizione autonoma che assorbe quella di primo grado - si ripete, neppure censurata in secondo grado, per l'oggi evocato contrasto tra motivazione e dispositivo - ed appare espressiva di una razionale valutazione del giudice di appello, non criticata sul punto specifico dal ricorso.
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