Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/11/2019, n. 28740
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Testo completo
e SENTENZA sul ricorso 27545-2015 proposto da: ALITALIA SERVIZI S.P.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, in persona dei Commissari Straordinari pro tempore,elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L.G.
FARAVELLI
22, presso lo studio dell'avvocato A M, che la rappresenta e difende;
- ricorrente -
contro
P C, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
GREGORIO VII
466, presso lo studio dell'avvocato G S C, che lo rappresenta e difende;
- controricorrente e ricorrente incidentale - avverso il decreto n. 747/2015 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 15/10/2015 R.G.N. 81711/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/03/2019 dal Consigliere Dott. P N D T;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. A C che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e accoglimento del ricorso incidentale;
udito l'Avvocato ROBERTO ROMEI per delega verbale Avvocato A M;
udito l'Avvocato G S C. R.G. 27545/2015 Fatti di causa 1. Con decreto depositato il 15 ottobre 2015 il Tribunale di Roma, in accoglimento dell'opposizione proposta da C P, ne accertava il diritto all'ammissione in prededuzione, nello stato passivo di Alitalia Servizi S.p.A. in amm.ne straordinaria, del credito di euro 122.667,00 lordi a titolo di indennità supplementare prevista dall'Accordo collettivo del 27 aprile 1995, ammissione richiesta dal ricorrente - in via principale - in prededuzione e con privilegio rispetto agli altri crediti chirografari prededucibili e - in subordine - in via privilegiata.
2. Il Tribunale, condivisa la valutazione del G.D. circa la natura risarcitoria dell'indennità, osservava come la stessa sia dovuta nella sola ipotesi in cui si verifichi, nell'ambito delle fattispecie indicate dall'Accordo, una "effettiva" cesura nel rapporto di lavoro del dirigente e, quindi, una sua definitiva risoluzione, tale non potendo considerarsi il licenziamento, seguito da riassunzione, previsto dal comma 2 ter dell'art. 5 del d.l. n. 347/2003, convertito in I. n. 39/2004 (comma aggiunto dal co. 13 dell'art. 1 d.l. 28 agosto 2008, n. 134, convertito nella I. 27 ottobre 2008, n. 166) quale speciale modalità di trasferimento dei lavoratori in caso di cessione parziale di complessi o attività aziendali;
ritenuta, quindi, la prededucibilità del credito in questione, rilevava come spettasse al dirigente l'onere di provare la mancata ricollocazione nell'ambito della medesima procedura di amm.ne straordinaria e come, nella specie, tale onere dovesse considerarsi assolto, avendo l'opponente provato il proprio status di disoccupazione mediante l'iscrizione nelle liste di disoccupazione del Comune di Marino: certificazione, dalla quale, anche tenuto conto dell'assenza di allegazioni di segno diverso ad opera della controparte, il Tribunale deduceva la mancata riassunzione da parte di CAI - Compagnia Aerea Italiana S.p.A. e conseguentemente la spettanza dell'indennità.
3. Ha proposto ricorso per la cassazione del provvedimento Alitalia Servizi S.p.A. in amm.ne straordinaria con sette motivi, cui ha resistito il Pompei con controricorso, con il quale ha proposto ricorso incidentale affidato a due motivi. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo del ricorso principale viene dedotto ex art. 360 n. 4 cod. proc. civ. il vizio di omessa pronuncia sull'eccezione di Alitalia relativa al fatto che il licenziamento non era stato determinato dall'ammissione della stessa alla procedura di amministrazione straordinaria ma dalla circostanza (distinta e successiva) della "chiusura dell'azienda" e 1 cioè dall'autonoma determinazione gestionale del Commissario di cessare l'attività di impresa.
2. Con il secondo motivo del ricorso principale è dedotta la violazione o falsa applicazione dell'Accordo del 27 aprile 1995 per non avere il decreto impugnato, nel riconoscere la spettanza dell'indennità, considerato che la disciplina collettiva di riferimento subordina l'attribuzione del diritto alla circostanza che l'azienda motivi il recesso come dovuto alle situazioni di crisi aziendale o amministrazione straordinaria, mentre nel caso di specie il licenziamento del dirigente era stato collegato alla decisione commissariale di porre fine all'attività di impresa.
3. Con il terzo motivo viene dedotto il vizio di cui all'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. per avere il decreto omesso l'esame dei fatti storici che avrebbero dimostrato la prosecuzione dell'attività aziendale successivamente all'ammissione della società alla procedura di amministrazione straordinaria e la riconducibilità del recesso alla determinazione del Commissario avente ad oggetto la chiusura dell'attività produttiva.
4. Con il quarto motivo viene dedotta la violazione degli artt. 111 Cost., 132 cod. proc. civ. e 118 Disp. Att. cod. proc. civ. per omissione
FARAVELLI
22, presso lo studio dell'avvocato A M, che la rappresenta e difende;
- ricorrente -
contro
P C, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
GREGORIO VII
466, presso lo studio dell'avvocato G S C, che lo rappresenta e difende;
- controricorrente e ricorrente incidentale - avverso il decreto n. 747/2015 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 15/10/2015 R.G.N. 81711/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/03/2019 dal Consigliere Dott. P N D T;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. A C che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e accoglimento del ricorso incidentale;
udito l'Avvocato ROBERTO ROMEI per delega verbale Avvocato A M;
udito l'Avvocato G S C. R.G. 27545/2015 Fatti di causa 1. Con decreto depositato il 15 ottobre 2015 il Tribunale di Roma, in accoglimento dell'opposizione proposta da C P, ne accertava il diritto all'ammissione in prededuzione, nello stato passivo di Alitalia Servizi S.p.A. in amm.ne straordinaria, del credito di euro 122.667,00 lordi a titolo di indennità supplementare prevista dall'Accordo collettivo del 27 aprile 1995, ammissione richiesta dal ricorrente - in via principale - in prededuzione e con privilegio rispetto agli altri crediti chirografari prededucibili e - in subordine - in via privilegiata.
2. Il Tribunale, condivisa la valutazione del G.D. circa la natura risarcitoria dell'indennità, osservava come la stessa sia dovuta nella sola ipotesi in cui si verifichi, nell'ambito delle fattispecie indicate dall'Accordo, una "effettiva" cesura nel rapporto di lavoro del dirigente e, quindi, una sua definitiva risoluzione, tale non potendo considerarsi il licenziamento, seguito da riassunzione, previsto dal comma 2 ter dell'art. 5 del d.l. n. 347/2003, convertito in I. n. 39/2004 (comma aggiunto dal co. 13 dell'art. 1 d.l. 28 agosto 2008, n. 134, convertito nella I. 27 ottobre 2008, n. 166) quale speciale modalità di trasferimento dei lavoratori in caso di cessione parziale di complessi o attività aziendali;
ritenuta, quindi, la prededucibilità del credito in questione, rilevava come spettasse al dirigente l'onere di provare la mancata ricollocazione nell'ambito della medesima procedura di amm.ne straordinaria e come, nella specie, tale onere dovesse considerarsi assolto, avendo l'opponente provato il proprio status di disoccupazione mediante l'iscrizione nelle liste di disoccupazione del Comune di Marino: certificazione, dalla quale, anche tenuto conto dell'assenza di allegazioni di segno diverso ad opera della controparte, il Tribunale deduceva la mancata riassunzione da parte di CAI - Compagnia Aerea Italiana S.p.A. e conseguentemente la spettanza dell'indennità.
3. Ha proposto ricorso per la cassazione del provvedimento Alitalia Servizi S.p.A. in amm.ne straordinaria con sette motivi, cui ha resistito il Pompei con controricorso, con il quale ha proposto ricorso incidentale affidato a due motivi. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo del ricorso principale viene dedotto ex art. 360 n. 4 cod. proc. civ. il vizio di omessa pronuncia sull'eccezione di Alitalia relativa al fatto che il licenziamento non era stato determinato dall'ammissione della stessa alla procedura di amministrazione straordinaria ma dalla circostanza (distinta e successiva) della "chiusura dell'azienda" e 1 cioè dall'autonoma determinazione gestionale del Commissario di cessare l'attività di impresa.
2. Con il secondo motivo del ricorso principale è dedotta la violazione o falsa applicazione dell'Accordo del 27 aprile 1995 per non avere il decreto impugnato, nel riconoscere la spettanza dell'indennità, considerato che la disciplina collettiva di riferimento subordina l'attribuzione del diritto alla circostanza che l'azienda motivi il recesso come dovuto alle situazioni di crisi aziendale o amministrazione straordinaria, mentre nel caso di specie il licenziamento del dirigente era stato collegato alla decisione commissariale di porre fine all'attività di impresa.
3. Con il terzo motivo viene dedotto il vizio di cui all'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. per avere il decreto omesso l'esame dei fatti storici che avrebbero dimostrato la prosecuzione dell'attività aziendale successivamente all'ammissione della società alla procedura di amministrazione straordinaria e la riconducibilità del recesso alla determinazione del Commissario avente ad oggetto la chiusura dell'attività produttiva.
4. Con il quarto motivo viene dedotta la violazione degli artt. 111 Cost., 132 cod. proc. civ. e 118 Disp. Att. cod. proc. civ. per omissione
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