Cass. civ., SS.UU., sentenza 20/09/2017, n. 21850
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Nel trasporto aereo di merci, l'attività svolta dall'impresa esercente il servizio di c.d. "handling" aeroportuale non viene resa in esecuzione di un autonomo contratto di deposito a favore di terzo, concluso tra l' "handler" (promittente) e il vettore (stipulante) a beneficio del mittente o del destinatario, ma rientra, come attività accessoria, nella complessiva prestazione che forma oggetto del contratto di trasporto, la quale non si esaurisce nel mero trasferimento delle cose ma comprende anche la fase ad esso antecedente (allorché l' "handler" riceve la merce dal mittente in funzione della consegna al vettore, nell'aeroporto di partenza) e la fase ad esso successiva (allorché riceve la merce dal vettore in funzione della messa a disposizione del destinatario, nell'aeroporto di destinazione), atteso che tale prestazione deve corrispondere, ai sensi dell'art. 1174 c.c., all'interesse del creditore ad ottenere la riconsegna delle cose trasportate nel luogo, nel termine e con le modalità indicate nel contratto medesimo; consegue da ciò che: a) l'operatore di "handling" assume la qualifica di ausiliario del vettore, in quanto soggetto terzo rispetto al contratto di trasporto, della cui opera il debitore si avvale per l'esecuzione di una parte della prestazione che ne forma oggetto; b) nell'ipotesi di perdita o avaria delle cose trasportate nella fase in cui le stesse sono affidate all' "handler", il proprietario di esse può agire contrattualmente nei confronti del vettore, il quale è responsabile del fatto colposo del proprio ausiliario, ai sensi dell'art. 1228 c.c.; c) nella medesima ipotesi, l'operatore di "handling" non risponde nei confronti del mittente o del destinatario a titolo contrattuale, non essendo parte del rapporto obbligatorio nascente dal contratto di trasporto, ma risponde, in solido con il vettore, a titolo extracontrattuale in quanto autore di un comportamento doloso o colposo imputabile ai sensi dell'art. 2043 c.c.; d) in quanto ausiliario del vettore aereo, l' "handler", pur rispondendo a titolo extracontrattuale, beneficia delle limitazioni di responsabilità previste, in favore del vettore medesimo e dei suoi dipendenti od incaricati, dagli artt. 22 e 30 della Convenzione di Montreal sul trasporto aereo (già artt. 22 e 25/A della Convenzione di Varsavia), nonché della disciplina uniforme convenzionale, dettata in tema di decadenza dall'azione risarcitoria e di prescrizione del diritto al risarcimento del danno, dall'art. 35 della Convenzione di Montreal (già art. 29 della Convenzione di Varsavia), salva l'ipotesi di condotta dolosa o coscientemente colposa, nella quale, ai sensi dell'art. 30, comma 3, della Convenzione di Montreal, la responsabilità dell'ausiliario resta illimitata.
Sul provvedimento
Testo completo
21850\ 17 Oggetto ITALIANA REPUBBLICA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CONTRATTI E OBBLIGAZIONI LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IN GENERE SEZIONI UNITE CIVILI R.G. N. 907/2013 Cron.
2-1850 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Primo Presidente Dott. G CIO Rep. Ud. 06/12/2016Presidente Sezione Dott. G AO - Presidente Sezione PU Dott. VINCENZO MAZZACANE CI. - Rel. Pres. Sezione Dott. GIACOMO TRAVAGLINO Consigliere Dott. B B Consigliere - Dott. PIETRO CAMPANILE Consigliere Dott. LUCIA TRIA Consigliere Dott. C D C Consigliere Dott. R F ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 907-2013 proposto da: SEA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro 2016 tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. B. 756 MARTINI 13, presso 10 STUDIO LEGALE ANDREA DI PORTO, rappresentata e difesa dall'avvocato G M, per delega a margine del ricorso;
- ricorrente
contro
SEA HANDLING S.P.A.;
intimata Società Unipersonale, in personaALPHA AIRPORT S.P.A. del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA ADRIANA 5, presso lo studio dell'avvocato DE M S, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato M G, per delega in calce al ricorso successivo;
- ricorrente successivo
contro
SEA HOLDING S.P.A.;
intimata MAATSCHAPPIJ NV (REALI LINEE LUCHTVAART KLM KONINKLIJKE AEREE OLANDESI), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE CASTRO PRETORIO 122, presso lo studio dell'avvocato MARIO VALENTINI, rappresentata e difesa dall'avvocato GABRIELE BRICCHI, per procura speciale in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale FERRARI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.G. PORRO 8, presso lo studio dell'avvocato ANSELMO CARLEVARO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati FILIPPO BRUNO e MASSIMO MORDIGLIA, per delega in calce ai controricorsi e ricorsi incidentali;
controricorrenti e ricorrenti incidentali
contro
SEA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. B. tempore, 13, presso lo STUDIO LEGALE ANDREA DI PORTO, MARTINI e difesa dall'avvocato G M, rappresentata per delega a margine del controricorso;
KLM KONINKLIJKE LUCHTVAART MAATSCHAPPIJ NV (REALI LINEE AEREE OLANDESI), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE CASTRO PRETORIO 122, presso lo studio dell'avvocato MARIO VALENTINI, rappresentata e difesa dall'avvocato GABRIELE BRICCHI, per procura speciale in atti;
controricorrenti - avverso la sentenza n. 3405/2012 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 23/10/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/12/2016 dal Presidente Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;
uditi gli avvocati Gaetano MORAZZONI, Marcello GHELARDI, Gabriele BRICCHI e Marco LENTI per delega dell'avvocato Filippo Bruno;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. FRANCESCO MAURO IACOVIELLO, che ha concluso per la cassazione con rinvio. h I FATTI 1. Nell'ottobre del 2004 la società FERRARI, spedizioniere professionale, ricevette l'incarico dalla propria cliente Songa s.p.a. di stipulare un contratto di trasporto con un vettore aereo per la spedizione di un collo contenente gioielli destinato alla Cartish s.a.. 1.2. Sottoscritta la lettera di vettura con la quale il vettore aereo KLM assumeva l'incarico del trasporto della merce dall'aeroporto di Milano- Malpensa a quello di Città del Messico, la F, su indicazione del vettore, consegnò il collo alla società di handling ALHA AIRPORT s.p.a.. 1.3. Quest'ultima, ricevuto il collo già sigillato, lo aveva custodito per una notte nel suo deposito blindato, per poi consegnarlo, il mattino successivo, ad una guardia giurata dipendente della società di gestione aeroportuale SEA s.p.a., perché lo scortasse sino all'aeromobile, dove fu caricato.
1.4. All'arrivo all'aeroporto di destinazione, i dipendenti della KLM accertarono che i preziosi erano stati trafugati e sostituiti con un mattone.
2. Dopo aver corrisposto alla propria cliente l'importo di circa 150 mila dollari a ristoro del furto - così surrogandosi nei diritti del mittente in forza di quietanza con cessione del 23 maggio 2005 -, la FERRARI convenne dinanzi al Tribunale di Milano il vettore KLM per il risarcimento del danno.
2.1. Quest'ultimo, proposta in limine litis l'eccezione di estinzione del diritto azionato per essere ormai decorso il termine di 15 giorni previsto dall'art. 31 della Convenzione di Montreal sul trasporto aereo internazionale (ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 12/2004), chiese ed ottenne di chiamare in causa la società di handling ALHA AIRPORT s.p.a., la società di gestione aeroportuale SEA s.p.a. e la SEA HANDLING s.p.a., da ritenersi, separatamente o congiuntamente, responsabili dell'illecito contestato, per esserne manlevato in caso di soccombenza.
2.2. In seguito alla costituzione in giudizio delle società chiamate, la FERRARI s.p.a. estese ad esse l'originaria domanda risarcitoria.
2.3. Il Tribunale di Milano, respinte tutte le istanze istruttorie proposte dalle parti, con sentenza del 10 agosto 2010 accolse la domanda nei confronti dell'ALHA AIRPORT s.p.a. e della SEA s.p.a., rigettando quella avanzata nei confronti della KLM e della SEA HANDLING.
2.4. Ritenne il giudice di prime cure che la KLM non fosse responsabile di quanto accaduto, poiché, al momento della sostituzione della merce, questa non le era stata ancora consegnata, e che la SEA HANDLING fosse a sua volta estranea ai fatti di causa, non avendo in alcun modo preso parte alle operazioni di carico, mentre la ALHA e la SEA, entrambe obbligate ex contractu alla custodia e alla riconsegna dei preziosi, non avevano offerto la prova liberatoria richiesta dall'art. 1218 c.c.
3. La pronuncia è stata confermata dalla Corte di Appello di Milano con sentenza depositata il 23 ottobre 2012, sul rilievo che: la società di handling (l'ALHA AIRPORT) avesse concluso con il vettore KLM un contratto di deposito a favore del terzo (lo spedizioniere FERRARI), obbligandosi nei confronti del primo a ricevere dal secondo le merci da imbarcare, e così assumendo gli obblighi tipici del depositario in particolare, quelli di - custodire le cose e di consegnarle al vettore nell'interesse del proprietario;
il contratto di deposito dovesse ritenersi autonomo e distinto dal contratto di trasporto stipulato dallo spedizioniere con il vettore aereo, così che la sua esecuzione si sarebbe potuta ritenere perfezionata soltanto con la consegna delle cose al vettore, mentre l'esecuzione del trasporto avrebbe avuto inizio solo nel momento della materiale consegna e della materiale apprensione della res da parte del vettore;
la perdita della cosa prima della consegna al vettore integrava, pertanto, gli estremi dell'inadempimento del contratto di deposito a favore del terzo (di cui era responsabile l'handler in qualità di depositario-promittente) non quella e dell'inadempimento del contratto di trasporto (imputabile al vettore);
in quanto autore di una prestazione resa in esecuzione di un contratto autonomo e non in funzione accessoria al contratto di trasporto, l'handler non poteva ritenersi un "ausiliario" del vettore, di tal che non solo doveva ritenersi responsabile del danno cagionato dal suo inadempimento (mentre il vettore andava assolto da ogni responsabilità), ma non poteva neppure invocare le limitazioni di responsabilità stabilite, in favore del 2 vettore e dei suoi dipendenti od incaricati, dagli artt. 22 e 30 della Convenzione di Montreal;
era altresì responsabile della perdita della cosa la società di gestione aeroportuale (SEA s.p.a.), che aveva assunto l'obbligo di scortare la merce all'aeromobile per il tramite della guardia giurata sua dipendente, mentre nessuna responsabilità poteva essere ravvisata nei confronti della SEA HANDLING s.p.a., che non aveva in alcun modo partecipato alle operazioni di carico.
4. La sentenza è stata impugnata dalla ALHA AIRPORT s.p.a. con ricorso principale, dalla SEA s.p.a. con ricorso che, notificato in epoca successiva quello della ALHA, assume veste di ricorso incidentale, dalla KLM con ricorso incidentale (cui ha resistito con controricorso la SEA s.p.a.), e dalla FERRARI s.p.a. con ricorso incidentale condizionato, cui hanno resistito con controricorso la KLM e la SEA s.p.a.
4.1. Con il primo motivo del ricorso SEA (Violazione o falsa applicazione degli artt. 18, 30, 22 e 31 della Convenzione di Montreal, nonché dell'art. 1411 c.c. art. 360 n. 3 c.p.c.), è dedotta l'errata - collocazione del contratto di handling nella fattispecie normativa del deposito a favore di terzo, mentre la prestazione dell'handler avrebbe dovuto essere correttamente riferita, quale prestazione accessoria, al momento esecutivo del contratto di trasporto, con conseguente applicabilità all'handler (quale preposto del vettore) della normativa internazionale sul trasporto aereo.
4.2. Con il terzo motivo del ricorso AHLA - il cui esame nel merito non sarebbe impedito, secondo l'ordinanza interlocutoria di cui a breve si dirà, dalla delibazione delle eccezioni preliminari di inammissibilità e di giudicato sollevate dalle parti vittoriose nel giudizio di merito - la ricorrente ha censurato la sentenza impugnata lamentando, in particolare, che la Corte territoriale avrebbe errato nel non qualificare l'handler in termini di "ausiliario” del vettore aereo - e che, conseguentemente, l'azione di danno esercitata nei suoi confronti dallo spedizioniere non fosse soggetta ai termini di decadenza e ai limiti stabiliti dalla Convenzione di Montreal in favore del vettore e dei suoi dipendenti ed incaricati. A fondamento del proprio assunto difensivo, l'ALHA AIRPORT ha tratto argomento (oltre che dal novellato art. 953 cod. nav., da assumersi a canone interpretativo delle regole di diritto internazionale uniforme, ed in particolare di quella contenuta nell'art. 18 della Convenzione di 3 Montreal), dal disposto dell'art. 1693