Cass. pen., sez. II, sentenza 07/06/2022, n. 21956

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 07/06/2022, n. 21956
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 21956
Data del deposito : 7 giugno 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI BOLOGNAnel procedimento a carico di: INTERMITE CARLO nato a BRINDISI il 16/04/1972 avverso l'ordinanza del 05/10/2021 del TRIB. LIBERTA' di BOLOGNA udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
lette le conclusioni del PG LIDIA GIORGIO, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
letta la memoria del difensore dell'indagato, Avv. N M, il quale ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso del Pubblico Ministero e nel merito rigettare lo stesso;

RITENUTO IN FATTO

1. Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Modena ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale della Libertà di Bologna con la quale, in accoglimento dell'appello proposto dall'indagato, era stata annullata l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Modena che aveva respinto l'istanza difensiva di revoca della misura interdittiva del divieto di esercitare gli uffici direttivi delle persone giuridiche per la durata di mesi 12 applicata ad I C in relazione ad associazione per delinquere finalizzata al compimento dei reati di bancarotta, riciclaggio, autoriciclaggio ed ai reati fine, disponendo, in riforma dell'appellata ordinanza, la revoca della misura interdittiva per difetto delle esigenze cautelari.

1.1 Al riguardo il Pubblico ministero, premesso che oggetto dell'impugnazione non erano né la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, né la sussistenza di un rischio di inquinamento probatorio, e richiamata la giurisprudenza in materia di esigenze cautelari, osserva che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, non emergeva in alcun modo che la gravità dei fatti contestati, anche alla luce dell'abilità dimostrata dal soggetto e del protrarsi nel tempo delle condotte criminose, in assenza di particolari segnali di rivisitazione critica della condotta commessa, non potessero essere elementi sufficienti a giustificare l'esistenza di un pericolo concreto ed attuale di reiterazione criminosa;
nel caso in esame era stato acclarato che I C si era messo letteralmente al servizio di un'associazione criminale, dedita principalmente alla commissione di reati di bancarotta fraudolenta, per un periodo di quattro anni (dal 2015 al 2019), ed il suo contegno tenuto nell'interrogatorio di garanzia era stato tutt'altro che meritevole, visto che non aveva fornito alcuna spiegazione sulla correttezza del proprio operato;
il Pubblico Ministero evidenzia inoltre come Intermite avesse continuato a ricoprire un ruolo apicale in SIPA fino al 17 dicembre 2020, quando la società era stata dichiarata fallita, nonostante l'ennesimo tentativo di procrastinare la procedura concordataria e tardare la pronuncia di fallimento. Il Pubblico Ministero lamenta che il Tribunale aveva completamente omesso di valutare in concreto quali fossero le esigenze cautelari ravvisate dal giudice per le indagini preliminari a carico di Intermite, trascurando quindi che nel corso delle indagini preliminari era emerso che Intermite si era messo al servizio di un'associazione criminale, dedita principalmente alla commissione di reati di bancarotta fraudolenta, collaborando strettamente con il coindagato Bitonti, prestandosi a rappresentare le società bulgare a lui riferibili nonché altre società ‘-(< gestite dal sodalizio nell'ambito delle procedure concorsuali e in relazione a complesse operazioni finalizzate al riciclaggio ed all'autoriciclaggio dei proventi di condotte di bancarotte per distrazione (bastava pensare che proprio ad Intermite Bitonti aveva assegnato la gestione della Sipa Management s.r.I., ovvero del "forziere" dell'associazione, unica società in grado di produrre introiti rilevanti per il gruppo in modo continuativo). Il Pubblico Ministero, richiamate le "Considerazioni finali" formulate nella richiesta cautelare e l'ordinanza emessa a carico degli indagati dal Giudice per le indagini preliminari in data 12/07/2021 con specifico riferimento alla sussistenza delle esigenze cautelari, osserva che non corrispondeva al vero quanto scritto dal Tribunale secondo cui non ricorrevano circostanze ed elementi obiettivi che dessero conto che gli indagati mettessero al servizio di imprenditori o faccendieri disonesti la loro competenza in materia contabile o di gestione di imprese, posto che la polizia giudiziaria aveva evidenziato che Intermite era rimasto amministratore unico di Sipa Management s.r.I., fallita in data 17.12.2020, dopo l'ennesimo tentativo di procrastinare la procedura concordataria aggravando il dissesto della società, e che era ancora amministratore unico di CB Servizi s.r.I., la società utilizzata da Bitonti per portare all'estero e far rientrare in Italia capitali illeciti;
inoltre, Intermite era stato deferito all'Autorità Giudiziaria di Milano per reati di omesso versamento di ritenute certificate, omesso versamento IVA e indebita compensazione, reati commessi nell'ambito della carica societaria ricoperta in Sipa Management s.r.I.;
conclude quindi ritenendo la sussistenza del pericolo concreto ed attuale che Intermite possa commettere reati della stessa specie di quello per cui si procede.
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