Cass. civ., sez. VI, ordinanza 25/08/2022, n. 25332

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. VI, ordinanza 25/08/2022, n. 25332
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 25332
Data del deposito : 25 agosto 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 21656-2021 proposto da: AIR ITALY SPA IN LIQUIDAZIONE , in persona dei suoi liquidatori pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIALE GIULIO CESARE

23, presso lo studio dell'avvocato C B NU f l'A, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati

ENRICO BOURSIER NIU I

1A, ANTONIO ARMENTANO;

- ricorrente -

contro

F V, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato G U;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 131/2021 della CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI, Sezione Distaccata di Sassari, depositata il 29/06/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/05/2022 dal Consigliere Relatore Dott. G CINQUE. Ric. 2021 n. 21656 sez. ML - ud. 24-05-2022 -2- RG. 21656/2021

RILEVATO CHE

1. Con sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, in parziale riforma della valutazione del giudice di primo grado in punto di risarcimento del danno, ha ritenuto sussistente un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro tra Meridiana Fly s.p.a. (poi divenuta Air Italy s.p.a.) e Air Italy s.p.a. (poi divenuta Air Italy Ree Management Company s.p.a.) con conseguente necessità che la verifica degli esuberi in relazione alla procedura collettiva attivata da Meridiana Fly dovesse essere effettuata tenendo conto della complessiva platea e quindi anche dei lavoratori in forze alla (allora) società Air Italy s.p.a. e non solo di quelli della società formale datrice di lavoro del lavoratore, come in concreto avvenuto;
ha, pertanto, dichiarato la illegittimità del licenziamento intimato a Formigaro Valerio il 28.6.2016 all'esito di procedura di licenziamento collettivo attivata da Meridiana Fly s.p.a., formale datrice di lavoro della ricorrente, e condannato la società Air Italy spa (già Meridiana Fly s.p.a.) alla reintegrazione della lavoratrice nel posto di lavoro e al pagamento di una indennità risarcitoria pari a sette mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto e conseguente versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
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