Cass. civ., sez. II, sentenza 10/11/2021, n. 33101
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Testo completo
seguente: SENTENZA sul ricorso 26602-2015 proposto da: CONSOLE CAMPRINI BRUNO, rappresentato e difeso dapprima dall'Avvocato P C per procura speciale in calce al ricorso e poi dall'Avvocato L P, per procura speciale rilasciata con atto per notaio F B del 18/6/2019;
- ricorrente -
contro
CONSOLE CAMPRINI ELENA e CONSOLE CAMPRINI SILVIA, rappresentate e difese dall'Avvocato C Z presso il cui studio a Bologna, via R. Audinot 9, elettivamente domiciliano per procure speciali in calce al controricorso;
- controricorrenti — EREDI DI CONSOLE CAMPRINI TIZIANO, EREDI DI CICOGNANI GIULIA, CONSOLE CAMPRINI ELSA, CONSOLE CAMPRINI MARIA TERESA, EREDI DI TONELLI ARDEA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 707/2015 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 10/4/2015;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4/5/2021 dal Consigliere GIUSEPPE DMO;
lette le conclusioni depositate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale A P F DI CAUSA B C C, con citazione notificata il 14/12/2002, dopo aver premesso: - di essere, quale coerede del padre, C C C, partecipe della comunione ereditaria tra tutti i relativi eredi;
- che l'asse ereditario comprendeva, nella percentuale del 50%, l'immobile sito a Faenza, via Naviglio n. 27, del quale era comproprietaria, per la residua quota, G C;
- che T C C era stato nominato amministratore della comunione, tutt'ora in carica nonostante la scadenza del mandato conferitogli;
ha dedotto: - di aver accertato, nel corso di tre sopralluoghi effettuati nel periodo che va dal mese di maggio al mese di giugno del 2002 dal consulente tecnico d'ufficio, nominato nel procedimento avente ad oggetto la divisione del patrimonio ereditario, che una parte dei beni era stata concessa in locazione alla ditta "La Baita";
- che la Baita aveva commissionato, senza che fosse stata rilasciata alcuna autorizzazione o concessione amministrativa, i lavori di ristrutturazione del cortile e dei locali dell'immobile "C ed altri";
- che, in data 12/10/2001, la ditta "La Baita", congiuntamente a T C C in rappresentanza della proprietà, ha presentato al Comune domanda di trasformazione della destinazione d'uso dei locali adibiti ad esercizio commerciale dalla parte conduttrice;
- che, in data 13/11/2002, G C e T C C avevano inoltrato una nuova domanda di concessione edilizia in Ric. 2015 n. 26602 - Sez.
2 - PU 4 maggio 2021 aderenza alle determinazioni assunte all'esito dell'assemblea dei coeredi in data 25/10/2002. L'attore, quindi, sulla base di tali premesse in fatto, ha chiesto che tali delibere fossero dichiarate illegittime o giuridicamente inesistenti ovvero, in subordine, che fossero annullate totalmente o parzialmente perché illegittime. L'attore, inoltre, ha lamentato la violazione da parte di T C C degli obblighi di lealtà e di diligenza nonché di rispetto del mandato ricevuto con la nomina di amministratore, la violazione del principio del neminem laedere per inosservanza degli obblighi di lealtà e di correttezza che ciascun comproprietario deve tenere nei confronti degli altri comproprietari nonché l'illiceità della condotta della C, in qualità di comproprietaria dell'immobile, per aver avallato le scelte compiute dall'amministratore della comunione, ed ha chiesto, quindi, di dichiarare illegittimo ed illecito il comportamento assunto dai convenuti, per la parte avuta nelle operazioni di trasformazione edilizia dei locali del predetto immobile, e di dichiarare illegittimo il possesso e l'attività di trasformazione effettuata dalla ditta "La Baita" in questione per essere nullo o annullabile il contratto o il patto sulla base del quale ha agito, per difetto dei necessari presupposto giuridici o di fatto;
di dichiarare nulli o di annullare i contratti di locazione o altro in essere con la Baita per la messa a disposizione dei locali appartenenti alla proprietà in parola;
di dichiarare illegittimo ed illecito il comportamento di T C C in quanto non conforme ai principi di lealtà, correttezza, buona amministrazione e di scrupoloso uso dei propri poteri tipici del mandato ad amministratore la comunione, condannandolo alla rifusione di C. 5.400,00. I convenuti T C C, E C C, S C C, la s.a.s. La Baita di Crudeli Ric. 2015 n. 26602 - Sez.
2 - PU 4 maggio 2021 R e C. ed il suo socio accomandante R O si sono costituiti in giudizio, resistendo alle domande, oltre a sollevare eccezioni preliminari in ordine alla tempestività dell'impugnazione. Sono rimasti, invece, contumaci E C C, M T C C, A T e G C. Il tribunale di Ravenna, con sentenza del 4/1/2007, ha dichiarato l'improcedibilità della domanda ed ha condannato l'attore a rimborsare alle parti costituite le spese di lite. Il tribunale ha ritenuto che le domande dell'attore si risolvevano nell'impugnazione delle deliberazioni assunte dall'assemblea dei partecipanti alla comunione ereditaria in data 25/10/2002 ed ha, sul punto, ritenuto che l'attore fosse privo della legittimazione attiva ai sensi dell'art. 1109 c.c.: questi, infatti, dopo aver presenziato all'apertura dell'assemblea e dopo aver preso la parola, si era allontanato, prima della deliberazione, senza farvi più ritorno, per cui, secondo il tribunale, non poteva essere considerato né assente, perché aveva partecipato all'assemblea a seguito di regolare convocazione, né dissenziente, per non aver consapevolmente esercitato il suo diritto di voto. B C C ha proposto appello chiedendo l'accoglimento di tutte le domande proposte in primo grado, previo riconoscimento della sua legittimazione ad impugnare. Nel giudizio d'appello si sono costituiti T C C, E C C, S C C, la s.a.s. La Baita di Crudeli R e C. ed il suo socio accomandante R O nonché A T. Sono rimasti, invece, contumaci E C C e M T C C. Ric. 2015 n. 26602 - 5ez.
2 - PU 4 maggio 2021 Interrotto il giudizio a seguito della morte di A T, il giudizio è stato riassunto nei confronti degli eredi dello stesso, rimasti, però, contumaci. La corte d'appello, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato l'appello ed ha condannato l'appellante a rimborsare alle controparti costituite le spese di lite maturate nel giudizio di secondo grado. La corte ha premesso di non poter condividere l'assunto del tribunale in ordine alla carenza della legittimazione attiva dell'attore ad impugnare le delibere assembleari in questione. Intanto, ha osservato la corte, l'appellante era comparso all'assemblea ed era, quindi, presente mentre il suo allontanamento volontario dev'essere interpretato come una implicita manifestazione della volontà di dissentire in ordine all'approvazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.. In ogni caso, ha aggiunto la corte, l'appellante, quale attore, oltre all'impugnativa dell'assemblea per vizi costituenti cause di annullabilità, ne aveva anche denunciato la nullità, proponendo, peraltro, ulteriori domande che prescindevano dalla declaratoria di invalidità delle decisioni prese dall'assemblea della comunione ereditaria, anche se ad essa connesse. La corte, quindi, è passata ad esaminare le domande che l'attore aveva proposto in primo grado e che, sia pur a mezzo di un rinvio alle relative difese, aveva riproposto in grado d'appello, a partire da quelle aventi ad oggetto le deliberazioni adottate dai coeredi di C C C nell'assemblea del 25/10/2002, aventi ad oggetto: - la ratifica dell'operato dell'amministratore, e cioè di T C C, in ordine all'esecuzione dei lavori in parte già eseguiti previa richiesta di concessione edilizia sull'immobile "C ed altri";
- l'autorizzazione ad eseguire i lavori edili di cui alla Ric. 2015 n. 26602 - Sez.
2 - PU 4 maggio 2021 domanda di concessione anzidetta;
- la ratifica dell'operato dell'amministratore relativamente ai lavori già eseguiti con la concessione edilizia n. 1263 del 2001 nel condominio di via Naviglio 27 e nel fabbricato di via Naviglio 25. L'attore, come detto, aveva chiesto di dichiarare illegittime e/o giuridicamente inesistenti le deliberazioni adottate dall'assemblea dei coeredi di C C C in data 25/10/2002 per nullità assoluta o, in
- ricorrente -
contro
CONSOLE CAMPRINI ELENA e CONSOLE CAMPRINI SILVIA, rappresentate e difese dall'Avvocato C Z presso il cui studio a Bologna, via R. Audinot 9, elettivamente domiciliano per procure speciali in calce al controricorso;
- controricorrenti — EREDI DI CONSOLE CAMPRINI TIZIANO, EREDI DI CICOGNANI GIULIA, CONSOLE CAMPRINI ELSA, CONSOLE CAMPRINI MARIA TERESA, EREDI DI TONELLI ARDEA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 707/2015 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 10/4/2015;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4/5/2021 dal Consigliere GIUSEPPE DMO;
lette le conclusioni depositate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale A P F DI CAUSA B C C, con citazione notificata il 14/12/2002, dopo aver premesso: - di essere, quale coerede del padre, C C C, partecipe della comunione ereditaria tra tutti i relativi eredi;
- che l'asse ereditario comprendeva, nella percentuale del 50%, l'immobile sito a Faenza, via Naviglio n. 27, del quale era comproprietaria, per la residua quota, G C;
- che T C C era stato nominato amministratore della comunione, tutt'ora in carica nonostante la scadenza del mandato conferitogli;
ha dedotto: - di aver accertato, nel corso di tre sopralluoghi effettuati nel periodo che va dal mese di maggio al mese di giugno del 2002 dal consulente tecnico d'ufficio, nominato nel procedimento avente ad oggetto la divisione del patrimonio ereditario, che una parte dei beni era stata concessa in locazione alla ditta "La Baita";
- che la Baita aveva commissionato, senza che fosse stata rilasciata alcuna autorizzazione o concessione amministrativa, i lavori di ristrutturazione del cortile e dei locali dell'immobile "C ed altri";
- che, in data 12/10/2001, la ditta "La Baita", congiuntamente a T C C in rappresentanza della proprietà, ha presentato al Comune domanda di trasformazione della destinazione d'uso dei locali adibiti ad esercizio commerciale dalla parte conduttrice;
- che, in data 13/11/2002, G C e T C C avevano inoltrato una nuova domanda di concessione edilizia in Ric. 2015 n. 26602 - Sez.
2 - PU 4 maggio 2021 aderenza alle determinazioni assunte all'esito dell'assemblea dei coeredi in data 25/10/2002. L'attore, quindi, sulla base di tali premesse in fatto, ha chiesto che tali delibere fossero dichiarate illegittime o giuridicamente inesistenti ovvero, in subordine, che fossero annullate totalmente o parzialmente perché illegittime. L'attore, inoltre, ha lamentato la violazione da parte di T C C degli obblighi di lealtà e di diligenza nonché di rispetto del mandato ricevuto con la nomina di amministratore, la violazione del principio del neminem laedere per inosservanza degli obblighi di lealtà e di correttezza che ciascun comproprietario deve tenere nei confronti degli altri comproprietari nonché l'illiceità della condotta della C, in qualità di comproprietaria dell'immobile, per aver avallato le scelte compiute dall'amministratore della comunione, ed ha chiesto, quindi, di dichiarare illegittimo ed illecito il comportamento assunto dai convenuti, per la parte avuta nelle operazioni di trasformazione edilizia dei locali del predetto immobile, e di dichiarare illegittimo il possesso e l'attività di trasformazione effettuata dalla ditta "La Baita" in questione per essere nullo o annullabile il contratto o il patto sulla base del quale ha agito, per difetto dei necessari presupposto giuridici o di fatto;
di dichiarare nulli o di annullare i contratti di locazione o altro in essere con la Baita per la messa a disposizione dei locali appartenenti alla proprietà in parola;
di dichiarare illegittimo ed illecito il comportamento di T C C in quanto non conforme ai principi di lealtà, correttezza, buona amministrazione e di scrupoloso uso dei propri poteri tipici del mandato ad amministratore la comunione, condannandolo alla rifusione di C. 5.400,00. I convenuti T C C, E C C, S C C, la s.a.s. La Baita di Crudeli Ric. 2015 n. 26602 - Sez.
2 - PU 4 maggio 2021 R e C. ed il suo socio accomandante R O si sono costituiti in giudizio, resistendo alle domande, oltre a sollevare eccezioni preliminari in ordine alla tempestività dell'impugnazione. Sono rimasti, invece, contumaci E C C, M T C C, A T e G C. Il tribunale di Ravenna, con sentenza del 4/1/2007, ha dichiarato l'improcedibilità della domanda ed ha condannato l'attore a rimborsare alle parti costituite le spese di lite. Il tribunale ha ritenuto che le domande dell'attore si risolvevano nell'impugnazione delle deliberazioni assunte dall'assemblea dei partecipanti alla comunione ereditaria in data 25/10/2002 ed ha, sul punto, ritenuto che l'attore fosse privo della legittimazione attiva ai sensi dell'art. 1109 c.c.: questi, infatti, dopo aver presenziato all'apertura dell'assemblea e dopo aver preso la parola, si era allontanato, prima della deliberazione, senza farvi più ritorno, per cui, secondo il tribunale, non poteva essere considerato né assente, perché aveva partecipato all'assemblea a seguito di regolare convocazione, né dissenziente, per non aver consapevolmente esercitato il suo diritto di voto. B C C ha proposto appello chiedendo l'accoglimento di tutte le domande proposte in primo grado, previo riconoscimento della sua legittimazione ad impugnare. Nel giudizio d'appello si sono costituiti T C C, E C C, S C C, la s.a.s. La Baita di Crudeli R e C. ed il suo socio accomandante R O nonché A T. Sono rimasti, invece, contumaci E C C e M T C C. Ric. 2015 n. 26602 - 5ez.
2 - PU 4 maggio 2021 Interrotto il giudizio a seguito della morte di A T, il giudizio è stato riassunto nei confronti degli eredi dello stesso, rimasti, però, contumaci. La corte d'appello, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato l'appello ed ha condannato l'appellante a rimborsare alle controparti costituite le spese di lite maturate nel giudizio di secondo grado. La corte ha premesso di non poter condividere l'assunto del tribunale in ordine alla carenza della legittimazione attiva dell'attore ad impugnare le delibere assembleari in questione. Intanto, ha osservato la corte, l'appellante era comparso all'assemblea ed era, quindi, presente mentre il suo allontanamento volontario dev'essere interpretato come una implicita manifestazione della volontà di dissentire in ordine all'approvazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.. In ogni caso, ha aggiunto la corte, l'appellante, quale attore, oltre all'impugnativa dell'assemblea per vizi costituenti cause di annullabilità, ne aveva anche denunciato la nullità, proponendo, peraltro, ulteriori domande che prescindevano dalla declaratoria di invalidità delle decisioni prese dall'assemblea della comunione ereditaria, anche se ad essa connesse. La corte, quindi, è passata ad esaminare le domande che l'attore aveva proposto in primo grado e che, sia pur a mezzo di un rinvio alle relative difese, aveva riproposto in grado d'appello, a partire da quelle aventi ad oggetto le deliberazioni adottate dai coeredi di C C C nell'assemblea del 25/10/2002, aventi ad oggetto: - la ratifica dell'operato dell'amministratore, e cioè di T C C, in ordine all'esecuzione dei lavori in parte già eseguiti previa richiesta di concessione edilizia sull'immobile "C ed altri";
- l'autorizzazione ad eseguire i lavori edili di cui alla Ric. 2015 n. 26602 - Sez.
2 - PU 4 maggio 2021 domanda di concessione anzidetta;
- la ratifica dell'operato dell'amministratore relativamente ai lavori già eseguiti con la concessione edilizia n. 1263 del 2001 nel condominio di via Naviglio 27 e nel fabbricato di via Naviglio 25. L'attore, come detto, aveva chiesto di dichiarare illegittime e/o giuridicamente inesistenti le deliberazioni adottate dall'assemblea dei coeredi di C C C in data 25/10/2002 per nullità assoluta o, in
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