Cass. civ., sez. V trib., sentenza 13/10/2020, n. 22037

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 13/10/2020, n. 22037
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 22037
Data del deposito : 13 ottobre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

o la seguente SENTENZA sul ricorso 2443-2014 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI

12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

- ricorrente -

2020 contro 577 IMMOBILIARE CELESTE SRL in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'Avvocato EDGARDO RUOZZI con studio in MODENA C.SO

CANALCHIARO

116 (ex art. 135) giusta delega a margine;
- controrícorrente - avverso la sentenza n. 86/2012 della COMM.TRIB.REG. di BOLOGNA, depositata il 26/11/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/03/2020 dal Consigliere Dott. LIBERATO PAOLITTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. G G che ha concluso per l'accoglimento del ricorso in subordine rinvia a nuovo ruolo in attesa della Sentenza della Corte Costituzionale;
udito per il ricorrente l'Avvocato TIDORE che si riporta agli atti.

FATTI DI CAUSA

1. - Con sentenza n. 86/03/12, depositata il 26 novembre 2012, la Commissione tributaria regionale dell'Emilia Romagna ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate avverso la decisione di prime cure che, a sua volta, aveva annullato un avviso di liquidazione col quale erano state recuperate a tassazione ordinaria le imposte di registro ed ipocatastali dovute in relazione ad un contratto di compravendita (avente ad oggetto un compendio immobiliare) del 29 luglio 2005, contratto che era stato sottoposto a tassazione con applicazione delle agevolazioni previste per l'acquisto, esente dall'imposta sul valore aggiunto, di fabbricati, o porzioni di fabbricato, da parte di imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attività esercitata la rivendita di beni immobili, e che si impegnino a ritrasferirli entro tre anni [d.l. n. 669 del 1996, art. 3, c. 14, lett. b) e c), conv. in I. n. 30 del 1997]. Il giudice del gravame ha rilevato, in sintesi, che la lite contestata non poteva ricondursi alla disposizione di cui all'art. 20 del d.p.r. n. 131 del 1986, - disposizione, questa, «intesa quale norma antielusiva», - in quanto, per un verso, erano state rispettate tutte le condizioni sostanziali previste per il godimento dell'agevolazione, - che prescriveva la «rivendita entro tre anni, senza ulteriori oneri ai fini del mantenimento dell'agevolazione», - e, per il restante, l'amministrazione non aveva dimostrato che la vendita in questione, - intervenuta «tra società di capitale distinte», - fosse frutto di simulazione (con permanente disponibilità dell'immobile in capo al venditore). 2. :L'Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di due motivi. Resiste con controricorso Immobiliare Celeste S.r.l.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. - Col primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., l'Agenzia denuncia violazione del d.p.r. n. 131 del 1986, art. 20, e dell'art. 53 Cost., deducendo, in sintesi, che, nella fattispecie, la rivendita del compendio immobiliare, nel formale rispetto delle disposizioni di agevolazione (avuto riguardo, in specie, al termine triennale ivi stabilito ai fini della conservazione del diritto all'agevolazione medesima), si era risolto, nella sostanza, in una violazione dell'art. 20, cit., avendo detta rivendita integrato una condotta abusiva connotata tanto dal conseguimento di un indebito vantaggio fiscale (la conservazione delle agevolazioni usufruite al momento dell'acquisto) quanto dall'insussistenza di una valida ragione economica (extrafiscale) a fondamento della stessa rivendita. 1.1 - Il secondo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 5, cod. proc. civ., espone la denuncia di insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio e, ad ogni modo, di omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti. Assume, nello specifico, la ricorrente che rimaneva incontestato tra le parti che: - con contratto di compravendita del 29 luglio 2005, la Immobiliare Celeste S.r.l. aveva acquistato un complesso immobiliare avvalendosi, con espressa dichiarazione resa nell'atto, delle agevolazioni previste dal d.l. n. 669 del 1996, art. 3, c. 14, conv. in I. n. 30 del 1997 (che aveva introdotto un quinto periodo nella tariffa, parte prima, art. 1, allegata al d.p.r. n. 131 del 1986);
- il successivo 29 novembre 2005, l'acquirente aveva conseguito il permesso di costruire in relazione alla realizzazione di fabbricati ad uso abitativo ed al recupero di fabbricati mediante riqualificazione;
- il 18 luglio 2006 era stata costituita la società La Corte di San Geminiano S.r.l., con conferimento del 99% del capitale sociale da parte della Immobiliare Celeste S.r.l. e del rimanente 1% da parte di C R (socio unico e amministratore unico di quest'ultima società);- il 19 dicembre 2006 la Immobiliare Celeste S.r.l. aveva ceduto alla neo costituita società, che se ne accollava anche il relativo mutuo, il compendio immobiliare acquisito con contratto del 29 luglio 2005;
- il 17 gennaio 2007 era stata iscritta ipoteca a garanzia di un'apertura di credito finalizzata alla costruzione e riqualificazione di detto complesso immobiliare, i cui lavori venivano appaltati a terza società;
- il 9 marzo 2007, da ultimo, La Corte di San Geminiano S.r.l. prometteva in vendita, a soggetti privati, alcuni dei beni in fase di costruzione e ristrutturazione. Soggiunge, quindi, la ricorrente che, - avuto riguardo al decisum della gravata sentenza, - questa aveva omesso di considerare che, alla stregua dei fatti sopra riassunti, la rivendita (in data 19 dicembre 2006) dell'intero complesso immobiliare acquisito (con contratto del 29 luglio 2005) era finalizzata (esclusivamente) a conseguire «un indebito dilazionamento dei tempi per la rivendita dei beni acquistati godendo dell'agevolazione in questione», considerato che i beni hinc et inde compravenduti rimanevano riferibili ad un medesimo centro di interessi e che la (complessiva) operazione era volta alla conservazione di dette agevolazioni fiscali, in assenza di valide ragioni extrafiscali. 2. - I due motivi, - che vanno congiuntamente trattati in quanto afferiscono, sia pur sotto distinte prospettazioni, alla medesima qualificazione giuridica della fattispecie qual rilevante ai fini del diritto alle agevolazioni in trattazione, - sono fondati, e vanno accolti, per le ragioni in appresso indicate. 3. - Occorre premettere che, secondo un consolidato principio di diritto della Corte, nell'esercizio del potere di qualificazione giuridica dei fatti, la Corte di cassazione può ritenere fondata la questione sollevata dal ricorso e, così, accoglierla, per una ragione di diritto anche diversa da quella prospettata dal ricorrente, purchè la riqualificazione operata sulla base dei fatti per come accertati nelle fasi di merito, fermo restando, peraltro, che l'esercizio del potere di qualificazione non deve inoltre confliggere con il principio del monopolio della parte nell'esercizio della domanda e delle eccezioni in senso stretto (v., ex plurimis, Cass., 28 luglio 2017, n. 18775;
Cass., 14 febbraio 2014, n. 3437;
Cass., 22 marzo 2007, n. 6935;
Cass., 29 settembre 2005, n. 19132). 4. - Come anticipato, i due motivi di ricorso, sotto distinti profili, si incentrato sulla qualificazione in termini di abuso del diritto della (complessiva) condotta posta in essere dalla società che, acquisendo un complesso immobiliare destinato alla rivendita, aveva usufruito delle agevolazioni previste dal d.p.r. n. 131 del 1986, parte prima della tariffa allegata, art. 1, quinto periodo [introdotto dal d.l. n. 669 del 1996, art. 3, c. 14, lett. b) e c), conv. in I. n. 30 del 1997], secondo il cui disposto l'imposta di registro andava applicata, nella misura dell'1%, «Se il trasferimento avente per oggetto fabbricati o porzioni di fabbricato è esente dall'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 10, primo comma, numero 8- bis), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ed è effettuato nei confronti di imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attività esercitata la rivendita di beni immobili, a condizione che nell'atto l'acquirente dichiari che intende trasferirli entro tre anni ...»;
con l'ulteriore previsione che «Ove non si realizzi la condizione, alla quale è subordinata l'applicazione dell'aliquota dell'i per cento, del ritrasferimento entro il triennio, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute nella misura ordinaria e si rende applicabile una soprattassa del 30 per cento oltre agli interessi di mora di cui al comma 4 dell'art. 55 del presente testo unico. Dalla scadenza del triennio decorre il termine per il recupero delle imposte ordinarie da parte dell'amministrazione finanziaria.». 4.1 - La Corte ha già precisato, con riferimento alle disposizioni agevolative in discorso, che le stesse trovano applicazione solo nel caso di (e, per dir meglio, sono condizionatamente subordinate allo) effettivo ritrasferimento degli immobili acquistati entro il termine triennale stabilito dalla legge (Cass., 10 luglio 2015, 14498 cui adde Cass., 18 dicembre 2019, 33741, in motivazione;
Cass., 19 marzo 2018, n. 6835);
e, per quel che (qui) più rileva, che la cessione di beni immobili tra società infragruppo, aventi il medesimo scopo sociale di rivendita degli stessi a privati, non costituisce un trasferimento idoneo ad evitare il verificarsi della condizione risolutiva dell'agevolazione concessa ai sensi dell'art. 1, comma 1, sesto periodo, della Tariffa, parte prima, di cui all'allegato A al d.P.R. n. 131 del 1986 (testo vigente "ratione temporis"), consistente nella mancata rivendita infratriennale, «tenuto conto del detto limite temporale per l'immissione dei beni nel mercato immobiliare, non prorogabile né eludibile reiterandone "in blocco" la cessione, e restando senza conseguenze il passaggio del potere di godimento e di disposizione sui beni dall'una all'altra società, in quanto non idoneo a realizzare la finalità dell'agevolazione» (così Cass., 15 dicembre 2017, n. 30160 cui adde, in motivazione, Cass., 15 gennaio 2019, n. 722). E a dette soluzioni interpretative deve darsi continuità se è vero che la ratio legis delle agevolazioni in discorso si correla (v., anche, Corte Cost., 12 dicembre 2014, n. 279) alla finalità di alleggerire, sul mercato immobiliare, il carico fiscale dell'imposizione indiretta rispetto a transazioni commerciali aventi ad oggetto fabbricati a destinazione abitativa, - avuto riguardo alla riformulazione del d.p.r. n. 633 del 1972, art. 10, n. 8 bis [ad opera del d.l. 20 giugno 1996, n. 323, art. 10, c. 4, lett. c), conv. in I. 8 agosto 1996, n. 425;
v. le relazioni al d.d.l. n. 1925] e, così, all'effetto di indetraibilità dall'Iva (sulle vendite) dell'imposta di registro corrisposta dalle imprese sugli acquisti, - e che detta finalità, - avuto (ora) riguardo al termine triennale posto quale condizione risolutiva dell'agevolazione, - implica, per l'appunto, l'effettiva immissione sul mercato dei fabbricati a destinazione abitativa.
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