Cass. civ., sez. V trib., sentenza 05/07/2024, n. 18377
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In materia di IVA, l'innalzamento del limite previsto dall'art. 34, comma 1, della l. n. 388 del 2000 per i crediti di imposta e dei contributi compensabili ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, sancito per l'anno 2021 dall'art. 22 del d.l. n. 73 del 2021, conv. con modif. dalla l. n. 106 del 2021, reso permanente a decorrere dall'1/1/2022, ex art. 1, comma 72, della l. n. 234 del 2021, comporta una abolitio criminis parziale, in quanto incide sulla fattispecie sostanziale alla base della compensazione ampliando la liceità della condotta, con conseguente applicazione non di un principio di favor rei in senso stretto ai fini del trattamento sanzionatorio, bensì direttamente della retroattività della novella.
Sul provvedimento
Testo completo
Numero registro generale 12653/2017 Numero sezionale 333/2024 Numero di raccolta generale 18377/2024 Data pubblicazione 05/07/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Oggetto: sanzioni – mas- simo compensabile – abo- litio criminis – amplia- Composta da mento soglia liceità – principio di diritto B V - Presidente - E M - Consigliere - R.G.N. 12653/2017 T H - Consigliere - Cron. F F - Consigliere - PU - 13/3/2024 P G - Consigliere Rel. - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 12653/2017 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12;
– ricorrente –
contro
Numero registro generale 12653/2017 Numero sezionale 333/2024 Numero di raccolta generale 18377/2024 Data pubblicazione 05/07/2024 CANTINE DUE PALME SOC. COOP. A .R.L., in persona del legale rap- presentante p.t.;
– intimata– avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Pu- glia, sez. staccata di Lecce, n.2740/24/2016 depositata il 16 novembre 2016, e che non risulta notificata. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 13 marzo 2024 dal consigliere P G. Udito per l'Avvocatura dello Stato l'Avv. M C. Udite le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Pro- curatore Generale dott. B T, nel senso dell'accoglimento del ricorso.
Fatti di causa
1. Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia, sez. staccata di Lecce, veniva rigettato l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provin- ciale di Brindisi n. 141/3/13 la quale aveva accolto il ricorso introdut- tivo proposto dalla società cooperativa a r.l. Cantina Due Palme, avente ad oggetto l'atto di contestazione sanzioni n. TVHCOA100725/2012 ir- rogate per gli anni di imposta 2009, 2010 e 2011. 2. A seguito di verifica fiscale l'Amministrazione finanziaria contestava per i tre anni di imposta indebite compensazioni per un importo ecce- dente il limite annuale compensabile, determinato ex art.34 l. 388/2000 nel testo vigente ratione temporis, in un miliardo di lire pari a euro 516.456,90. Il limite massimo veniva superato per il 2009 in quanto l'importo compensato era stato di euro 766.965,00, per il 2010 il credito compensato era stato di euro 884.384,34 e anche per il 2011 il limite non era stato rispettato, essendo stato portato in compensa- zione un credito complessivo pari ad euro 525.995,16. Per l'effetto, in Numero registro generale 12653/2017 Numero sezionale 333/2024 Numero di raccolta generale 18377/2024 Data pubblicazione 05/07/2024 applicazione dell'art.13, 4° comma, d.lgs. n. 471/1997, l'Agenzia ap- plicava la sanzione del 30% sull'ammontare dei crediti indebitamente compensati per l'eccedenza.
3. La Commissione Tributaria Provinciale di Brindisi accoglieva il ricorso quanto all'annualità 2010 e riduceva al 10% la sanzione applicata per gli anni di imposta 2009 e 2011, decisione confermata dal giudice d'ap- pello.
4. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle Entrate, affidato a due motivi, mentre la contribuente è rimasta intimata. Ragioni della decisione 5. Con il primo motivo, in relazione all'art.360 primo comma n.3 cod. proc. civ., viene dedotta la violazione e falsa applicazione da parte del giudice d'appello degli artt. 25 del d.lgs. n.241/1997, 34 l. n. 388/2000 e 13 d.lqs. n. 471/1997 vigente ratione temporis.
6. Il motivo è infondato.
6.1. Il quadro normativo applicabile e la sua interpretazione sono rico- struiti come segue. L'articolo 25, comma 2, d.lgs. n. 241/1997 fissa, per ciascun periodo d'imposta, un limite quantitativo alla possibilità di compensazione, stabilendo che «il limite massimo dei crediti d'imposta e dei contributi che possono essere compensati, è, fino all'anno 2000, fissato in 500 milioni per ciascun periodo d'imposta», soglia successi- vamente elevata a norma dell'articolo 34, comma 1, della legge n. 388/2000, il quale prevede che «a decorrere dal 1° gennaio 2001 il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ov- vero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, è fissato in lire 1 miliardo per ciascun anno solare». In tema di agevolazioni tributarie, la compensazione di un credito di imposta superiore al limite massimo previsto dalla legge equivale al Numero registro generale 12653/2017 Numero sezionale 333/2024 Numero di raccolta generale 18377/2024 Data pubblicazione 05/07/2024 mancato versamento di parte del tributo alle scadenze previste, sicché si applica la sanzione prevista dall'art.13 del d.lgs. n. 471 del 1997, così come accade ogniqualvolta sia utilizzata la compensazione in as- senza dei relativi presupposti (Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 10708 del 17/04/2019). L'art. 34 della l. n. 388 del 2000, sancendo un limite massimo dei cre- diti d'imposta e dei contributi compensabili, ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 241 del 1997, per i soggetti intestatari di conto fiscale, ha inteso introdurre per ogni periodo d'imposta un limite invalicabile alla compensazione di crediti IVA e debiti relativi ad altre imposte, al fine di non squilibrare eccessivamente le previsioni di gettito fiscale an- nuale (Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 35385 del 01/12/2022). Inoltre, la violazione del superamento del plafond annuale compensa- bile non è una violazione meramente formale, in quanto non rispon- dente ai due concorrenti requisiti di non arrecare pregiudizio all'eserci- zio delle operazioni di controllo e, al contempo, di non incidere sulla determinazione della base imponibile dell'imposta e sul versamento del tributo (cfr. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 22430 del 22/10/2014).
6.2. Il combinato disposto delle previsioni sulle soglie di compensabilità trova coerente conseguenza sul piano sanzionatorio nell'art.13, 4° comma, d.lgs. n. 471/1997, il quale dispone: «Nel caso di utilizzo di un'eccedenza o di un credito d'imposta esistenti in misura superiore a quella spettante o in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti si applica,