Cass. civ., sez. V trib., sentenza 02/03/2023, n. 6258

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 02/03/2023, n. 6258
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6258
Data del deposito : 2 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 29607/2015 R.G. proposto da:

A.A., c.f. (Omissis), rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall'Avv. A I, elettivamente domiciliata in Roma, in via Crescenzio n. 19, presso lo studio dell'Avv. R R;



- ricorrente -

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore p.t., rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;



- controricorrente -

avverso la sentenza n. 2165/2015 della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sede di Milano, depositata in data 19/5/2015, non notificata;

udita la relazione della causa svolta dal Dott. A N nella pubblica udienza del 21 dicembre 2022, tenutasi alla presenza delle parti e del Sostituto Procuratore Generale, ai sensi del D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8 bis , conv. in L. n. 176 del 2020 , su istanza dell'Avv. I, depositata in data 23 novembre 2022;

udite le conclusioni del Sostituto procuratore Generale, Dott. G L, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

uditi l'Avv. A I, per la ricorrente e l'Avvocato dello Stato Davide Giovanni Pintus, per l'Agenzia delle Entrate.

Svolgimento del processo

In data 7 gennaio 2010, l'Ufficio inviò a A.A. (d'ora in poi, anche "la contribuente" o "la ricorrente") un questionario con il quale la invitò ad indicare, in apposita distinta, entro e non oltre quindici giorni dalla data di notifica, in relazione ai periodi di imposta dal 2004 al 2008, la proprietà, il possesso e/o la disponibilità di una lunga serie di beni e servizi, tra cui, per quel che in questa sede interessa, le disponibilità finanziarie detenute all'estero.

In particolare, l'Ufficio chiese "l'elencazione delle disponibilità finanziarie detenute all'estero per gli anni 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008", al fine di procedere all'accertamento.

Al questionario la contribuente rispose tempestivamente, con riserva di fornire ulteriori precisazioni.

La contribuente precisa che al momento della notifica del questionario, tutte le sue relazioni bancarie estere erano state poste sotto sequestro da parte del giudice penale e la custodia era stata affidata alle stesse banche depositarie.

In data 28 ottobre 2010, la Guardia di Finanza notificò alla contribuente un processo verbale di constatazione con il quale contestò, per l'anno d'imposta 2005, attività estere di natura finanziaria non dichiarate e trasferimenti non dichiarati da e verso l'estero.

In data 6 dicembre 2010 la A.A. presentò all'amministrazione finanziaria dichiarazioni dei redditi integrative in relazione ai periodi d'imposta dal 2005 al 2008, ad integrazione del quadro RW e di quelli dei frutti derivanti dalle attività finanziarie detenute all'estero, ancorchè non percepiti nei periodi d'imposta oggetto delle dichiarazioni a causa del sequestro di tutte le relazioni bancarie della contribuente.

La contribuente, inoltre, versò a titolo di ravvedimento operoso l'importo di Euro 83.975,24, risultante a debito nella dichiarazione dei redditi integrativa relativa all'anno 2009.

All'esito di una complessa attività istruttoria caratterizzata anche da frequenti confronti con la contribuente, l'Ufficio, in data 29 novembre 2011, notificò alla A.A. tre avvisi di accertamento del D.P.R. n. 600 del 1973 , ex art. 41 bis, fondati sul D.L. n. 78 del 2009, art. 12, comma 2 , in relazione agli anni 2005, 2006 e 2008;
avvisi che la contribuente impugnò dinanzi alla CTP di Lodi.

La sentenza di appello, resa sull'impugnazione principale dell'Ufficio e sull'impugnazione incidentale della contribuente, confermò la sentenza di primo grado.

In particolare, la CTR della Lombardia confermò l'accertamento per il 2006 per l'importo di Euro 601.017,57, riferito alla relazione bancaria denominata "(Omissis)", ritenendolo non "coperto" dallo scudo fiscale.

La CTR, inoltre, affermò che l'Ufficio poteva legittimamente utilizzare i documenti provenienti da rogatorie internazionali e che, benchè oggetto di sequestro, le somme depositate all'estero dovevano comunque essere indicate nel quadro RW della dichiarazione.

Infine, le sanzioni irrogate alla contribuente avrebbero dovuto essere commisurate all'importo di Euro 601.017,57.

Avverso la sentenza d'appello, la A.A. ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi.

L'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Il Sostituto procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta. La contribuente ha depositato una memoria ex art. 378 c.p.c. .

Motivi della decisione



1. Con il primo motivo di ricorso, rubricato "Violazione e falsa applicazione del D.L. n. 78 del 2009, art. 13 bis , nonchè del D.L. n. 350 del 2001, artt. 14 , 15 e 17 , ai sensi dell' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3 ", la contribuente deduce che i giudici di appello avrebbero errato nel ritenere che le dichiarazioni riservate di emersione delle attività detenute all'estero, perfezionate dalla A.A. per un importo complessivo di Euro 6.489.425, fossero opponibili all'amministrazione finanziaria limitatamente alla relazione "(Omissis)", in relazione all'avviso di accertamento n. (Omissis) relativo all'anno 2006.

In particolare, la contribuente deduce che l'importo complessivo delle attività finanziarie oggetto di "scudo fiscale" da parte della A.A., pari ad Euro 6.489.425, avrebbe dovuto "coprire" integralmente anche l'importo della pretesa impositiva dell'Ufficio per l'anno 2006, pari ad Euro 5.346.309,18.



1.1. Il motivo è inammissibile.

Deducendo, in rubrica, una violazione

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