Cass. pen., sez. VII, ordinanza 26/07/2019, n. 33965

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VII, ordinanza 26/07/2019, n. 33965
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 33965
Data del deposito : 26 luglio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JELASSI MAKREM nato il 15/06/1983 avverso la sentenza del 12/11/2018 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere A R;Motivi della decisione Il ricorso di J M avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, è manifestamente infondato. Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la decisione impugnata risulta sorretta da conferente apparato argomentativo, che soddisfa appieno l'obbligo motivazionale, per quanto concerne la determinazione del trattamento sanzionatorio. E' appena il caso di considerare che in tema di valutazione dei vari elementi per la concessione delle attenuanti generiche, ovvero in ordine al giudizio di comparazione e per quanto riguarda la dosimetria della pena ed i limiti del sindacato di legittimità su detti punti, la giurisprudenza di questa Suprema Corte non solo ammette la c.d. motivazione implicita (Sez. 6, sent. del 22 settembre 2003 n. 36382, Rv. 227142) o con formule sintetiche (tipo "si ritiene congrua" vedi Sez. 4, sent. del 4 agosto 1998 n. 9120 Rv. 211583), ma afferma anche che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (Cass. sez. 3, sent. del 16 giugno 2004 n. 26908, Rv. 229298). Si tratta di evenienza che non sussiste nel caso di specie. La Corte di appello ha infatti evidenziato la rilevante capacità criminale del J, dedito da lungo tempo all'attività di spaccio di sostanze stupefacenti, ed il suo atteggiamento processuale di sostanziale chiusura, indicativo di volontà di non recidere i legami con l'ambiente criminale legato al traffico di sostanze stupefacenti, per motivare congruamente la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, implicitamente escludendo la rilevanza di ulteriori elementi teoricamente a favore del prevenuto. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
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