Cass. pen., sez. II, sentenza 31/03/2021, n. 12310
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Testo completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: S M A nato il 01/01/1988 avverso la sentenza del 11/03/2019 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere A S;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale E P, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
a seguito di trattazione a norma dell'art. 23, comma 8, decreto-legge n. 137 del 28 ottobre 2020, senza l'intervento del Procuratore generale e delle parti.
RITENUTO IN FATTO
1 S M A ricorre avverso la sentenza in data 11/3/2019 della Corte di appello di Roma che ha confermato la sentenza in data 2/10/2018 del Tribunale di Roma che lo aveva condannato per i reati di cui agli artt. 474 e 648, cod.pen.. Deduce: 1.1. "Violazione, falsa applicazione della legge penale, erronea ed insufficiente motivazione in ordine alla esclusione della rilevanza della grossolanità del falso nell'ipotesi di specie e conseguente omessa valutazione 1 A 9v.a...D della sua ricorrenza in concreto - Art. 606/1 lett. b) ed e) c.p.p., in relazione agli artt. 3, 25, 27, 111 Cost., 470 c.p., 125 c.p.p.". Per come emerge dall'intitolazione, il primo motivo pone la questione della rilevanza della grossolanità del falso con riguardo al reato di cui all'art. 474, cod.pen. e, di riflesso, anche in relazione alla ricettazione con riguardo alla eventuale sussistenza del reato presupposto. A tale proposito si sostiene che la Corte d'appello ha erroneamente ritenuto che la grossolanità del falso fosse irrilevante ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 474, cod.pen. 1.2. "Violazione della legge penale, carenza assoluta di motivazione in ordine alla ritenuta contestazione di cui all'art. 648 c.p., art. 606/1 lett. b) ed e) c.p.p., in relazione agli artt. 3, 25, 27, 111 Cost., 125 c.p.p." Si deduce l'omessa motivazione con riguardo al reato di ricettazione.
2. Il ricorso è stato trattato a norma dell'art. 23, comma 8, decreto-legge n. 137 del 28 ottobre 2020, senza
udita la relazione svolta dal Consigliere A S;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale E P, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
a seguito di trattazione a norma dell'art. 23, comma 8, decreto-legge n. 137 del 28 ottobre 2020, senza l'intervento del Procuratore generale e delle parti.
RITENUTO IN FATTO
1 S M A ricorre avverso la sentenza in data 11/3/2019 della Corte di appello di Roma che ha confermato la sentenza in data 2/10/2018 del Tribunale di Roma che lo aveva condannato per i reati di cui agli artt. 474 e 648, cod.pen.. Deduce: 1.1. "Violazione, falsa applicazione della legge penale, erronea ed insufficiente motivazione in ordine alla esclusione della rilevanza della grossolanità del falso nell'ipotesi di specie e conseguente omessa valutazione 1 A 9v.a...D della sua ricorrenza in concreto - Art. 606/1 lett. b) ed e) c.p.p., in relazione agli artt. 3, 25, 27, 111 Cost., 470 c.p., 125 c.p.p.". Per come emerge dall'intitolazione, il primo motivo pone la questione della rilevanza della grossolanità del falso con riguardo al reato di cui all'art. 474, cod.pen. e, di riflesso, anche in relazione alla ricettazione con riguardo alla eventuale sussistenza del reato presupposto. A tale proposito si sostiene che la Corte d'appello ha erroneamente ritenuto che la grossolanità del falso fosse irrilevante ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 474, cod.pen. 1.2. "Violazione della legge penale, carenza assoluta di motivazione in ordine alla ritenuta contestazione di cui all'art. 648 c.p., art. 606/1 lett. b) ed e) c.p.p., in relazione agli artt. 3, 25, 27, 111 Cost., 125 c.p.p." Si deduce l'omessa motivazione con riguardo al reato di ricettazione.
2. Il ricorso è stato trattato a norma dell'art. 23, comma 8, decreto-legge n. 137 del 28 ottobre 2020, senza
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