Cass. civ., SS.UU., sentenza 18/04/2019, n. 10934
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Nelle controversie condominiali che investono i diritti dei singoli condòmini sulle parti comuni, ciascun condòmino ha, in considerazione della natura dei diritti contesi, un autonomo potere individuale - concorrente, in mancanza di personalità giuridica del condominio, con quello dell'amministratore - di agire e resistere a tutela dei suoi diritti di comproprietario "pro quota", sicché è ammissibile il ricorso incidentale tardivo del condòmino che, pur non avendo svolto difese nei precedenti gradi di merito, intenda evitare gli effetti sfavorevoli della sentenza pronunciata nei confronti del condominio senza risentire dell'analoga difesa già svolta dallo stesso.
Sul provvedimento
Testo completo
1 0934-19 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: CONDOMINIO STEFANO PETITTI - Primo Presidente f.f. - PASQUALE D'ASCOLA -Rel. Pres. Sezione - Ud. 17/04/2018 - ENRICA D'ANTONIO - Consigliere - PU R.G.N. 28352/2015 ETTORE CIRILLO - Consigliere - hon 10934 Rep. GIACINTO BISOGNI - Consigliere - e.u. UMBERTO BERRINO Consigliere - A GTI Consigliere - ANTONIETTA SCRIMA Consigliere - M FHI Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 28352-2015 proposto da: P M L, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OSLAVIA 6, presso lo studio dell'avvocato P A, che la rappresenta e difende;
- ricorrente -
contro
I'm 88. 1 18 A CONDOMINIO VIA GIANGIACOMO PORRO 27 ROMA, in persona dell'Amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI BANCHI NUOVI 39, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE JANNETTI DEL GRANDE, che lo rappresenta e difende;
- controricorrente -
A A, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE ANGELICO 32, presso lo studio dell'avvocato C G, che la rappresenta e difende;
- controricorrente ricorrente incidentale -
contro
P M L, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OSLAVIA 6, presso lo studio dell'avvocato P A, che la rappresenta e difende;
- controricorrente all'incidentale - avverso la sentenza n. 7179/2014 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 21/11/2014. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/04/2018 dal Presidente PASQUALE D'ASCOLA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale FEDERICO SORRENTINO, che ha concluso per l'accoglimento del secondo motivo del ricorso principale e rigetto di quello incidentale;
uditi gli avvocati Pierluigi Acquarelli, Corrado Giacchi e Renato Mariani per delega dell'avvocato Giuseppe Jannetti Del Grande. Ric. 2015 n. 28352 sez. SU - ud. 17-04-2018 22 Fatti di causa 1) Il giudizio ha avuto origine nel luglio 2004 dalla azione del Condominio di via Gian Giacomo Porro, 27, in Roma, volta alla riduzione in pristino delle opere realizzate dalla condòmina P, proprietaria degli ultimi tre piani dell'edificio, in violazione dell'art. 3 del regolamento condominiale, nonché alla tutela della servitù di passaggio in favore di parti comuni, esercitata mediante una scala esterna corrente tra il quarto ed il quinto piano. Il Tribunale ha accolto integralmente le domande del Condominio. In particolare ha ritenuto che il Regolamento vietava le opere che avevano inciso sulle facciate, sui prospetti e sull'estetica del fabbricato a prescindere dalla lesione del decoro architettonico;
che la convenuta, in violazione della servitù esistente in favore del Condomino, aveva illecitamente rimosso la scala esterna che dal quarto piano conduceva al locale pulegge di rinvio dell'ascensore e al terrazzo di copertura del super attico, realizzando una scala interna tra quarto e quinto piano internamente all'abitazione, così rendendo più difficoltoso l'esercizio della servitù, dovendo i condomini accedere all'abitazione per raggiungere il terrazzo. Sull'appello di Maria Ludovica P, la Corte d'Appello di Roma ha confermato che l'art. 3 del regolamento di condominio, vietando "qualsiasi opera che modifichi le facciate, i prospetti e l'estetica degli edifici", precludeva ogni modifica. I giudici di secondo grado hanno altresì negato la legittimità del distacco della P dall'impianto centrale di riscaldamento, in forza degli artt. 3 e 10 del medesimo regolamento. La Corte di Roma ha per contro accolto l'appello della condòmina quanto al difetto di prova di un aggravamento della servitù conseguente allo spostamento all'interno dell'appartamento della scala di accesso al piano quinto. 1.1) Avverso la sentenza del 21 novembre 2014, n. 7179, la signora P ha proposto ricorso con due motivi, cui il Condominio ha resistito con controricorso. Dis n. 28352-15 D'Ascola rel 3 La condòmina A A ha proposto ricorso incidentale, articolato in due motivi. P si è difesa con controricorso al ricorso incidentale. La causa, trattata con rito camerale davanti alla Sesta sezione è stata rinviata alla pubblica udienza davanti alla Seconda sezione e successivamente è stata rimessa, con ordinanza 27101 del 15 novembre 2017, al Primo Presidente per l'assegnazione alle Sezioni Unite. L'ordinanza ha rilevato che è controversa la configurabilità del diritto della condòmina A, che non aveva svolto difese nei gradi di merito, di interporre ricorso incidentale tardivo volto a far rimuovere l'opera in quanto contraria al Regolamento condominiale. Sono state depositate memorie. Ragioni della decisione L'ordinanza di rimessione n. 27101/17 dubita della ammissibilità del 2) ricorso incidentale tardivo della condomina A, che non era stata parte nei gradi di merito. Essa ricorda che secondo un insegnamento tradizionale, documentato dai precedenti ivi citati, è stata costantemente reputata ammissibile l'impugnazione, da parte del singolo partecipante, della sentenza di condanna emessa nei confronti dell'intero condominio, sull'assunto che il diritto di ogni partecipante al condominio ha per oggetto le cose comuni nella loro interezza, non rilevando, in contrario, la circostanza della mancata impugnazione da parte dell'amministratore, senza alcuna necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei condomini non appellanti (o non ricorrenti), né intervenienti, e senza che ciò determini il passaggio in giudicato della sentenza di primo (o di secondo) grado nei confronti di questi ultimi>>. Le perplessità della Seconda sezione sono state indotte dalla pronuncia delle Sezioni Unite n. 19663/2014, con la quale si è stabilito che la legittimazione ad agire per l'equa riparazione spetta esclusivamente al condominio, in persona dell'amministratore, autorizzato dall'assemblea dei condomini. La sentenza citata, chiamata a pronunciarsi sulla sussistenza della legittimazione ad agire del singolo condomino per conseguire l'indennizzo ex n. 28352-15 D'Ascola rel 13 4 lege 89/2001 in controversia in cui era stato parte il solo condominio, ha sviluppato due ordini di considerazioni. Una prima linea di ricerca volta ad individuare la configurabilità in capo al condominio di una soggettività giuridica autonoma>>;
la seconda intesa a verificare quale sia stato il trattamento riservato dalla legge e dalla giurisprudenza ad altre situazioni di soggetti collettivi in riferimento al diritto di cui sopra. Sotto il primo versante le Sezioni unite 19663/14 hanno verificato che anche con la riforma dell'istituto condominiale di cui alla legge 220 del 2012 è stato escluso il riconoscimento della personalità giuridica>> del condominio, pur avendo esse rintracciato elementi che < vanno nella direzione della progressiva configurabilità in capo al condominio di una sia pure attenuata personalità giuridica>>. Hanno dato conto della giurisprudenza che fa salvo il diritto dei singoli condòmini di agire a difesa dei diritti esclusivi e comuni inerenti all'edificio condominiale. Hanno preso atto della acuta distinzione giurisprudenziale con riguardo alle controversie che, avendo ad oggetto non diritti su un bene comune ma la sua gestione, sono intese a soddisfare esigenze soltanto collettive della comunità condominiale o l'esazione delle somme dovute in relazione a tale gestione da ciascun condomino, controversie per le quali non trova applicazione la salvaguardia dei poteri processuali del singolo (di agire, intervenire, impugnare) in difesa dei diritti connessi alla sua partecipazione. Infine le Sezioni Unite del 2014 si sono spinte a registrare che questa impostazione entra in crisi>> in relazione alla crescente configurabilità del condominio come centro di imputazione di interessi, di diritti e doveri, cui corrisponde una piena capacità processuale >>. 2.1) Posta questa base ricognitiva circa la possibilità che in relazione a talune situazioni giuridiche il condominio si atteggi come autonomo soggetto giuridico, il secondo versante della sentenza è risultato decisivo in ordine alla legittimazione dei singoli circa i procedimenti relativi all'equa riparazione. Si è concluso, grazie a una puntuale analisi del rapporto tra diritto all'indennizzo ex lege 89/2001 e formale assunzione della qualità di parte processuale nel n. 28352-15 D'Ascola rel 5 giudizio presupposto, che in assenza di quest'ultima non sorge il diritto del condomino a pretendere il diritto alla equa riparazione per la durata irragionevole di detto giudizio>>. Secondo i primi commentatori, nonostante le aperture manifestate verso l'estensione della soggettività condominiale, la sentenza qui riassunta, che pure registra un inizio di crisi del sistema, è rimasta nel solco della "impostazione tradizionale". Questa condivisibile lettura sorregge il convincimento odierno che la portata di SU 19663/14 vada circoscritta alla peculiare situazione giuridica esaminata, cioè a quel diritto all'equa riparazione regolato dalle disposizioni sovranazionali prima ancora che da quelle nazionali di impronta applicativa. A questo complesso normativo la sentenza del 2014 ha infatti prestato speciale attenzione. 3) Quanto alla impostazione tradizionale, va subito detto che essa valorizza l'assenza di personalità giuridica del condominio e la sua limitata facoltà di agire e resistere in giudizio tramite l'amministratore nell'ambito dei poteri conferitigli dalla legge e dall'assemblea e per questa via giunge ad attribuire ai singoli condòmini la legittimazione ad agire per la tutela dei diritti comuni e di quelli personali. Dello stesso segno è la giurisprudenza successiva a SU 19663/14, giurisprudenza che ha continuato a ritenere che nelle controversie aventi ad oggetto un diritto comune, l'esistenza dell'organo rappresentativo unitario non priva i singoli condomini del potere di agire in difesa dei diritti connessi alla loro partecipazione, né di intervenire nel giudizio in