Cass. civ., SS.UU., sentenza 05/07/2004, n. 12272
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Nel nostro ordinamento, le acque pubbliche fanno parte, salva diversa previsione legale, del demanio necessario (idrico) dello Stato, come risulta dall'art. 822 cod. civ. e dal regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e come è ribadito dal d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; questa regola non trova eccezione, in favore dei Comuni, nella successiva normativa sul riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, giacché l'art. 11 di detta legge, se affida ai Comuni, unitamente ad altri soggetti, il compito di partecipare alle funzioni riguardanti il riassetto delle acque in materia di difesa del suolo, non attribuisce ad essi la titolarità di alcun diritto dominicale sulle stesse acque pubbliche, titolarità che neppure è ricavabile dall'interesse dell'ente locale alla corretta gestione delle acque sul proprio territorio, a norma dell'art. 4 della legge 5 gennaio 1994, n. 36.
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. C R - Primo Presidente f.f. -
Dott. O G - Presidente di sezione -
Dott. P G - Consigliere -
Dott. S F - Consigliere -
Dott. N G - Consigliere -
Dott. V M - Consigliere -
Dott. M C F - Consigliere -
Dott. G G - Consigliere -
Dott. B G M - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
C D B, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE DON MINZONI 9, presso lo studio dell'avvocato C M, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati E C, V C, G C, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DEGLI INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (GIÀ MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI), COMMISSARIO e LIQUIDATORE DELL'AGENZIA PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO DEL MEZZOGIORNO;
- intimati -
avverso la sentenza definitiva n. 81/01 e avverso la sentenza non definitiva n. 25/96 depositate rispettivamente il 21/09/01 e il 04/03/96, entrambe del Tribunale superiore acque pubbliche;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 13/05/04 dal Consigliere Dott. Giuseppe Maria BERRUTI;
uditi gli avvocati Carlo MARTUCCELLI, Giannetto CAVASOLA, Enzio CAMPANELLA;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. IANNELLI Domenico che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Cassa per il Mezzogiorno con ingiunzione resa esecutiva dal Pretore di Roma, in data 13 febbraio 1984 intimò al Comune di Boiano il pagamento della somma di L. 1.110.407.342, quale corrispettivo della somministrazione di acque per uso potabile, in virtù di una convenzione stipulata il 30 ottobre 1961.
Il Comune si opponeva deducendo la propria antica disponibilità di acquedotti civici, di pozzi e di fontanili privati. Precisava invece che per effetto di lavori realizzati dalla Cassa il preesistente equilibrio idrologico del suo territorio era stato sconvolto, cosicché esso Ente non era tenuto al pagamento dei canoni ma aveva diritto ad ottenere dalla Cassa la ristrutturazione della rete idrica e la reintegrazione dell'acqua illecitamente emunta. Negava che la predetta convenzione del 1961 potesse essere invocata dalla Cassa a fondamento della pretesa ingiuntiva giacché la sua efficacia era subordinata alla realizzazione di opere idrauliche che invece non erano mai state poste in essere. Conseguentemente il Comune sosteneva che la Cassa doveva essere ritenuta anzitutto inadempiente alla convenzione, e pertanto chiedeva al Tribunale Regionale delle Acque, adito quale giudice della opposizione, che fosse dichiarata nulla la ingiunzione e che fosse condannata la Cassa al risarcimento dei danni ed alla esecuzione delle opere a suo tempo promesse.
Resisteva la Cassa per il Mezzogiorno chiedendo il rigetto della opposizione e di tutte le domande risarcitorie.
Il Tsap con sentenza del 28 giugno 1988 dichiarava la propria incompetenza relativamente alla opposizione alla ingiunzione e rigettava le altre domande del Comune.
Il Comune proponeva appello al Tsap. Resisteva la Agensud, subentrata alla Cassa per il Mezzogiorno.
Il Tsap con sentenza non definitiva del 20 maggio 1992 in riforma sul punto della sentenza del Tsap dichiarava la propria competenza a decidere sull'intera domanda e quindi disponeva la prosecuzione del giudizio rimettendo la causa in istruttoria. Con una seconda sentenza non definitiva, la n. 25 del 4 marzo 1996, accoglieva per quanto di ragione la domanda di risarcimento dei danni.
Tale sentenza dichiarava anzitutto infondata la tesi del Comune della non debenza da parte sua dei canoni relativi alla fornitura di acqua potabile per nullità della convenzione del 1961, ritenendo rilevante il fatto che la captazione delle acque di cui si tratta era avvenuta da parte di un soggetto appartenente alla Pubblica Amministrazione tra i cui compiti istituzionali vi era anche la realizzazione di acquedotti. Considerava priva di pregio la considerazione della mancata realizzazione delle opere previste dalla convenzione e sprovvisto il Comune di legittimazione attiva quanto alle domande di risarcimento dei danni relativi a concessioni rilasciate ad altri ' soggetti diversi da esso ente, che dunque riteneva legittimato ad agire solo quanto ai danni che pretendeva con riferimento alle due concessioni delle quali era titolare.
La causa veniva rimessa in istruttoria per la quantificazione dei danni al predetto titolo riconosciuti al Comune.
Tale ente ricorreva per Cassazione avverso le due sentenze non definitive e le Sezioni Unite, con sentenza n 738 del 1999, dichiaravano inammissibili i due ricorsi. Il Tsap quindi con sentenza definitiva accoglieva l'appello quanto al punto del risarcimento del danno relativo alla captazione che aveva inciso sulle concessioni rilasciate al Comune condannando l'Agensud al pagamento in favore del predetto Ente della somma di L. 443.038.044 oltre agli interessi ed alle spese di lite e dichiarando inammissibili le altre domande risarcitorie.
Ricorre alle Sezioni Unite delle Corte di Cassazione il Comune di Boiano avverso la sentenza non definitiva n 25 del 1996 ed avverso la sentenza definitiva n 81 del 2001 del Tsap con otto motivi. MOTIVI DELLA DECISIONE