Cass. civ., sez. II, sentenza 25/01/2010, n. 1296
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Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. S O - Presidente -
Dott. M E - Consigliere -
Dott. P L - rel. Consigliere -
Dott. B E - Consigliere -
Dott. M E - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 16232-2007 proposto da:
B A, DECEDUTA BCCNTN29L65H224D e per essa il marito F M, FLCMHL32D01L353L che si costituisce con procura speciale notarile, mantenendo gli stessi avvocati, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TACITO 90, presso lo studio dell'avvocato V G, che lo, rappresenta e difende unitamente all'avvocato N P;
- ricorrente -
contro
V L, VNNLCU35R52D746S, EVOLI IDA, VLEVIA64P48H224Q quali eredi di EVOLI DOMENICO, BARBARO VINCENZO,
BRBVCN57S06D746M quale erede di EVOLI CILIONE FILIPPA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE PARIOLI 112, presso lo studio dell'avvocato C S, rappresentati e difesi dall'avvocato N L;
- controricorrenti -
e contro
AMABILE GIOVANNI, GUGGINO EMANITELE, MANGANELLA MARIA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 1024/2006 del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA, depositata il 03/08/2006;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/01/2010 dal Consigliere Dott. LUIGI PICCIALLI;
udito l'Avvocato VACCARO Giuseppe, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato Maurizio GIORGINO, con delega depositata in udienza dell'Avvocato NISI Loris, difensore dei resistenti che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per il rigetto del ricorso con condanna alle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ai sensi della L. 346/76 del 10.10.86 al Pretore di Melito Porto Salvo i germani F E Cilione e Evoli D chiesero di essere dichiarati proprietari per usucapione di alcuni terreni e di un fabbricato rurale siti in Montebello Ionico, località Saline (censiti in catasto al F. 62 p.lle 47, 48, 17, Partita 4427) assumendo di averli acquistati in "forma privata" e per quote dai coniugi Baldassarre Guggino e Caterina Assuma nel 1956 e da tale epoca possedutola di non aver potuto stipulare l'atto di compravendita per varie ragioni,ultime delle quali i decessi dei venditori, avvenuti rispettivamente nel 1976 e 1980. A seguito degli adempimenti pubblicitari disposti dal pretore, proponevano opposizione a tale richiesta, quali eredi dei coniugi suddetti, Andrea Amabile ed E G, con atto del 26.3.87, nel quale deducevano la "carenza di legittimazione passiva" (così testualmente leggesi nelle narrative della sentenza impugnata e del ricorso per cassazione) dei ricorrenti. quali a loro volta resistevano all'opposizione, ribadendo la propria richiesta. Interrotto il processo per la morte di Andrea Amabile, interveniva a seguito della riassunzione il figlio ed erede del suddetto A G, che ribadiva l'opposizione. Successivamente interveniva volontariamente Maria Manganella, figlia ed erede di Guggino Angela, che a sua volta era figlia ed erede dei coniugi Guggino Baldassarre e Caterina Assumma, associandosi all'opposizione. Interveniva ancora, con comparsa del 1.3.95, dopo che la causa, istruita documentalmente ed oralmente, era stata rimessa sul ruolo per due volte, A B, la quale esponeva che in precedenza aveva, con citazione del 15.10.87,a sua volta convenuto davanti al medesimo giudice i coniugi Guggino-Assumma,e successivamente con citazione 17.3.02,in luogo dei medesimi, gli eredi G A, E G e Maria Manganella, al fine di sentirsi dichiarare proprietaria per usucapione del terreno di cui alla particella n. 17, preteso dagli Evoli, la cui domanda chiedeva pertanto dichiararsi inammissibile o comunque rigettarsi, in subordine instando per la riunione tra i due giudizi. Precisate le conclusioni, la causa veniva decisa con sentenza del 1.3- 14-4.95,con la quale il pretore rigettava l'opposizione di G E ed A A, e per quest'ultimo dell'erede A G, dichiarava E F e D proprietari per usucapione del fondi in questione (in essi compresa la particella n. 17), disponendo le conseguenti trascrizione nei registri immobiliari e voltura catastale, condannava infine G E e G A al rimborso delle spese in favore degli Evoli. Contro tale sentenza proponeva appello, davanti al Tribunale di Reggio Calabria, A B lamentandone la nullità, laddove non aveva provveduto sulla propria domanda d'intervento, e l'ingiustizia, nella parte in cui aveva accolto la domanda di usucapione anche sulla particella n. 17. Si costituivano e resistevano gli Evoli proponendo appello incidentale al fine ottenere la rettifica della decisione, con la specificazione che le particelle 47 e 48 erano state acquistate da D Evoli e la particella n. 17 da F E. La sentenza suddetta veniva anche appellata da G A ed E G ed i due processi venivano riuniti ex art. 335 c.p.c.. La Manganella rimaneva contumace. Il giudice di appello, dopo aver dato atto che l'altro giudizio, quello instaurato dalla Beri per l'usucapione della p.lla 17 era stato sospeso,in attesa della definizione del presente, con ordinanza del 19.10.99 disponeva l'espletamento di una consulenza tecnica, acquisita la quale, con sentenza del 7/9.8.06,dichiarava l'ammissibilità dell'intervento della Beri, che tuttavia rigettava nel merito, al pari dell'appello Amabile-Guggino, accoglie va l'appello incidentale degli Evoli. Rettificando le dichiarazioni di proprietà come dai medesimi richiesto, disponendo i conseguenti adempienti nei registri immobiliari ed in catasto, compensava infine interamente le spese del giudizio.
La decisione nel merito veniva fondata sulle risultanze documentali e testimoniali, comprovanti l'acquisto del possesso dei fondi, in virtù di un "compromesso non formalizzato" stipulato per sè o per persone da nominare il 28.6.56 da tale P B, rispettivo marito e cognato di E F e D, il quale lo aveva successivamente trasmesso,nelle quote rispettive di 1/ 3 e 2/3 ai congiunti, che potevano così vantare un possesso ininterrotto durato dal 1956 al 1986, maturando i requisiti non solo dell'art.1159 bis c.c., ma anche dell'usucapione ordinaria.
Di tale possesso avevano ampiamente riferito i testi esaminati e le stesse risultanze del parallelo e poi sospeso giudizio, proposto dalla Beri, convergevano in tal senso, evidenziando in particolare che quest'ultima era soltanto una detentrice, in quanto subentrata in un rapporto di colonia precedentemente intercorrente tra una propria zia e gli Evoli. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione A B, deducendo due motivi. Hanno resistito con comune controricorso Lucia Vienna, Evoli Ida e Vincenzo Barbaro, quali eredi, rispettivamente, i primi due di D Evoli, il terzo di F E Cilione. Non hanno svolto attività difensiva G A, E G e Maria Manganella. A seguito del decesso,sopravvenuto nel corso del presente giudizio, della ricorrente Beri, è intervenuto Michele Falcone, coniuge ed erede della medesima, ribadendone l'impugnazione,che è stata infine illustrata con memoria dal comune difensore.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso vengono dedotte violazione ed errata applicazione degli artt. 112, 132, 272, 273, 274 c.p.c., omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c.. Le doglianze premettono l'ingiustificata omessa pronunziala parte del giudice di primo grado, sulle richieste, segnatamente di quella di riunione con l'altra causa connessa, diretta ad evitare contrasto di giudicati, proposte dall'interventrice autonoma Beri. Tale omissione, pur essendo stata rilevata da parte del giudice di appello, previ a declaratoria di ammissibilità dell'intervento e corretta qualificazione dello stesso, in quanto diretto a far valere un diritto incompatibile con quello tra le altre parti controverso, contraddittoriamente non avrebbe dato luogo alla declaratoria di nullità della prima sentenza, ma ad indebita equiparazione dell'omessa pronunzia ad un implicito rigetto nel merito dell'intervento, ingiustamente confermato, come censurato nel successivo mezzo d'impugnazione. Si sostiene che in tal modo il giudice di secondo grado sarebbe anch'egli incorso nel vizio di omessa pronunzia, in ordine alla richiesta di tale declaratoria,ed in quello di omessa o carente motivazione in ordine alle richieste istruttorie dell'odierna ricorrente, essendosi basato sulle sole risultanze dedotte dalle controparti, in un contesto caratterizzato da violazione del contraddittorio nel precedente grado,con conseguente convincimento fondato su esame parziale dei fatti. Il messo d'impugnazione si conclude con la formulazione, ex art. 366 bis c.p.c., di quattro quesiti di diritto, nei primi tre dei quali si
chiede,rispettivamente, se il giudice adito sia obbligato a pronunziarsi in ordine ad un proposto intervento volontario, se, venuto a conoscenza della pendenza di altro processo connesso pendente davanti al medesimo ufficio sia obbligato o meno ad adottare i provvedimenti finalizzati all'eventuale riunione, se la mancata adozione dei provvedimenti suddetti costituisca o meno motivo di nullità della sentenza;con il quarto quesito si chiede stabilirsi se l'omessa pronunziala parte del giudice di appello, della nullità della sentenza di primo grado, a cagione delle omissioni di cui sopra, integri o meno i vizi di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 o n. 4.
Al primo dei tre quesiti deve darsi risposta positiva,considerata la chiarezza ed inderogabilità dell'art. 272 c.p.c., che impone al giudice di provvedere sulle questioni relative all'intervento insieme al merito della causa, a meno che non ritenga di doverle decidere separatamente ai sensi dell'art. 187 c.p.c.;conseguentemente positiva è la risposta al terzo quesito nella parte concernente l'intervento, configurandosi, nel caso in cui siano state del tutto ignorate, come nella specie, le richieste dell'interveniente, la violazione del principio processuale di cui all'art. 112 c.p.c. imponente al giudice di pronunziarsi su tutte le domande proposte dalle parti in causatali dovendo considerarsi anche gli intervenienti.
Non altrettanto deve ritenersi - e pertanto si fornisce risposta negativa al secondo quesito e alla conseguente residua parte del terzo - quanto alla mancata riunione dei giudizi connessi, attesa la discrezionalità dei relativi provvedimenti ordinatori rimessi all'insindacabile valutazione del giudice di merito, a termini della costante giurisprudenza di legittimità, in considerazione della quale l'omessa riunione, non risolvendosi nella violazione delle garanzie del contraddittorio o della difesa, ma solo comportando eventuali inconvenienti derivanti dalla possibilità di eventuali pronunzie contrastanti, in relazione alle quali il sistema appresta adeguati rimedi (come quello della sospensione del giudizio, che nella specie risulta essere stata disposta nell'altra causa connessa alla presente), non da luogo a nullità della decisione (v. tra le altre, S.U. 5210/94, Cass. 4695/99, 9638/99, 778/01);ne consegue ulteriormente, quanto al quarto quesito nella parte relativa alla questione della connessione, che da nessun vizio è affetta la sentenza di appello che non abbia, come nella specie, dichiarato la nullità della sentenza di primo grado.
Il giudice di appello è invece tenuto - ed in tali limiti si fornisce risposta positiva al quarto quesito - a rilevare il vizio di omessa pronunzia in ordine alle domande proposte dall'interveniente, la cui sussistenza comporta la nullità in parte de qua per violazione del sopra citato principio di cui all'art. 112 c.p.c., della sentenza di primo grado. Ma tale nullità, non integrando alcuna delle tassative ipotesi di cui all'art. 354 c.p.c., in cospetto delle quali è prevista la regressione del processo in primo grado, comporta soltanto che il giudice di secondo sia tenuto a pronunziarsi nel merito sulle relative questioni, come nella specie è avvenuto. Conseguentemente del tutto irrilevante deve ritenersi nel caso in esame la mancata espressa declaratoria, da parte del tribunale, della nullità della sentenza pretorile appellata, nella parte in cui aveva omesso di pronunziarsi sull'intervento, posto che il secondo giudice dopo aver puntualmente rilevato che il primo era incorso in tale omissione, pur non dichiarando expressis verbis la relativa nullità, è correttamente passato all'esame del merito della domanda proposta dall'intervenuta, dichiarandola infondata sulla base non solo delle risultanze istruttorie acquisite direttamente, ma anche di quelle (evidentemente prodotte in copia da tale parte) provenienti dalla causa connessa (poi sospesa);
quest'ultima valutazione evidenzia anche l'infondatezza del profilo di censura secondo cui il convincimento del giudice sarebbe stato fondato su esame parziale dei fatti di causa, non tenendo conto delle prove addotte a sostegno della domanda dell'intervenuta. Il motivo d'impugnazione va, conclusivamente e per le considerazioni che precedono, respinto.
Con il secondo motivo di ricorso vengono dedotte violazione ed errata applicazione degli artt. 1140, 1141, 1158 e 2164 c.c., nonché dei "canoni legali di interpretazione del contratto", oltre a contraddittorietà di motivazione,censurandosi la conferma dell'accoglimento della domanda degli Evoli e,per converso,il rigetto della domanda dell'intervenuta Beri. Tale decisione partirebbe dall'erroneo presupposto che il Barbaro, con il compromesso del 28.6.1956, avrebbe acquisito il possesso dei fondi, sì da poterlo poi trasferire alla moglie ed al cognato, mentre invece con tale atto egli aveva soltanto ricevuto la detenzione dei beni in questione quale promissario acquirente, peraltro per conto di E F e Domenica, comunque esercitando sugli stessi un potere di fatto soltanto nomine alieno, cui non aveva fatto seguito alcun atto d'interversione, idoneo a mutare il titolo ai sensi dell'art. 1142 c.c., comma 2, punto sul quale la motivazione sarebbe carente e contraddittoria.
Viceversa sarebbe stata la Beri, la cui qualità di colona era risultata sfornita di prove,a manifestare la propria inequivocabile intenzione di possedere il fondo da lei godutola particella n. 17, coltivandolo, recintandolo e costruendo sullo stesso anche una casa di abitazione, attività quest'ultima che, pur nell'ipotesi di originaria detenzione, avrebbe comunque integrato gli estremi dell'interversione della stessa in possesso;tali circostanze immotivatamente non sarebbero state prese in considerazione dal giudice di appello. Il motivo, che si conclude con la formulazione di tre pertinenti quesiti di diritto in ordine, rispettivamente, alla qualificazione del potere di fatto esercitato dal promissario acquirente sul bene ricevuto dal promittente venditore,alla conseguente necessità di individuare, ai fini della configurabilità del possesso, un successivo atto d'interversione, all'idoneità, a tal fine, dell'attività costruttiva posta in essere da altro autonomo detentore, è fondato nei limiti di seguito precisati e va accolto per quanto di ragione.
In conformità,anzitutto,al principio enunciato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 7930 del 27.3.2008, dal quale questo collegio non ravvisa ragioni per doversi discostare,la decisione impugnata deve essere cassata nella parte in cui ha ritenuto che la consegna del fondo, avvenuta nell'anno 1956, in occasione di un contratto preliminare di compravendita, stipulato per sè o per persona da nominare, da tale P B, dante causa degli Evoli, potesse di per sè integrare l'attribuzione di un possesso (poi trasmesso agli attori,odierni resistenti),come tale utile alla successiva acquisizione della proprietà per usucapione. La sopra citata pronunzia, dirimendo un contrasto da tempo insorto nella giurisprudenza di legittimità, ha chiarito come la disponibilità del bene oggetto di compromesso, in virtù della consegna avvenuta in occasione della stipulazione del contratto preliminare, sia qualificabile detenzione, poiché il promissario acquirente esercita tale godimento in virtù di un titolo meramente obbligatorio, non ancora traslativo del diritto reale corrispondente, in funzione ed in previsione del futuro trasferimento, implicante il necessario riconoscimento tale da escludere la sussistenza dell'elemento, psicologico del possesso) dell'appartenenza del bene, fino al momento della prevista stipulazione del contratto definitivo, alla controparte promittente venditrice.
Dalla risposta, nei termini sopra precisatici primo quesito,deriva quella positiva al secondo, posto che la disponibilità materiale del bene compromesso, quand'anche protratta nel tempo, continua a considerarsi detenzione,ove non intervengano fatto nuovi idonei ex art. 1141 c.c., comma 2 a determinare, per fatto proveniente dal terzo o per opposizione espressa nei confronti del possessore, il mutamento della stessa in possesso, con la conseguenza che in difetto di siffatta interversione non sussiste la possibilità di avvalersene ai fini dell'usucapione. Nella sentenza impugnata,che ha dichiarato gli Evoli proprietari di parti distinte del fondo, per averne i medesimi conseguito la disponibilità da parte del Barbaro, promissario acquirente che l'aveva a sua volta ricevuto nel 1956 dai proprietari Guggino-Assumma, non vi è alcun cenno ad atti d'interversione, tali da palesare da parte degli uni o degli altri nei confronti dei promittenti venditori o dei loro aventi causa, l'intenzione di possedere esclusivamente uti domini e non più in previsione della prevista stipulazione del contratto definitivo, il bene in questione o parti dello stesso;non correttamente, pertanto, è stata dichiarata, sulla base di tale mera situazione di fatto, l'usucapione ad oggetto del fondo. Passando all'esame dei rimanenti profili di censura, attinenti alla natura del potere di fatto esercitato dalla Beri su una parte del fondo (quella censita in catasto quale particella n. 17), le doglianze vanno disattese,nella parte in cui lamentano l'indebita ed immotivata qualificazione in termini di colonia agraria dell'iniziale titolo in base al quale la suddetta ne godeva. Le censure al riguardo attengono ad un accertamento di fatto, adeguatamente motivato dal giudice di merito,il quale si è attenuto alle risultanze testimoniali acquisite, non solo nel giudizio di primo grado, ma anche in quello, parallelo e poi sospeso, instaurato dalla Beri contro i Guggino-Assumma, univocamente convergenti nel senso di un godimento originariamente concesso dai suddetti proprietari ad una stretta congiunta dell'odierna ricorrente (tale "zia P, detta "a mangarusa"),e successivamente da quest'ultima proseguitola cui natura,poco o punto rilevando l'esatta qualificazione giuridica (se di affitto o colonia o di semplice comodato) del rapporto (che si lamenta non accertata dal giudice di merito), comunque non avrebbe potuto integrare gli estremi del possesso, costituendo invece una detenzione, al più qualificata, promanando il potere di fatto esercitato sul bene da concessione dei proprietari;ed altrettanto incensurabile, in quanto basata su una ragionevole presunzione di continuità derivante dal rapporto di stretta parentela e di convivenza, deve ritenersi la qualificazione in termini analoghi del potere di fatto esercitato, sempre con il consenso dei proprietari, sul medesimo bene dalla Beri successivamente alla morte della suddetta congiunta.
Fondato invece, nei sensi di seguito precisati, è il profilo di censura con il quale si lamenta la mancata valutazione, quale atto idoneo a mutare la detenzione in possesso, dell'attività edificatoria compiuta sul fondo dalla Beri. Ribadito, a tal proposito, il principio più volte affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo il quale "la interversione della detenzione in possesso può avvenire anche attraverso il compimento di attività materiali, se esse manifestino in modo inequivocabile e riconoscibile dall'avente diritto l'intenzione del detentore di esercitare il potere sulla cosa esclusivamente "nomine proprio", vantando per sè il diritto corrispondente al possesso in contrapposizione con quello del titolare della cosa" (v. Cass. 2, n. 12968/06, in fattispecie nella quale l'originario detentore aveva realizzato una costruzione sul fondo ed il giudice di merito non aveva apprezzatoci suddetti finitale attività, nonché, tra le altre precedenti, Cass. 2 n. 1802/95, in fattispecie relativa alla realizzazione di una strada sul fondo detenuto), deve rilevarsi che a tal riguardo non appagante,alla luce del suddetto principio, risulta la sbrigativa affermazione, non ulteriormente motivata del giudice d'appello, secondo cui "rilevanza alcuna sembra poi assumere la circostanza che al limite del terreno in questione vi era una casetta coperta a tegole abitata dalla zia P e che la stessa demolita dalla Beri sia stata poi ricostruita in cemento armato". Tale intervento,ove comportante la costruzione di un organismo edilizio nuovo, rispetto a quello preesistente,e posto in essere di esclusiva iniziativa della detentrice,senza il consenso,quanto meno tacito, dei proprietari, i soli legittimati al compimento di attività edificatorie sul fondo, quand'anche concesso in affitto o colonia (titoli abilitanti a soli interventi connessi allo sfruttamento agricolo del predio), si risolverebbe infatti nell'inequivoca e palese esternazione di pretese dominicali sul bene, trascendenti i limiti della detenzione, sia pur qualificata,ed incompatibili con il possesso del titolare del diritto reale, come tali idonee ad integrare gli estremi di un atto d'interversione, comportante il mutamento della detenzione in possesso ai sensi dell'art. 1141 c.c., comma 2. In tali limiti e con le suddette precisazioni, dunque, si fornisce risposta positiva al terzo quesito.
La sentenza impugnata va, conclusivamente, cassata in relazione alle censure accolte, con rinvio per nuovo esame alla Corte d'Appello di Reggio Calabria, giudice di secondo grado attualmente competente, cui si demanda anche il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.