Cass. civ., sez. VI, ordinanza 22/06/2018, n. 16597
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Il datore di lavoro, su cui a norma dell'art. 5 della l. n. 604 del 1966 grava l'onere della prova della condotta che ha determinato l'irrogazione della sanzione disciplinare, può limitarsi, nel caso in cui l'addebito sia costituito dall'assenza ingiustificata del lavoratore, a provare il fatto nella sua oggettività, mentre grava sul lavoratore l'onere di provare elementi che possano giustificarlo. (Nella specie, è stata ritenuta legittima la sospensione dal servizio in assenza di prova sull'esistenza di una prassi che equiparasse la mancata risposta sulla domanda di permesso all'autorizzazione ad assentarsi, in quanto non applicabile al rapporto di lavoro, avente sua propria disciplina, l'art. 20 della l. n. 241 del 1990, che detta un principio valevole nei rapporti tra privato e P.A.).
Sul provvedimento
Testo completo
E 16597-1 8 T N E S E LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE - L Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SANZIONI Dott. PIETRO CURZIO Presidente - DISCIPLINARI PUBBLICO IMPIEGODott. LUCIA ESPOSITO - Consigliere - Ud. 10/05/2018 - Dott. PAOLA GHINOY Rel. Consigliere CC R.G.N. 18561/2016 Dott. FRANCESCA SPENA - Consigliere - Cor.16597 - Consigliere - Rep.Dott. LUIGI CAVALLARO ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 18561-2016 proposto da: су FI EL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIUSEPPE MAZZINI 73, presso lo studio dell'avvocato ARNALDO DEL VECCHIO, che lo rappresenta e difende;
- ricorrente -
contro
ACCADEMIA NAZIONALE DI DANZA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 193/2016 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 28/01/2016;
4994 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/05/2018 dal Consigliere Dott. PAOLA GHINOY. Rilevato che:
1. AR OF, docente pianista accompagnatore presso l'Accademia Nazionale di Danza, veniva sospeso dal servizio con privazione della retribuzione per 30 giorni, a causa di assenza ingiustificata dal lavoro nei consecutivi periodi 14. 10. 2008/ 3. 11. 2008 e 4. 11. 2008/ 3. 12. 2009;
2. la Corte d'Appello di Roma confermava la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva rigettato l'impugnativa proposta dal docente avverso la sanzione disciplinare.
5. AR OF ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello, affidato a 5 motivi, cui ha resistito con controricorso l' Accademia Nazionale di danza. 3 6. Il OF ha depositato anche memoria ex art. 380 bis comma 2 c.p.c.
Considerato che:
1. con il primo motivo di ricorso viene denunciata- ex art. 360, comma 1, n.3 c.p.c.- la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2 della legge n. 508 del 21/ 12/ 1999 e degli artt. 21 e 32 del Regolamento didattico dell'Accademia Nazionale di Danza Dipartimento coreutica. Il ricorrente sostiene che, in virtù di dette norme, che assoggettano l'Accademia Nazionale di Danza ad una specifica disciplina, diversa da quella applicabile alle scuole primarie e secondarie, con possibilità di differenti articolazioni temporali dei singoli corsi, sarebbe stato onere della stessa Accademia comunicargli nominativamente quando avrebbero avuto inizio le sue lezioni.
2. Con il secondo motivo di ricorso viene denunciata- ex art. 360, comma 1, n.3 c.p.c.- la violazione degli artt. 2697 e 1218 Ric. 2016 n. 18561 sez. ML - ud. 10-05-2018 -2- c.c., e si sostiene che l'Accademia avrebbe dovuto provare, in maniera analitica, le circostanze relative alla pubblicazione dell'orario delle lezioni, nonché specificare le lezioni alle quali il ricorrente non si era presentato.
3. I due motivi, che possono