Cass. civ., SS.UU., sentenza 19/12/2018, n. 32781
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In tema di elezioni dei Consigli degli ordini circondariali forensi, la disposizione dell'art. 3, comma 3, secondo periodo, della l. n. 113 del 2017, in base alla quale i consiglieri non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi, si intende riferita anche ai mandati espletati solo in parte prima della sua entrata in vigore, con la conseguenza che, a far data dall'entrata in vigore di detta legge (21 luglio 2017) e fin dalla sua prima applicazione in forza del comma 3 del suo art. 17, non sono eleggibili gli avvocati che abbiano già espletato due mandati consecutivi (esclusi quelli di durata inferiore al biennio ex art 3, comma 4, della legge citata) di componente dei Consigli dell'ordine, pure se anche solo in parte sotto il regime anteriore alle riforme di cui alle leggi n. 247 del 2012 e n. 113 del 2017.
Sul provvedimento
Testo completo
3278 11 18 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: DISCIPLINARE GIOVANNI MAMMONE - Primo Presidente - AVVOCATI ANGELO SPIRITO Presidente Sezione - Ud. 04/12/2018 - ANTONIO MANNA - Presidente Sezione - PU - Presidente Sezione - R. G.N. 24013/2018 ETTORE CIRILLO ho732781 Rep. - Consigliere - LUCIA TRIA C. I. - Rel. Consigliere - FRANCO DE STEFANO F.N ADRIANA DORONZO - Consigliere - ANTONIO ORICCHIO - Consigliere - M AO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 24013-2018 proposto da: e difeso da sé CREMONA ANTONINO MARIA, rappresentato ROMA, presso la medesimo, ed elettivamente domiciliato in CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE;
- ricorrente contro 595 78 A VENZO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 76, presso lo studio dell'avvocato GABRIELE FRANZA - STUDIO LEGALE FRANZA POZZAGLIA, rappresentato e difeso dall'avvocato A A C;
- controricorrente -
nonché
contro
CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI AGRIGENTO, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, BUGGEA SALVATORE MAURIZIO, AZZARELLO LILLA, VALENZA IGNAZIO, QUATTROCCHI FABIO, ALONGE GERLANDO, LONGO EUGENIO, DI BENEDETTO MAURIZIO, DI CARO PAOLO, MONGIOVÌ GAETANO, DALLI CARDILLO EMANUELE, FARRUGGIA ANGELO, PULLARA IGNAZIO, BONVISSUTO ANTONINA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 80/2018 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, depositata il 21/06/2018. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/12/2018 dal Consigliere FRANCO DE STEFANO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale LUCIO CAPASSO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi gli avvocati Antonino Maria Cremona e Calogero Massimo Cammalleri per delega orale dell'avvocato Antonietta Alongi Cammalleri.
Fatti di causa
1. L'avvocato Antonino Maria Cremona ricorre, affidandosi ad atto notificato il 03/08/2018 ed articolato su dieci motivi, per la cassazione della sentenza n. 80 del 21/06/2018, con cui il Consiglio Nazionale Forense ha rigettato il reclamo da lui proposto, in qualità di componente eletto del medesimo Consiglio dell'Ordine, avverso la Ric. 2018 n. 24013 sez. SU ud. 04-12-2018 -2- proclamazione di alcuni degli eletti e di uno dei candidati alle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Agrigento tenutosi il 6 ed il 7 ottobre 2017. 2. In particolare, il reclamo era fondato sulla contestazione dell'eleggibilità di sei componenti proclamati eletti (gli avvocati Salvatore Maurizio Buggea, V A, Lilla Azzarello, Ignazio Valenza, Fabio Quattrocchi, Gerlando Alonge) e del non eletto avv. Eugenio Longo, per avere costoro già ricoperto la carica di consigliere dell'Ordine per almeno due mandati consecutivi, in relazione all'art. 3, comma 3, della legge n. 113/2017. 3. Degli intimati notifica il 09/10/2018 controricorso depositandolo il 26/10/2018 l'avvocato V A, mentre gli altri intimati (il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Agrigento;
gli altri suoi componenti nei cui confronti era stato proposto il reclamo elettorale: Salvatore Maurizio Buggea, Lilla Azzarello, Ignazio Valenza, Fabio Quattrocchi, Gerlando Alonge, Eugenio Longo;
ed i componenti della Commissione elettorale: Maurizio Di Benedetto, Paolo Di Caro, Gaetano Mongiovì, Emanuele Dalli Cardillo, Angelo Farruggia, Ignazio Pullara, Antonina Bonvissuto;
il Procuratore Generale della Repubblica presso questa Corte) non espletano attività difensiva in questa sede.
4. Per la pubblica udienza del 04/12/2018, alla quale sia il Cremona che l'Avanzato discutono oralmente la causa, il primo deposita memoria ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ., con la quale preliminarmente contesta la procedibilità delle difese dell'Avanzato ed illustra ulteriormente i motivi già svolti. Ragioni della decisione A. La ritualità del controricorso.
1. Va preliminarmente rilevato che il controricorso di Vincenzo Avanzato è rituale e tempestivamente prodotto, in applicazione del principio affermato ex professo da Cass. Sez. U. 10/07/2017, n. Ric. 2018 n. 24013 sez. SU ud. 04-12-2018 - -3- 16993, secondo cui la nuova disciplina del ricorso per cassazione contro le decisioni del Consiglio Nazionale Forense, di cui all'art. 36, comma 6, della I. n. 247 del 2012, non prevedendo tale testo normativo il richiamo anche agli artt. 66 a 68 del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37 (ma solo agli artt. 59 a 65 di questo e cioè per il solo procedimento dinanzi al Consiglio Nazionale Forense), comporta, per il controricorso e visto che per esso non è dettata alcuna norma speciale, l'applicazione della disciplina del codice di procedura civile e, e non quello più con essa, del normale termine per il controricorso breve previsto dalla previgente l.p.f. (art. 66).
2. La contraria argomentazione sviluppata dal ricorrente in memoria, che si limita ad invocare l'obiter di Cass. Sez. U. 31/01/2017, n. 2481, con semplice illustrazione della previgente disciplina ignara delle ragioni della ritenuta sua inapplicabilità esposte nella successiva ed ampia motivazione della richiamata Cass. Sez. U. 16993/17, per discostarsi dalla quale ultima non si ravvisa nemmeno alcuna ragione, non può quindi essere condivisa. Del resto, sebbene formalmente non abrogato dalla nuova disciplina, l'intero assetto disegnato dalla previgente è stato compiutamente risistemato dalla novella del 2012 e, in tale contesto, più non sussistono le esigenze di specialità della normativa originaria in relazione allo sviluppo del giudizio di legittimità.
3. Di conseguenza, il controricorso dell'Avanzato, notificato il 09/10/2018, nel rispetto dell'ordinario termine di venti giorni dalla scadenza di quello dalla notifica del ricorso, adeguatamente maggiorato della sospensione feriale, è tempestivo;
e, per essere stato depositato il 26/10/2018 e così entro i venti giorni successivi alla sua notifica, è altresì procedibile: e le sue difese ivi dispiegate sono pertanto legittimamente avanzate. B. La questione decisa dal CNF e le tesi delle parti. Ric. 2018 n. 24013 sez. SU - ud. 04-12-2018 -4- 4. Ciò premesso, è contestata l'interpretazione data dal Consiglio Nazionale Forense sulla non computabilità dei mandati di consigliere svolti anteriormente alla nuova legge ai fini della preclusione di eleggibilità prevista dall'art. 3, comma 3, della legge 12 luglio 2017, n. 113 (a mente del quale «i consiglieri non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi»): si disputa, nella specie, del rinnovo del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Agrigento, tenutesi il 6 ed il 7 ottobre 2017, in sede di prima applicazione delle richiamata legge.
5. Sul punto, il Consiglio Nazionale Forense, riconosciuto l'interesse al reclamo in capo al reclamante benché egli stesso fosse stato eletto all'esito delle elezioni il cui risultato aveva contestato, ha ritenuto di interpretare la disposizione transitoria dell'art. 17, comma 3, della stessa legge (a mente del quale, «in sede di prima applicazione, la durata dei consigli dell'ordine è stabilita comunque alla scadenza del 31 dicembre 2018, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3 della presente legge ...») non sulla sola base del suo tenore letterale, ma anche sotto il profilo logico e sistematico: e, in estrema sintesi, sia per il carattere necessariamente eccezionale delle deroghe alla regola della normale eleggibilità, sia per la profonda diversità di ambito e modalità di esercizio del mandato di consigliere all'esito della compiuta riforma del Consiglio dell'Ordine di cui alle leggi nn. 247/12 e 113/17, ha ritenuto applicabili le «fondamentali e sostanziali novità della procedura elettorale introdotte dal combinato disposto» di tali leggi soltanto tutte insieme ed esclusivamente alle elezioni svolte con le nuove regole, sicché il divieto di eleggibilità non avrebbe potuto che riguardare quei soli mandati (consecutivi) espletati all'esito delle elezioni tenutesi col nuovo sistema.
6. Nella stessa sentenza è disatteso il richiamo del ricorrente a Cass. n. 2001/2008, per la reputata non comparabilità delle materie (riferendosi quella pronuncia all'eleggibilità di Sindaci e Presidenti di Provincia e, quindi, a competizioni elettorali politiche, strutturate su Ric. 2018 n. 24013 sez. SU ud. 04-12-2018 -5- di un sistema elettorale diverso, in via di consolidamento di una progressiva e pregressa evoluzione, implicanti una deroga per la minore durata del mandato, ritenuta come non prevista dalla legge n. 247/12);
ed è pure disatteso il richiamo all'art. 5, comma 3, I. n. 111/17 (con riferimento agli incarichi direttivi e semidirettivi dei magistrati ex artt. 45 e 46 d.lgs. n. 160/06, sussistendo in quel caso una «espressa e precisa disciplina transitoria che nel caso di specie è, invece, assente»).
7. Il ricorrente articola dieci motivi di ricorso, coi quali lamenta: i. «Violazione di legge ex art. 360 comma 1 n. 3 [scilicet: cod. proc. civ.?] per erronea interpretazione del combinato disposto degli artt. 17, comma 3° art 3 comma 3° ultimi due periodi della legge 12/7/2017 n. 113 e conseguentemente del principio "tempus regit actum">>;
ii. «Violazione di legge ex art. 360 comma 1 n. 3 [scilicet: cod. proc. civ.?] per erronea interpretazione dell'art. 17 della legge 12/7/2017 n. 113 nella forma della violazione dell'art. 12 delle preleggi»;
iii. «Violazione di legge ex art. 360 comma 1 n. 3 [scilicet: cod. proc. civ.?] per erronea interpretazione dell'art. 17 della legge 12/7/2017 n. 113 nella forma della violazione dell'art. 12 delle preleggi per avere violato il criterio storico cioè di tenete [sic] presenti i lavori parlamentari»>;
iv. «Violazione di legge ex art. 360 comma 1 n. 3 [scilicet: cod. proc. civ.?] per erronea interpretazione dell'art. 17 della legge 12/7/2017 n. 113 nella forma della violazione dell'art. 12 delle preleggi per avere interpretato la legge contro il criterio introdotto nel nostro ordinamento giuridico di limitare la