Cass. civ., SS.UU., sentenza 22/04/2013, n. 9690

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Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione, ai sensi degli artt. 360, primo comma, n. 1, e 362 cod. proc. civ., non è necessaria la specifica indicazione delle norme violate o erroneamente applicate dal giudice, essendo sufficiente la deduzione, nella parte motiva, dei principi relativi al riparto di giurisdizione di cui si denunci il malgoverno.

La controversia relativa alla domanda proposta da un'impresa concessionaria del servizio di trasporto pubblico locale, volta ad ottenere non solo l'annullamento di una deliberazione regionale di ripartizione di fondi, ma anche la consequenziale condanna dell'ente territoriale al pagamento delle differenze dovute rispetto alle somme corrisposte, in osservanza degli operanti criteri legali di derivazione comunitaria, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario e non del giudice amministrativo, non attenendo al mancato o illegittimo esercizio di un potere discrezionale dell'amministrazione concedente, bensì alla radicale negazione delle condizioni normativamente previste per l'insorgenza della pretesa pecuniaria, connotante il "petitum", vantata dalla concessionaria.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 22/04/2013, n. 9690
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9690
Data del deposito : 22 aprile 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PREDEN Roberto - Primo Presidente f.f. -
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Presidente di Sez. -
Dott. SETTIMJ Giovanni - Presidente di Sez. -
Dott. RORDORF Renato - Presidente di Sez. -
Dott. PICCIALLI Luigi - rel. Consigliere -
Dott. SEGRETO Antonio - Consigliere -
Dott. CECCHERINI Aldo - Consigliere -
Dott. DI PALMA Salvatore - Consigliere -
Dott. NOBILE Vittorio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 17350-2012 proposto da:
AUTOSERVIZI SATURNIA DI CARDILLO ZA NC S.N.C., AUTOSERVIZI DI ORLANDI COSMO, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro- tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEL MASCHERINO 72, presso lo studio dell'avvocato CACCIOTTI GABRIELE, che li rappresenta e difende, per delega in calce al ricorso;

- ricorrenti -

contro
REGIONE LAZIO, in persona del Presidente della Giunta regionale pro- tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

ROMA CAPITALE (già COMUNE DI ROMA), in persona del Sindaco pro- tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21, presso gli Uffici dell'Avvocatura Comunale, rappresentato e difeso dall'avvocato PATRIARCA PIER LUDOVICO, per delega a margine del controricorso;

- controricorrenti -

e contro
COMUNE DI FROSINONE, ATL DI COLANGELI S.N.C.;

- intimati -

avverso la sentenza n. 2808/2012 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 16/05/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/03/2013 dal Consigliere Dott. LUIGI PICCIALLI;

uditi gli avvocati Gabriele CACCIOTTI, Pier Ludovico PATRIARCA, Luca VENTRELLA dell'Avvocatura Generale dello Stato;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VELARDI Maurizio, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 13.12.1999 la ditta "AUTOSERVIZI di ORLANDI COSMO", con sede in Castelforte, e la società "AUTOSERVIZI SATURNIA s.n.c. di AR LL CE, con sede in IG UR (rispettivamente di seguito, per brevità "O e "UR") unitamente ad altre imprese esercenti trasporti locali in concessione (che poi avrebbero rinunziato al giudizio, a seguito di transazione), impugnavano innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio la Delib. 22 dicembre 1998, n. 7743 con la quale la Giunta della Regione Lazio aveva operato la ripartizione del Fondo Regionale Trasporti ai sensi della L.R. n. 30 del 1998, art. 30, comma 2, lett. c) in base al criterio della "spesa storica", chiedendo la condanna dell'ente territoriale alla corresponsione delle differenze, con interessi legali e rivalutazione monetaria, rispetto alle maggiori somme, che assumevano loro rispettivamente spettanti in base al diverso criterio del "compenso economico" dovuto per legge, per l'esercizio delle reti di "servizi minimi" di trasporto locale pubblico di cui al D.Lgs. n. 422 del 1997, nel rispetto del Regolamento CEE n. 1191 del 1969, come modificato da quello n. 1893 del 1991.
Resistevano la Regione suddetta ed il Comune di Roma, mentre quello di Frosinone, anche intimato, non si costituiva e l'adito T.A.R., dopo aver dichiarato, con una sentenza non definitiva, estinto il giudizio, relativamente alle ricorrenti che vi avevano rinunziato, con sentenza definitiva n. 964 del 2012 dichiarava inammissibili le domande di quelle sopra indicate e di una terza ("ATL Colangeli s.n.c.") per difetto di giurisdizione.
A seguito dell'appello della ditta "O e della soc. "UR", cui avevano resistito le amministrazioni intimate, mentre non si erano costituiti il Comune di Frosinone e la "ATL Colangeli", con sentenza n. 2808 del 16.5.2012 il Consiglio di Stato rigettava il gravame, con condanna delle appellanti alle spese del giudizio, confermando il difetto di giurisdizione del G.A. con richiamo "all'orientamento ormai consolidato della Corte di Cassazione fecondo cui ordinario, dovendo i medesimi essere qualificati come corrispettivi del servizio di trasporto, come tali sottratti, unitamente alle indennità e ai canoni, alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo alla luce del criterio di riparto della giurisdizione stessa quale risultante, nella specifica materia dei pubblici servizi, dalla sentenza della Corte della Corte Costituzionale 6 luglio 2004, n. 204". Dopo aver citato,

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