Cass. pen., sez. V, sentenza 01/12/2023, n. 4587

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Sentenza
1 dicembre 2023
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1 dicembre 2023

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E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 25 e 27 Cost., dell'art. 69, comma quarto, cod. pen., nella parte in cui, con riferimento al delitto di cui all'art. 497-bis cod. pen., prevede il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva di cui all'art. 99, comma quarto, cod. pen., poiché l'indicata norma incriminatrice prevede una forbice edittale sufficientemente ampia da consentire al giudice di adeguare la sanzione al fatto pur in presenza della recidiva qualificata, sicché non sono ravvisabili contrasti né con il principio di proporzionalità della pena, né con il principio di offensività.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 01/12/2023, n. 4587
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4587
Data del deposito : 1 dicembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

04587-24 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 3242/2023 GERARDO SABEONE Presidente - -UP 01/12/2023 FRANCESCO CANANZI R.G.N. 31859/2023 PAOLA BORRELLI DANIELA BIFULCO Relatore ANNA MAURO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ER EN nato a [...] il [...] сп avverso la sentenza del 14/03/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, Dott.ssa Paola Filippi, la quale ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Ancona ha confermato il giudizio di responsabilità reso, in esito di processo con rito abbreviato, dal Tribunale di Pesaro nei confronti di LO ER per il reato di cui agli artt. 497 bis, posto in continuazione col reato di cui agli artt. 477-482, cod. pen., per avere detenuto ed esibito una patente di guida risultata falsa, recante la sua fotografia, e una carta d'identità rilasciata dalle autorità rumene, a sua volta risultata falsa. All'imputato condannato alla pena di anni uno, mesi - nove e giorni dieci di reclusione sono state concesse le circostanze attenuanti - generiche in regime d'equivalenza con la contestata recidiva reiterata. Nell'escludere che le circostanze generiche potessero essere concesse in regime di prevalenza, il Giudice dell'appello ha ritenuto l'aumento della quantità della pena disposto per la continuazione, ex art. 81, quarto comma, cod. pen., il minimo applicabile nella fattispecie in esame.

2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del proprio difensore, Avv. Diego Soddu, affidando le proprie censure ad un unico motivo, avente a oggetto vizio di motivazione, in relazione agli artt. 62 bis e 69, quarto comma, cod. pen. Si prospetta, inoltre, questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, cod. pen., nella parte in cui tale disposizione prevede il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva ex art. 99, quarto comma, cod. pen., in relazione al reato di cui all'art. 497 bis cod. pen. Nel rilevare la preclusione di cui all'art. 69, quarto comma, cod. pen., la Corte territoriale non avrebbe avuto riguardo alle peculiarità del caso di specie e, segnatamente, alla lieve offensività del reato ("semplice uso di documenti falsi", secondo le parole del ricorrente) per cui è intervenuta condanna. La non gravità del fatto renderebbe illegittima la previsione di cui all'art. 69, quarto comma, cod. pen., ove si considerino le numerose pronunce con cui la Corte costituzionale ha già riconosciuto l'illegittimità della citata disposizione con riferimento a reati non più gravi di quello oggetto del procedimento de quo. Il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva reiterata produrrebbe, secondo il ricorrente, conseguenze sanzionatorie irragionevoli, finendo per equiparare casi oggettivamente lievi (come quello per cui si procede) a casi di particolare allarme sociale». Ponendosi in contrasto col principio di offensività e della proporzionalità della pena, la norma censurata violerebbe gli artt. 25, secondo comma, e 27, terzo comma, Cost. ع 1 ل س 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con l. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, Dott.ssa Paola Filippi, la quale ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Si osserva, in via preliminare, che sussiste la rilevanza della questione di legittimità costituzionale, in quanto il motivo di ricorso è incentrato sulla norma (art. 69, quarto comma, cod. pen.) che impone l'esclusione del giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche in vista della

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