Cass. civ., SS.UU., ordinanza 19/07/2021, n. 20539

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza 19/07/2021, n. 20539
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20539
Data del deposito : 19 luglio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul conflitto negativo di giurisdizione iscritto al NRG 32346 del 2020 sollevato dal Tribunale amministrativo regionale della Campania nel giudizio vertente tra: FALLIMENTO POMIGLIANO AMBIENTE s.p.a.;
- ricorrente non costituito in questa sede -

contro

COMUNE DI SAN GIORGIO A CREMANO;
COMMISSARIO STRAORDI- NARIO EMERGENZA RIFIUTI-PROTEZIONE CIVILE;
- resistenti non costituiti in questa sede - Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 luglio 2021 dal Consigliere A G;
Otti lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sosti- tuto Procuratore Generale S D M, che ha chiesto dichia- rarsi la giurisdizione del giudice ordinario.

FATTI DI CAUSA

1. - Con atto di citazione notificato il 28 maggio 2007, la Pomi- gliano Ambiente s.p.a. ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli il Comune di San Giorgio a Cremano, per sentire accertare e dichiarare l'inadempimento del Comune per avere usufruito dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani senza liquidarne il corri- spettivo e per ottenere la condanna del convenuto al pagamento della somma di euro 1.935.613,82, oltre accessori. Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 1423/2017 pubblicata il 3 febbraio 2017, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordi- nario in favore del giudice amministrativo, rilevando che "il Commis- sario per l'emergenza rifiuti ha agito nell'esercizio di un potere autori- tativo, tanto che tra parte attrice e parte convenuta non è stato stipu- lato alcun contratto". La causa è stata riassunta da parte del Fallimento della Pomiglia- no Ambiente s.p.a. dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Campania. Il TAR, dubitando a sua volta della propria giurisdizione, con ordi- nanza in data 10 dicembre 2020 ha sollevato il conflitto negativo di giurisdizione, ai sensi dell'art. 11, comma 3, cod. proc. amm. Secondo il giudice confliggente, la controversia ricadrebbe nella giurisdizione del giudice ordinario, avendo la causa ad oggetto la ri- chiesta di condanna dell'Amministrazione resistente al pagamento di una somma relativa a prestazioni erogate, per fatture parzialmente insolute, sicché verrebbe in rilievo un diritto soggettivo di credito, esulante dalla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.2. - Nel giudizio per conflitto negativo le parti non hanno svolto attività difensiva. Il conflitto è stato avviato alla trattazione camerale sulla base del- le conclusioni scritte del pubblico ministero. Il pubblico ministero ha concluso chiedendo dichiararsi la giurisdi- zione del giudice ordinario. L'ufficio del Procuratore Generale ha sottolineato che l'oggetto del giudizio attiene, esclusivamente, a questioni patrimoniali connesse all'inadempimento da parte del Comune di prestazioni pecuniarie na- scenti da un rapporto obbligatorio (prospettato come iscrivibile nell'appalto di pubblici servizi), ossia al pagamento di corrispettivi correlati alla fase di esecuzione del rapporto. Ha rilevato inoltre che, non ricorrendo alcuna delle ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudi- ce amministrativo, la controversia deve essere risolta sulla base dei criteri generali di riparto.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi