Cass. pen., sez. V, sentenza 08/05/2023, n. 19411
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Testo completo
a seguente SENTENZA vista la richiesta di rimessione proposta da: DELL'IGNA ANZI DALL'IGNA ENZO nato a VICENZA il 17/09/1952 avverso l'ordinanza del 01/12/2022 del TRIBUNALE di PADOVAudita la relazione svolta dal Consigliere R G;letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore Generale, K T, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza;RITENUTO IN FATI-0 1. Con richiesta del 1 dicembre 2022, depositata presso la cancelleria dibattimentale del Tribunale di Padova, il DALL'IGNA, imputato dinanzi al predetto ufficio giudiziario nel procedimento penale RGNR 5296/17-RG 1618/19, ha presentato personalmente istanza di rimessione del processo ad altro giudice, ai sensi dell'art. 45 cod.proc.pen., illustrando le ragioni per le quali, a suo giudizio, sussiste un pericolo concreto di mancanza di imparzialità da parte del giudice procedente. In particolare, a fondamento dell'istanza, il richiedente evidenzia che, nel corso della deposizione all'udienza del 3 maggio 2021, il teste Concina Stefano aveva reso dichiarazioni contraddittorie rispetto alla documentazione in atti e, quando esso istante era intervenuto per rappresentare tale circostanza, il Giudice lo aveva prima redarguito e poi espulso dall'aula (una prima volta per cinque minuti e in seguito definitivamente), così violando il suo diritto costituzionale di autodifesa. Lo stesso DALL'IGNA deduce, inoltre, di aver presentato esposto per omissione di atti d'ufficio a carico del Pubblico Ministero procedente, esposto in seguito archiviato dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Trento. Sottolinea infine l'istante che, comunque, la predetta udienza doveva ritenersi nulla perché, anche a fronte, dopo la deposizione del teste Concina, della rinuncia al mandato del proprio difensore, senza che ne fosse alla stessa udienza nominato un altro d'ufficio, era stato esaminato un altro teste.
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