Cass. pen., sez. V, sentenza 30/09/2022, n. 37082

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 30/09/2022, n. 37082
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 37082
Data del deposito : 30 settembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: P R nato a LECCO il 08/11/1987 P G nato a TAURIANOVA il 20/04/1967 avverso la sentenza del 05/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE G;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore S P che ha concluso chiedendo udito il difensore

CAMERALIZZATA RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Milano ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado di condanna alla pena di giustizia nei confronti degli imputati P R e P G, il primo in qualità di amministratore della ditta individuale PRG costruzioni ed il secondo quale amministratore di fatto, per i delitti di bancarotta fraudolenta per distrazione di risorse finanziarie e bancarotta documentale per irregolare tenuta delle scritture contabili. La Corte ha assolto gli imputati per due delle condotte distrattive, perché il fatto non sussiste, ed ha dichiarato la prescrizione, previa riqualificazione del fatto nel delitto di bancarotta semplice ex art 217/1 nr 2 LF, per una terza condotta distrattiva, rideterminando la pena principale e le pene accessorie fallimentari in anni tre. Epoca del fallimento : Giugno 2010. 1.Hanno presentato ricorso gli imputati tramite il comune difensore fiduciario articolando tre motivi esposti in un unico atto di impugnazione.

1. Col primo hanno lamentato violazione di legge e vizio di manifesta illogicità di motivazione in relazione alla qualificazione del fatto di cui al capo D) lett e), come bancarotta fraudolenta documentale anziché come bancarotta semplice documentale.La difesa ha premesso che la sentenza impugnata ha avuto riguardo - in coerenza con l'imputazione formulata - al solo anno 2009 ed ha censurato la motivazione sia riguardo all'elemento oggettivo del reato, che in relazione all'elemento soggettivo.

1.1 Sotto il primo profilo ci si duole della decisione con la quale i Giudici milanesi, dopo aver dato atto che l'omessa tenuta del libro giornale per il 2009 era stata accompagnata da un documento informatico di prima nota relativo al periodo, ne hanno escluso il valore sostitutivo rispetto al libro giornale, omettendo di valutare, altresì, i dati informativi ricavabili dalla documentazione contabile di supporto, dagli estratti conto bancari e da una situazione economica aggiornata a Settembre 2009, documenti consultati dal curatore, di cui pure si era dato conto in motivazione. Sul punto la Corte si sarebbe limitata a citare la giurisprudenza di questa Corte di legittimità circa la sussistenza del delitto in parola nei casi in cui al fine di ricostruire i movimenti patrimoniali della fallita occorra una speciale diligenza, senza calare il principio nella fattispecie concreta. Per altro verso la difesa evidenzia l'incoerenza interna della motivazione, nella parte in cui ha dato chiaramente atto che proprio attraverso gli elementi contenuti nella prima nota informatica, incrociati con la documentazione bancaria, il curatore era riuscito a porre in luce la distrazione di oltre 20mila euro, condotta per la quale gli imputati hanno riportato condanna. Si puntualizza che i Giudici di appello hanno esplicitamente ritenuto attendibile il documento, annotando che da esso risultavano tutti i movimenti effettuati durante l'intera vita della fallita. Nella prospettiva della invocata derubricazione in bancarotta semplice i ricorrenti rappresentano che, nella sostanza, le informazioni non contenute nel libro giornale erano ricavabili, e di fatto ricavate, dalla prima nota informatica;
lamentano, ancora, l'omessa valutazione dei registri iva obbligatori, dai quali emergerebbero tutti i movimenti passivi ed attivi della fallita relativi al 2009.1.2.Sotto il profilo soggettivo si deduce l'illogicità e contraddittorietà di motivazione, poiché i Giudici di appello avevano ritenuto dimostrato il dolo generico del delitto, riferendosi alla condotta di distrazione della somma di 20mila euro che, secondo il loro convincimento, il mancato aggiornamento delle scritture contabili era destinato a coprire. Tale giustificazione - sostengono i ricorrenti - appare incompatibile con la parte di motivazione in cui si è ritenuto che la prova della distrazione dei 20mila euro provenisse dal documento informatico di prima nota;
secondo questa ricostruzione gli imputati avrebbero omesso di aggiornare il libro giornale, allo scopo di impedire la ricostruzione dei movimenti societari e contestualmente avrebbero annotato le operazioni di cassa del 2009 nella suddetta prima nota, a disposizione degli organi fallimentari.

1.3 Palesemente illogica sarebbe la motivazione nel ritenere che l'annotazione di utili inferiori al reale per l'anno 2008 potesse fornire prova e riscontrare il dolo generico necessario a sorreggere la condotta distrattiva. Sul punto la difesa evidenzia che la falsa appostazione di utili riguardava la dichiarazione redditi del 2008, mentre il mancato aggiornamento delle scritture contabili riguardava l'anno 2009, e che la dichiarazione redditi non fa parte dei libri e scritture contabili richiesti dalla normativa civilistica.

2.Tramite il secondo motivo ci si lamenta della motivazione illogica quanto al mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sull'aggravante ex art 219/2 LF. La Corte si era limitata a correggere l'errore commesso dal Tribunale che, pur riconoscendo le attenuanti ex art 62 bis cp aveva omesso di eliminare dal computo della pena la quota collegata all'aggravante. Tanto premesso la difesa osserva che i Giudici di appello avevano giustificato la negatoria del giudizio di prevalenza attraverso argomentazioni in parte di stile, in parte estranee agli indici di riferimento ex art 132 e 133 cp ed in parte contraddette dai risultati probatori emersi. La motivazione sarebbe illogica in considerazione del ridimensionamento del numero dei reati intervenuto in grado di appello, per le assoluzioni nel merito ed il proscioglimento per prescrizione, e della loro gravità, essendo stata pronunziata l'assoluzione per la contestazione di maggiore gravità.
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