Cass. civ., sez. I, sentenza 19/07/2012, n. 12559

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In tema di prezzi amministrati dei farmaci, lo sconto del cinquanta per cento, imposto per i prodotti acquistati dagli enti ospedalieri ai sensi dell'art. 9 del d.l. n. 264 del 1974, conv. nella legge n. 386 del 1974, si applica anche per i medicinali distribuiti tramite farmacia, oggetto degli accordi stipulati con le associazioni farmaceutiche dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, di cui all'art. 8 del d.l. n. 347 del 2001, conv. nella legge n. 405 del 2001, trattandosi, in ogni caso, di assicurare un risparmio migliorativo dell'erogazione del servizio assistenziale.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 19/07/2012, n. 12559
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12559
Data del deposito : 19 luglio 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITRONE Ugo - Presidente -
Dott. SALVAGO Salvatore - Consigliere -
Dott. FORTE Fabrizio - rel. Consigliere -
Dott. RAGONESI Vittorio - Consigliere -
Dott. GIANCOLA Maria Cristina - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 25128 del Ruolo Generale degli affari civili dell'anno 2006, proposto da:
NOVARTIS FARMA s.p.a., con sede in Origlio (Varese), in persona dei procuratori D'Ovidio Ovidio e Carugati Emanuela, sostituta dell'originaria procuratrice SALVATERRA SA, elettivamente domiciliati in Roma, alla Via Donatello n. 3, presso l'avv. VILLA Piergiorgio che, con gli avv.ti Francesco Setti e Carlo Piria di Milano, la rappresenta e difende, per procura speciale in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro
AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, con sede in Trento, in persona del direttore generale, legale rappresentante p.t. Dr. Favaretti Carlo, elettivamente domiciliato in Roma alla Via del Viminale n. 43, presso l'avv. LORENZONI Fabio che, con l'avv. Cristiano Aloisi e l'avv. Franco Larentis di Trento, la rappresenta e difende, per procura a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano n. 1616/06, del 24 giugno - 25 luglio 2006. Udita, all'udienza del 5 luglio 2012, la relazione del Consigliere Dr. Fabrizio Forte.
Uditi l'avv. Libanori con delega, per la ricorrente, l'avv. Lorenzoni, per la controricorrente, e il P.M. Dr. CAPASSO Lucio, che chiede il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'opposizione dell'Azienda Provinciale per i servizi sanitari di Trento al decreto ingiuntivo del Presidente del Tribunale di Busto Arsizio, che le aveva intimato il pagamento, in favore della s.p.a. NO RM, di Euro 157.289,61, era accolta con sentenza n. 120 del 12 dicembre 2003 di detto tribunale, che riconosceva solo in parte il debito preteso.
L'opponente aveva dedotto di avere già corrisposto la somma di Euro 117.609,70, nulla in più spettando alla controparte, perché con tale somma si era pagato tutto quanto dovuto per i medicinali ad essa forniti, con lo sconto del 50% ad essa spettante per il D.L. 8 luglio 1974, n. 264, art. 9, comma 5. Nel ricorso per decreto ingiuntivo la
NO RM aveva affermato invece che lo sconto dovuto per i medicinali forniti da essa era del 33,35%, trattandosi di farmaci erogati tramite farmacie sul territorio, mentre l'opponente aveva dedotto che anche per detti prodotti, le competeva la riduzione del 50%, con conseguente nullità dell'ingiunzione in relazione alla maggiore somma pretesa dalla società.
L'azienda sanitaria aveva dedotto con la opposizione che lo sconto praticato da controparte era quello del 33,35% relativo ai farmaci forniti al pubblico tramite le farmacie e non quello del 50% dovuto per i medicinali distribuiti tramite le strutture aziendali o quelle ospedaliere per i ricoverati presso di esse.
Il Tribunale adito, dato atto del pagamento già avvenuto di Euro 39.177,24 e ritenuto che entro tali limiti sussisteva il prezzo come dovuto,con lo sconto del 50%,per i farmaci forniti in concreto dalla NO RM s.p.a. all'azienda stessa, condannava quest'ultima a pagare tale minore somma e la metà delle spese di causa, revocando l'ingiunzione.
Sull'appello dell'Azienda provinciale, la Corte d'appello di Milano ha rigettato ogni richiesta di pagamento della NO RM s.p.a., alla quale nulla altro spettava, perché le era stato corrisposto il dovuto con lo sconto del 50% sul prezzo dei farmaci imposto per legge, compensando interamente le spese dei due gradi di giudizio tra le parti.
La Corte di merito, confermato il rigetto delle eccezioni di difetto di giurisdizione dell'A.G.O. e di competenza del Tribunale di Busto Arsizio, trattandosi di controversia sul pagamento di forniture di prodotti sanitari e farmaceutici da distribuire a mezzo delle farmacie ai privati ed essendo corretta l'individuazione del giudice

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