Cass. civ., SS.UU., sentenza 24/12/2009, n. 27308
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiMassime • 1
L'inerzia del magistrato del P.M. nel condurre le necessarie indagini su un delitto di omicidio volontario è idonea a compromettere il prestigio e la credibilità dell'ordine giudiziario, indipendentemente da qualsiasi considerazione circa la laboriosità del magistrato stesso e il notevole carico di lavoro gravante sul medesimo.(Fattispecie relativa ad omissione protrattasi per oltre tre anni e culminata in una richiesta di archiviazione non solo ingiustificata, almeno con riferimento alla posizione processuale di un imputato, ma trasmessa all'ufficio del g.i.p. a circa un anno di distanza dalla sua formulazione).
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. E A - Primo Presidente f.f. -
Dott. P R - Presidente di Sezione -
Dott. V G - Consigliere -
Dott. O M - Consigliere -
Dott. D'ALONZO Michele - Consigliere -
Dott. M A - Consigliere -
Dott. F F - Consigliere -
Dott. C F - Consigliere -
Dott. D'ALESSANDRO Paolo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 19480-2009 proposto da:
N1 nato a (LOCALITA1, elettivamente
domiciliato in LOCALITA2, presso la N7,
rappresentato e difeso da se medesimo;
- ricorrente -
contro
N2, N3;
- intimati -
sul ricorso N4proposto da:
N5 (LOCALITA1, elettivamente domiciliato
in LOCALITA2, presso la N7,
rappresentato e difeso dall'avvocato N6, per delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
N2, N3;
- intimati -
avverso la sentenza N8del CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA, depositata il 26/05/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/12/2009 dal Consigliere Dott. N9;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. N10 che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sezione disciplinare del CSM ha inflitto ai dottori N1 e Giovanni N5 la sanzione disciplinare, rispettivamente, della censura e dell'ammonimento per violazione del dovere di diligenza e grave violazione di legge determinata da inescusabile negligenza (R.D.Lgs. 30 maggio 1946, n. 511, art. 18, D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, artt. 1 e 2, lett. g).
In particolare, al dott. N1 era stato rimproverato di avere, quale sostituto procuratore della Repubblica addetto alla DDA presso il Tribunale di LOCALITA1, una volta ricevuti per competenza gli atti del procedimento penale a carico di N11, N12 e N13 in ordine all'omicidio di N14 commesso in LOCALITA3 il 14/11/86, omesso fino al 14/11/2000,
data del collocamento in aspettativa per motivi elettorali - in violazione degli artt. 335 e 326 c.p.p., di disporre l'iscrizione nel registro mod. 21 dei nominati N12 e N13, chiamati in correità dall'N11, reo confesso dell'esecuzione materiale del crimine, e di svolgere qualsiasi indagine, per le opportune determinazioni a loro carico, nonché di valorizzare gli elementi di prova forniti dal detto collaboratore senza assumere qualsiasi conclusiva iniziativa neppure a carico del reo confesso N11;
di avere inoltre gestito la collaborazione dell'N11 e di N14, entrambi latori di precisi elementi a carico dei nominati
N12 e N13 sia per l'omicidio della N14 che per l'omicidio di N15, senza alcun adeguato interesse investigativo e doveroso approfondimento, mancando poi di utilizzare il contributo fornito dal N14 ancora nella fase di delibazione dell'opportunità di impugnare la sentenza della Corte d'Assise di LOCALITA1 di assoluzione del N12 dall'omicidio N15. Quanto al dott. N5, gli era stato contestato di avere mal gestito la collaborazione di N11 e di N14 e
di avere sottovalutato, per macroscopica negligenza, chiedendo al GUP in data 3/5/2004 l'archiviazione del procedimento, persino la confessione dell'N11, del quale si sarebbe quanto meno imposta una richiesta di rinvio a giudizio.
La sezione disciplinare ha ritenuto provati gli addebiti, infliggendo le sanzioni suindicate.
Entrambi gli incolpati hanno proposto ricorso a queste Sezioni Unite. Il N1, con atto sottoscritto personalmente, articola quattro motivi, lamentando la inosservanza di norme processuali (art. 606 c.p.p.,