Cass. civ., SS.UU., ordinanza 27/03/2023, n. 08671
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Testo completo
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 6331-2020 proposto da: A A E, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
VALSASSINA
22, presso lo studio dell'avvocato D M, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato G A;
-ricorrente -
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE;
-intimata - avverso la sentenza n. 5246/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 02/08/2019. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/03/2023 dal Consigliere G M S. Rileva che: § 1.1In data 7 febbraio 2011 A E A notificava ad Equitalia Gerit spa (poi Equitalia Sud spa e, da ultimo, Agenzia delle Entrate Riscossione) citazione in opposizione all'esecuzione, ex articolo 615 cod.proc.civ., deducendo l'illegittimità del comportamento dell'agente per la riscossione, il quale aveva iscritto due provvedimenti di fermo amministrativo su altrettanti autoveicoli nonché ipoteca su un immobile di sua proprietà, nonostante che le due cartelle esattoriali sulle quali queste iscrizioni si basavano fossero state precedentemente annullate con sentenze definitive della Commissione Tributaria Provinciale di Roma (nn.248/62/09 e 321/65/09). Chiedeva quindi che l'adito Tribunale di Roma, accertata tale illegittimità,ordinasse la cancellazione delle iscrizioni pregiudizievoli e condannasse Equitalia alle spese di cancellazione ed al risarcimento dei danni, anche ex art. 96 cod.proc.civ. . § 1.2 Il Tribunale di Roma, rilevato che le iscrizioni in questione riguardavano pacificamente debiti di natura tributaria e che la domanda aveva ad oggetto l'impugnazione del fermo e dell'ipoteca, non già l'esecuzione o atti esecutivi, dichiarava la propria carenza di giurisdizione, rientrando la controversia nella giurisdizione della Commissione Tributaria Provinciale di Roma in base alla lettura coordinata degli articoli 2 e 19 (come modificato dal d.l. 223/06 conv.l. 248/06) del d.lgs 546/92. § 1.3 Interposto gravame dall'Abiuso, interveniva la sentenza della Corte di Appello di Roma n. 5246 del 2019 - qui impugnata - la quale rigettava l’impugnazione condannando l'appellante alle spese del grado. Osservava la Corte di Appello, in particolare, che: • l'atto di gravame disattendeva l'articolo 342 cod.proc.civ., stante la mancanza in esso di specifica censura avverso l'asserzione del giudice di primo grado circa la particolare natura del giudizio di impugnazione del fermo e di iscrizione di ipoteca, atti costitutivi di garanzia e non di natura espropriativa (come anche stabilito dalla giurisprudenza di legittimità), là dove l'appellante si era limitato ad affermare che non si sarebbe affatto trattato di una impugnativa di fermo o di ipoteca, ma di una opposizione all'esecuzione;
• quanto al giudice avente giurisdizione, doveva richiamars i anche a tal fine l'indirizzo di legittimità secondo cui, in caso di opposizione al fermo amministrativo, la giurisdizione va ripartita tra giudice ordinario e giudice tributario a seconda della natura del credito (Cass.SSUU n. 6135/18 e 15425/14), nella specie indubitabilmente tributaria. § 1.4 Avverso questa sentenza l’Abiuso ha proposto ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi, così riassumibili: • ( primo motivo ) violazione – ex art.360, co.1^, n.1) cod.proc.civ. – delle norme sulla giurisdizion e, dal momento che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 114 del 2018, aveva dichiarato l'illegittimità dell'articolo 57, comma 1, lettera a) d.P.R. 602/73 nella parte in cui non prevedeva che, nelle controversie riguardanti gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o dell'avviso di cui all'articolo 50 d.P.R. 602/73, fossero proponibili le opposizioni ex articolo 615 cod.proc.civ.;
su questo presupposto rilevava poi (a sostegno della giurisdizione ordinaria) la posteriorità della causa estintiva della pretesa tributaria rispetto alla notifica delle cartelle;
• ( secondo motivo ) violazione – ex art.360, co.1^, n. 4 cod.proc.civ. – dell'articolo 112 cod.proc.civ .;
per non avere la Corte di Appello nulla pronunciato circa l’error in procedendo nel quale era incorso il Tribunale nel qualificare la domanda come impugnativa di fermo ed ipoteca, invece che come opposizione all'esecuzione volta a far valere l'illegittimità della condotta di Equitalia ed il risarcimento del danno;
• ( terzo motivo ) violazione e falsa applicazione – ex art.360, co.1^, n.3) cod.proc.civ. – dell'articolo 342 cod.proc.civ., stante l'erronea affermazione della Corte territoriale circa la mancata formulazione di specifici motivi di gravame (diffusamente ricostruiti in ricorso) avverso la ragione decisoria del Tribunale;
• ( quarto e quinto motivo ) omessa motivazione e violazione degli articoli 91 e 92 cod.proc.civ. in ordine alla liquidazione delle spese sia di primo sia di secondo grado. § 1.5 Con ordinanza interlocutoria n. 31248/22 la Terza Sezione civile di questa Corte rimetteva gli atti al Primo Presidente per la eventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite in punto giurisdizione (primo motivo di ricorso). Osservano in proposito i giudici remittenti che: • in materia di impugnazione di fermo amministrativo o di ipoteca, l'individuazione della giurisdizione consegue alla natura del credito (nella specie tributaria);
• in deroga a questo criterio, la giurisdizione appartiene invece sempre al giudice ordinario allorquando vi sia stato sgravio da parte dell'amministrazione finanziaria, vertendosi in tal caso di indebito oggettivo (Cass.n. 8952/16;
ma già Cass.SSUU n. 9568/14);
• nel caso di specie l’Abiuso ha appunto agito in giudizio al fine di far valere l'illegittimità del fermo amministrativo e dell'ipoteca perché iscritti dopo il venir meno del credito, ma
VALSASSINA
22, presso lo studio dell'avvocato D M, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato G A;
-ricorrente -
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE;
-intimata - avverso la sentenza n. 5246/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 02/08/2019. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/03/2023 dal Consigliere G M S. Rileva che: § 1.1In data 7 febbraio 2011 A E A notificava ad Equitalia Gerit spa (poi Equitalia Sud spa e, da ultimo, Agenzia delle Entrate Riscossione) citazione in opposizione all'esecuzione, ex articolo 615 cod.proc.civ., deducendo l'illegittimità del comportamento dell'agente per la riscossione, il quale aveva iscritto due provvedimenti di fermo amministrativo su altrettanti autoveicoli nonché ipoteca su un immobile di sua proprietà, nonostante che le due cartelle esattoriali sulle quali queste iscrizioni si basavano fossero state precedentemente annullate con sentenze definitive della Commissione Tributaria Provinciale di Roma (nn.248/62/09 e 321/65/09). Chiedeva quindi che l'adito Tribunale di Roma, accertata tale illegittimità,ordinasse la cancellazione delle iscrizioni pregiudizievoli e condannasse Equitalia alle spese di cancellazione ed al risarcimento dei danni, anche ex art. 96 cod.proc.civ. . § 1.2 Il Tribunale di Roma, rilevato che le iscrizioni in questione riguardavano pacificamente debiti di natura tributaria e che la domanda aveva ad oggetto l'impugnazione del fermo e dell'ipoteca, non già l'esecuzione o atti esecutivi, dichiarava la propria carenza di giurisdizione, rientrando la controversia nella giurisdizione della Commissione Tributaria Provinciale di Roma in base alla lettura coordinata degli articoli 2 e 19 (come modificato dal d.l. 223/06 conv.l. 248/06) del d.lgs 546/92. § 1.3 Interposto gravame dall'Abiuso, interveniva la sentenza della Corte di Appello di Roma n. 5246 del 2019 - qui impugnata - la quale rigettava l’impugnazione condannando l'appellante alle spese del grado. Osservava la Corte di Appello, in particolare, che: • l'atto di gravame disattendeva l'articolo 342 cod.proc.civ., stante la mancanza in esso di specifica censura avverso l'asserzione del giudice di primo grado circa la particolare natura del giudizio di impugnazione del fermo e di iscrizione di ipoteca, atti costitutivi di garanzia e non di natura espropriativa (come anche stabilito dalla giurisprudenza di legittimità), là dove l'appellante si era limitato ad affermare che non si sarebbe affatto trattato di una impugnativa di fermo o di ipoteca, ma di una opposizione all'esecuzione;
• quanto al giudice avente giurisdizione, doveva richiamars i anche a tal fine l'indirizzo di legittimità secondo cui, in caso di opposizione al fermo amministrativo, la giurisdizione va ripartita tra giudice ordinario e giudice tributario a seconda della natura del credito (Cass.SSUU n. 6135/18 e 15425/14), nella specie indubitabilmente tributaria. § 1.4 Avverso questa sentenza l’Abiuso ha proposto ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi, così riassumibili: • ( primo motivo ) violazione – ex art.360, co.1^, n.1) cod.proc.civ. – delle norme sulla giurisdizion e, dal momento che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 114 del 2018, aveva dichiarato l'illegittimità dell'articolo 57, comma 1, lettera a) d.P.R. 602/73 nella parte in cui non prevedeva che, nelle controversie riguardanti gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o dell'avviso di cui all'articolo 50 d.P.R. 602/73, fossero proponibili le opposizioni ex articolo 615 cod.proc.civ.;
su questo presupposto rilevava poi (a sostegno della giurisdizione ordinaria) la posteriorità della causa estintiva della pretesa tributaria rispetto alla notifica delle cartelle;
• ( secondo motivo ) violazione – ex art.360, co.1^, n. 4 cod.proc.civ. – dell'articolo 112 cod.proc.civ .;
per non avere la Corte di Appello nulla pronunciato circa l’error in procedendo nel quale era incorso il Tribunale nel qualificare la domanda come impugnativa di fermo ed ipoteca, invece che come opposizione all'esecuzione volta a far valere l'illegittimità della condotta di Equitalia ed il risarcimento del danno;
• ( terzo motivo ) violazione e falsa applicazione – ex art.360, co.1^, n.3) cod.proc.civ. – dell'articolo 342 cod.proc.civ., stante l'erronea affermazione della Corte territoriale circa la mancata formulazione di specifici motivi di gravame (diffusamente ricostruiti in ricorso) avverso la ragione decisoria del Tribunale;
• ( quarto e quinto motivo ) omessa motivazione e violazione degli articoli 91 e 92 cod.proc.civ. in ordine alla liquidazione delle spese sia di primo sia di secondo grado. § 1.5 Con ordinanza interlocutoria n. 31248/22 la Terza Sezione civile di questa Corte rimetteva gli atti al Primo Presidente per la eventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite in punto giurisdizione (primo motivo di ricorso). Osservano in proposito i giudici remittenti che: • in materia di impugnazione di fermo amministrativo o di ipoteca, l'individuazione della giurisdizione consegue alla natura del credito (nella specie tributaria);
• in deroga a questo criterio, la giurisdizione appartiene invece sempre al giudice ordinario allorquando vi sia stato sgravio da parte dell'amministrazione finanziaria, vertendosi in tal caso di indebito oggettivo (Cass.n. 8952/16;
ma già Cass.SSUU n. 9568/14);
• nel caso di specie l’Abiuso ha appunto agito in giudizio al fine di far valere l'illegittimità del fermo amministrativo e dell'ipoteca perché iscritti dopo il venir meno del credito, ma
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