Cass. pen., sez. III, sentenza 18/04/2019, n. 17066
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da D M M G, nata a Palermo il 12/02/1983 avverso la sentenza del 20/04/2018 della Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere G F R;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale L C, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 20 aprile 2018, la Corte d'appello di Palermo, accogliendo parzialmente l'appello proposto dall'odierna ricorrente, ha ridotto la pena alla stessa inflitta per alcune contravvenzioni urbanistiche ed edilizie commesse in relazione all'abusiva edificazione, in zona sismica, di un manufatto in cemento armato di circa 25 mq.
2. Avverso la sentenza di appello, ha proposto ricorso il difensore dell'imputata, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
3. Con il primo motivo, si deduce la violazione degli artt. 161, 163 e 157 cod. proc. pen. per aver il giudice di appello errato nel respingere l'eccezione di nullità della notifica all'imputata del decreto di citazione a giudizio disposta dal giudice di primo grado all'udienza del 20 ottobre 2015. Si allega che, nonostante l'elezione di domicilio in Palermo, Via Erice, n. 63, quella notifica era stata tentata in un diverso luogo (Palermo, via Largo Corleone, n. 3), ove l'imputata non aveva neppure la residenza, e si era perfezionata mediante deposito presso la casa comunale, senza che ella avesse avuto cognizione dell'atto. La raccomandata contenente l'avviso di tale deposito era stata poi consegnata a persona non identificata, né identificabile, essendo illeggibile la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento e non potendosi neppure risalire alla data di recapito, non indicata nell'avviso.
4. Con il secondo motivo si deduce vizio di motivazione della sentenza nella parte in cui l'eccezione di nullità di cui sopra è stata respinta con la contraddittoria ed illogica motivazione che il plico era stato depositato presso la casa comunale, ma che la notifica era avvenuta "a mani proprie" della destinataria, osservandosi che "l'avviso di ricevimento della relativa raccomandata era stato ricevuto dall'imputata". La ricorrente allega che la Corte territoriale avrebbe confuso la notificazione del decreto di citazione a giudizio originariamente notificato all'imputata fuori termine, con la rinnovazione della notificazione dello stesso atto, rispetto alla quale era stata sollevata l'eccezione di nullità.
5. Con il terzo motivo si deducono violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche, avvenuto adducendo argomentazioni apodittiche e ignorando che il manufatto abusivo era di modesta entità e collocato al di sotto di un preesistente immobile sì da non determinare una rilevante trasformazione del territorio.
6. Con memoria datata 29 novembre 2018 la difesa della ricorrente ha evidenziato che i reati, consumati il 29 ottobre 2013, si sono prescritti col decorso del quinquennio, chiedendo quindi l'adozione di una pronuncia di estinzione ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I primi due motivi di ricorso - da analizzarsi congiuntamente perché obiettivamente connessi - non sono fondati. E' ben vero che la notificazione eseguita "a mani proprie" dell'imputato, pur in presenza di un'elezione di domicilio, è valida dovunque essa avvenga, in quanto costituisce la forma più sicura per portare l'atto a conoscenza del destinatario (Sez. 1, n. 9544 del 26/09/2017, dep. 2018, Pezzoni, Rv. 272309, concernente una notificazione eseguita mediante il servizio postale con piego contenente l'atto ricevuto personalmente dall'imputato;
Sez. 2, n. 6910 del 25/01/2011, Macrì, Rv. 249360), ma - contrariamente a quanto ritenuto dal giudice d'appello - nella specie tale principio non può trovare applicazione poiché l'atto non è stato consegnato all'imputata, essendo stato depositato presso la casa comunale, secondo la procedura descritta nell'art. 157, comma 8, cod. proc. pen. Non può tuttavia condividersi nemmeno l'affermazione della ricorrente secondo cui la notifica sarebbe stata inidonea a
sentita la relazione svolta dal consigliere G F R;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale L C, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 20 aprile 2018, la Corte d'appello di Palermo, accogliendo parzialmente l'appello proposto dall'odierna ricorrente, ha ridotto la pena alla stessa inflitta per alcune contravvenzioni urbanistiche ed edilizie commesse in relazione all'abusiva edificazione, in zona sismica, di un manufatto in cemento armato di circa 25 mq.
2. Avverso la sentenza di appello, ha proposto ricorso il difensore dell'imputata, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
3. Con il primo motivo, si deduce la violazione degli artt. 161, 163 e 157 cod. proc. pen. per aver il giudice di appello errato nel respingere l'eccezione di nullità della notifica all'imputata del decreto di citazione a giudizio disposta dal giudice di primo grado all'udienza del 20 ottobre 2015. Si allega che, nonostante l'elezione di domicilio in Palermo, Via Erice, n. 63, quella notifica era stata tentata in un diverso luogo (Palermo, via Largo Corleone, n. 3), ove l'imputata non aveva neppure la residenza, e si era perfezionata mediante deposito presso la casa comunale, senza che ella avesse avuto cognizione dell'atto. La raccomandata contenente l'avviso di tale deposito era stata poi consegnata a persona non identificata, né identificabile, essendo illeggibile la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento e non potendosi neppure risalire alla data di recapito, non indicata nell'avviso.
4. Con il secondo motivo si deduce vizio di motivazione della sentenza nella parte in cui l'eccezione di nullità di cui sopra è stata respinta con la contraddittoria ed illogica motivazione che il plico era stato depositato presso la casa comunale, ma che la notifica era avvenuta "a mani proprie" della destinataria, osservandosi che "l'avviso di ricevimento della relativa raccomandata era stato ricevuto dall'imputata". La ricorrente allega che la Corte territoriale avrebbe confuso la notificazione del decreto di citazione a giudizio originariamente notificato all'imputata fuori termine, con la rinnovazione della notificazione dello stesso atto, rispetto alla quale era stata sollevata l'eccezione di nullità.
5. Con il terzo motivo si deducono violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche, avvenuto adducendo argomentazioni apodittiche e ignorando che il manufatto abusivo era di modesta entità e collocato al di sotto di un preesistente immobile sì da non determinare una rilevante trasformazione del territorio.
6. Con memoria datata 29 novembre 2018 la difesa della ricorrente ha evidenziato che i reati, consumati il 29 ottobre 2013, si sono prescritti col decorso del quinquennio, chiedendo quindi l'adozione di una pronuncia di estinzione ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I primi due motivi di ricorso - da analizzarsi congiuntamente perché obiettivamente connessi - non sono fondati. E' ben vero che la notificazione eseguita "a mani proprie" dell'imputato, pur in presenza di un'elezione di domicilio, è valida dovunque essa avvenga, in quanto costituisce la forma più sicura per portare l'atto a conoscenza del destinatario (Sez. 1, n. 9544 del 26/09/2017, dep. 2018, Pezzoni, Rv. 272309, concernente una notificazione eseguita mediante il servizio postale con piego contenente l'atto ricevuto personalmente dall'imputato;
Sez. 2, n. 6910 del 25/01/2011, Macrì, Rv. 249360), ma - contrariamente a quanto ritenuto dal giudice d'appello - nella specie tale principio non può trovare applicazione poiché l'atto non è stato consegnato all'imputata, essendo stato depositato presso la casa comunale, secondo la procedura descritta nell'art. 157, comma 8, cod. proc. pen. Non può tuttavia condividersi nemmeno l'affermazione della ricorrente secondo cui la notifica sarebbe stata inidonea a
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