Cass. civ., sez. II, ordinanza 21/05/2019, n. 13685
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In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Il medesimo principio applicabile anche nell'ipotesi d'inesatto adempimento si estende anche alle obbligazioni di risultato. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che ove l'acquirente di un software applicativo, in mancanza del risultato stabilito dal contratto abbia agito in giudizio per la sua risoluzione, una volta provato il contratto costitutivo della sua pretesa, possa limitarsi ad allegare l'inadempimento o l'inesatto adempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare di aver esattamente adempiuto alla propria obbligazione, vale a dire l'idoneità del sistema fornito a conseguire i risultati richiesti dall'acquirente, comunicati dallo stesso al venditore e da questi tenuti presenti nell'effettuare la fornitura).
Sul provvedimento
Testo completo
136 85-19 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto RISOLUZIONE Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO - Presidente - PER Dott. ANNAMARIA CASADONTE Consigliere - INADEMPIMENTO Ud. 27/02/2019 - Dott. MAURO CRISCUOLO Consigliere - CC Dott. GIUSEPPE DONGIACOMO - Rel. Consigliere R.G.N. 6153/2015 Rep.Consigliere Lon 13.685 Dott. LUCA VARRONE ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 6153-2015 proposto da: TECNOPLAST S.R.L., rappresentata e difesa dall'Avvocato RUDY CORTESE ed elettivamente domiciliata a Roma, via G. Avezzana3, presso lo studio dell'Avvocato SALVATORE DI MATTIA, per procura speciale a margine del ricorso;
-ricorrente -
contro
QUALITAS INFORMATICA, rappresentata e difesa dall'Avvocato FEDERICO CASA e dall'Avvocato FEDERICA SCAFARELLI presso il cui studio a Roma, via Borsi 4, elettivamente domicilia per procura speciale a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2336/2014 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 21/10/2014;
udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale del 27/02/2019 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DONGIACOMO.
FATTI DI CAUSA
1 こ OR 564/19 2 La EC s.r.l., con citazione del 5/5/2003, ha convenuto in giudizio, innanzi al tribunale di Bassano del Grappa, la UA OR s.r.l. deducendo che: la società convenuta, nel mese di settembre del 1998, le aveva fornito un sistema informatico di pianificazione e programmazione dell'attività produttiva, denominato "Cyberplan-Net", impegnandosi a renderlo operativo nel termine di dodici/quindici giorni e ad effettuare il collaudo entro sei mesi dall'inizio dei lavori;
l'accordo prevedeva la - fornitura del sistema, l'installazione dei programmi, la fornitura dell'hardware, l'analisi del sistema, l'addestramento del personale e la manutenzione e l'assistenza con la previsione finale;
la fornitura sarebbe stata accettata all'esito positivo del collaudo;
- il sistema aveva presentato gravi difetti ai quali non si era potuto rimediare nonostante quasi settanta giornate di lavoro;
era stato esperito un accertamento tecnico 1 preventivo all'esito del quale i difetti erano stati confermati. La società attrice, quindi, ha chiesto che il contratto fosse risolto con il risarcimento dei danni. La UA OR s.r.l. si è costituita in giudizio contestando, in particolare, che i vizi e i difetti lamentati riguardavano esclusivamente il modo in cui il sistema era utilizzato e non erano, pertanto, ad essa imputabili. La società convenuta, quindi, ha chiesto che la domanda proposta fosse respinta ed, in via riconvenzionale, che l'attrice fosse condannata al pagamento della somma di €. 36.331,72, quale corrispettivo per gli interventi non pagati. Il tribunale, con sentenza del 22/6/2007, dopo aver ritenuto pacifico che le parti nel settembre del 1998 avevano stipulato un contratto di manutenzione con le caratteristiche indicate dall'attrice, che il programma era risultato viziato e che la consulenza tecnica d'ufficio aveva confermato tale Ric. 2015 n. 6153 Sez. 2 CC 27 febbraio 2019 3 circostanza addebitandola al fornitore, che tutto ciò era risultato confermato dalla documentazione in atti ed, in particolare, dalla lettera con la quale, in data 14/5/2002, la UA si era impegnata con la EC a risolvere in garanzia i problemi esistenti, assumendo nei suoi confronti un'obbligazione di risultato, ha accolto la domanda, dichiarando risolto il contratto, ma ha rigettato sia la domanda risarcitoria, che la domanda riconvenzionale. La UA OR s.r.l., con citazione del 20/11/2007, ha proposto appello nei confronti della sentenza chiedendone la riforma lamentando che la consulenza tecnica non fosse attendibile e che le puntuali censure svolte dal consulente tecnico di parte non fossero state adeguatamente considerate ed insistendo nella domanda riconvenzionale già proposta. La EC s.r.l. ha resistito all'appello ed, in via incidentale, ha chiesto che la UA OR venisse condannata al risarcimento dei danni subiti. La corte d'appello, con la sentenza in epigrafe, ha accolto l'appello ed, in riforma della sentenza impugnata, ha respinto le domande che la EC s.r.l. aveva proposto nei confronti della UA OR s.r.l. ed ha condannato la EC s.r.l. al pagamento "di quanto ancora dovuto in ragion(e) del contratto concluso tra la parti", pari alla somma di €. 36.331,72, oltre interessi e spese. La corte, in particolare, dopo aver premesso che nel caso esame l'obbligazione assunta dal venditore era in " H evidentemente di risultato e che, pertanto, era necessario verificare se, alla luce degli atti di causa, era stata, o meno, raggiunta la prova del fallimento del risultato promesso, così preteso dalla società attrice addebitando il come malfunzionamento di quanto fornito alla società fornitrice, ha Ric. 2015 n. 6153 Sez. 2 CC 27 febbraio 2019 о ritenuto che tale prova, in realtà, non era stata fornita. La corte, in effetti, dopo aver evidenziato che l'accertamento tecnico preventivo e la consulenza tecnica d'ufficio disposti nel corso del giudizio non potevano costituire, avuto riguardo al contenuto ed alle modalità espositive, un utile contributo alla definizione della controversia, e che la rinnovazione integrale della consulenza tecnica, disposta dalla corte con ordinanza del 12/5/2008, aveva determinato la definitiva estromissione dei primi accertamenti dalla "cognizione processuale" in ragione della "loro integrale inadeguatezza", ha rilevato che, alla luce di quanto emerge dalla relazione del consulente tecnico d'ufficio depositata il 14/11/2008, i prodotti informatici acquistati dalla EC erano stati definitivamente rimossi dai computer della stessa senza trattenerne copia e sostituiti da altri sistemi informatici, per cui, ha aggiunto, la relativa indagine era fondata sui documenti agli atti e sul contraddittorio dei consulente tecnici di parte. La corte, quindi, ha ritenuto che, in tutta evidenza, difettava la prova di quanto affermato dalla società attrice: "l'esito della CTU, che indica la causa dei malfunzionamenti nell'omissione da parte della UA Informativa S.p.a. di una fase di parametrizzazione, ovvero un'attività di adattamento dei parametri del software alle esigenze concrete del cliente, attraverso un'attenta analisi aziendale e produttiva ritenendo che le attività di analisi, personalizzazione e formazione sono risultate insufficiente è ... il risultato di una lettura documentale sull'accordo dei CTP": Sennonché, non potendo essere attribuita ai CTP la facoltà di individuare tra i documenti di causa quelli idonei a fondare la decisione, "quasi come se si formalizzasse un(') inammissibile transazione probatoria di per sé esclusa e comunque non certo attribuibile ai Consulenti di parte cui ciò non compete e non può essere demandato", la corte ha ritenuto che la prova certa Ric. 2015 n. 6153 Sez. 2 CC 27 febbraio 2019 5 delle pretese attoree non v'è, né è ricavabile delle affermazioni dell'accertamento tecnico preventivo e della prima consulenza tecnica d'ufficio, perché escluse dal processo in radice in quanto, nel complesso, inaffidabili, e, come tali, non più recuperabili a sostegno delle conclusioni della seconda consulenza ed a sanatoria della mancanza di un concreto riscontro "il quale solo avrebbe reso possibile condividere quanto EC S.r.l. ha sempre affermato". E neppure, infine, ha aggiunto la corte, può essere utilizzata la documentazione agli atti, costituita da lettere e contestazioni intervenute nel corso del tempo tra le parti, le quali nulla dicono sulla "reale causa dei disservizi lamentati". La corte, infine, posto che, in effetti, non sussiste l'inadempimento di UA OR dal quale EC Pretende di far