Cass. pen., sez. VII, ordinanza 11/03/2019, n. 10480
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Testo completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZOMPI' EMANUELE nato a CASARANO il 02/04/1990 avverso la sentenza del 18/12/2017 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Lecce, per quanto di interesse in questa sede, confermava la declaratoria di penale responsabilità di E Z, in relazione al delitto di cui agli artt. 2 e 7 legge n. 895 del 1967 (capo B dell'imputazione), rideterminando il trattamento sanzionatorio.
2. Avverso tale capo di sentenza ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, sulla base di quattro motivi, tutti proposti a titolo di violazione di legge penale e vizio di motivazione. Con il primo motivo il ricorrente assume che la condanna sarebbe errata
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Lecce, per quanto di interesse in questa sede, confermava la declaratoria di penale responsabilità di E Z, in relazione al delitto di cui agli artt. 2 e 7 legge n. 895 del 1967 (capo B dell'imputazione), rideterminando il trattamento sanzionatorio.
2. Avverso tale capo di sentenza ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, sulla base di quattro motivi, tutti proposti a titolo di violazione di legge penale e vizio di motivazione. Con il primo motivo il ricorrente assume che la condanna sarebbe errata
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