Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/08/2004, n. 15460

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Il termine di centoventi giorni previsto dall'art. 22 del decreto - legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, per la proposizione dell'azione giudiziaria a seguito della notifica o presa di conoscenza del provvedimento definitivo di iscrizione o mancata iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dai suddetti elenchi, si configura come un termine di natura sostanziale; ne' la previsione normativa di un tale specifico termine di decadenza può suscitare dubbi di legittimità costituzionale per disparità di trattamento, potendosi rinvenire nell'ordinamento altre ipotesi analoghe (quali i termini, originariamente di dieci o cinque anni, previsti dall'art. 47 del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, espressamente dichiarati di decadenza dalla norma di interpretazione autentica di cui all'art. 6 del decreto legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n. 166, e successivamente ridotti a tre e ad un anno dall'art. 4 del decreto legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438), ovvero per violazione degli artt. 24 e 113 Cost., atteso che la previsione di un termine per l'esercizio dell'azione giudiziaria non si risolve in un ostacolo apprezzabile e ingiustificato per la tutela della posizione assicurativa dell'interessato.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/08/2004, n. 15460
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15460
Data del deposito : 10 agosto 2004
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PRESTIPINO Giovanni - Presidente -
Dott. CUOCO Pietro - Consigliere -
Dott. MAIORANO Francesco Antonio - Consigliere -
Dott. CATALDI Grazia - Consigliere -
Dott. DE MATTEIS Aldo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI IC IT, elettivamente domiciliata in ROMA via CARLO POMA 2, presso lo studio dell'avvocato ASSENNATO GIUSEPPE SANTE che la rappresenta e difende giusta procura speciale atto notar ANGELA MARIA COCO di NUORO del 10/3/04, rep. 4239;

- ricorrente -

contro
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CLEMENTINA PULLI, FABRIZIO CORRERA, FABIO FONZO, giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 163/01 della Corte d'Appello di CAGLIARI, depositata il 13/04/01 R.G.N. 419/2000;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 20/05/04 dal Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SALZANO Francesco che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d' Appello di Cagliari, con sentenza 4/13 aprile 2001 n. 163, confermando la sentenza del primo giudice, ha dichiarato la sig.ra Di IC RI decaduta dal potere di impugnare il provvedimento di cancellazione dagli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per l'anno 1989, perché ha proposto il ricorso introduttivo del giudizio oltre il termine di 120 gg previsto dall'art. 22 d.l. 3 febbraio 1970 n. 7, convertito in L. 11 marzo 1970 n. 83. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione
la Di IC, con unico motivo, illustrato da memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c.. L'intimato Istituto si è costituito con controricorso, resistendo. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 22, 1 comma, d.l. 3 febbraio 1970 n. 7, convertito in L. 11 marzo 1970 n. 83;
omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione
su punto decisivo della controversia (art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c.). Ricorda che questa Corte, con sentenza 27 novembre 1986 n. 7016, ha affermato che l'inosservanza del termine di centoventi giorni prevista dall'art. 22, d.l. 3 febbraio 1970 n. 7, convertito in L. 11 marzo 1970 n. 83, per proporre l'azione giudiziaria avverso il
provvedimento definitivo di iscrizione o di mancata iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli non comporta l'improponibilità della azione giudiziaria.
Sulla base di tale giurisprudenza, la Corte Costituzionale, con ord. 26 gennaio 19 88

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