Cass. pen., sez. II, sentenza 30/01/2023, n. 03885
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NDIAYE PAPE SAER MATY nato il 21/10/1980 in SENEGAL A M nato il 17/08/1972 in SENEGAL avverso la sentenza del 10/02/2021 della CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere A S;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale P M che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza d'appello e di primo grado, con trasmissione degli atti al Tribunale di Gela per la celebrazione del nuovo giudizio di primo grado nei confronti di NDIAYE PAPE SAER MATY;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale M G, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso di A M;
Letta la nota dell'Avvocato F G, che ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. N P S M e A M, per mezzo del comune difensore e con ricorsi congiunti, impugnano la sentenza in data 10/02/2021 con cui la Corte di appello di Caltanissetta ha riformato la sentenza in data 07/07/2020 del Tribunale di Gela, riconoscendo la circostanza attenuante di cui all'art. 648, comma secondo, cod.pen. e rideterminando la pena loro inflitta. Deducono: 1.1. "Art. 606 lett. C, c.p.p., in relazione all'art. 178, lett. C, c.p.p.". «La questione posta -scrive la difesa- riguarda la sussistenza di un onere in capo all'imputato che si trova in una condizione di legittimo impedimento, nel caso di specie in esecuzione di pena detentiva, di fare tempestiva richiesta al giudice competente, non essendo configurabile un obbligo all'autorità giudiziaria procedente di disporne la traduzione». A tal proposito la difesa sostiene che non sussiste un tale obbligo a carico dell'imputato, perché invece grava sul giudice del processo disporne la traduzione per l'udienza. Aggiunge che l'imputato non era in stato di custodia cautelare, ma in esecuzione di pena detentiva domiciliare e che aveva avvisato il giudice del proprio legittimo impedimento fin dall'udienza del 9.1.2018;
ne deriva che il mancato rinvio dell'udienza anche per le condizioni di salute che non permettevano all'imputato di deambulare ha determinato una nullità
udita la relazione svolta dal Consigliere A S;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale P M che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza d'appello e di primo grado, con trasmissione degli atti al Tribunale di Gela per la celebrazione del nuovo giudizio di primo grado nei confronti di NDIAYE PAPE SAER MATY;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale M G, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso di A M;
Letta la nota dell'Avvocato F G, che ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. N P S M e A M, per mezzo del comune difensore e con ricorsi congiunti, impugnano la sentenza in data 10/02/2021 con cui la Corte di appello di Caltanissetta ha riformato la sentenza in data 07/07/2020 del Tribunale di Gela, riconoscendo la circostanza attenuante di cui all'art. 648, comma secondo, cod.pen. e rideterminando la pena loro inflitta. Deducono: 1.1. "Art. 606 lett. C, c.p.p., in relazione all'art. 178, lett. C, c.p.p.". «La questione posta -scrive la difesa- riguarda la sussistenza di un onere in capo all'imputato che si trova in una condizione di legittimo impedimento, nel caso di specie in esecuzione di pena detentiva, di fare tempestiva richiesta al giudice competente, non essendo configurabile un obbligo all'autorità giudiziaria procedente di disporne la traduzione». A tal proposito la difesa sostiene che non sussiste un tale obbligo a carico dell'imputato, perché invece grava sul giudice del processo disporne la traduzione per l'udienza. Aggiunge che l'imputato non era in stato di custodia cautelare, ma in esecuzione di pena detentiva domiciliare e che aveva avvisato il giudice del proprio legittimo impedimento fin dall'udienza del 9.1.2018;
ne deriva che il mancato rinvio dell'udienza anche per le condizioni di salute che non permettevano all'imputato di deambulare ha determinato una nullità
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