Cass. pen., sez. V, sentenza 13/04/2023, n. 15746

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 13/04/2023, n. 15746
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15746
Data del deposito : 13 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da D F D, nato a Foggia il 14/09/1983, avverso la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila emessa in data 16/05/2022;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere R C, all'udienza del 18/01/2023;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale L G, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;
letta la memoria dell'avv.to N T, difensore di fiducia del ricorrente, che si è riportato ai motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di L'Aquila confermava la sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Vasto in data 12/11/2020, con cui D D F era stato condannato a pena di giustizia per i reati di cui agli artt. 455, 640 cod. pen., in Vasto, il 26/01/2015. 2. D D F ricorre, in data 07/09/2022, a mezzo del difensore di fiducia avv.to N T, deducendo due motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e) cod. proc. pen., in quanto con i motivi di appello era stata contestata l'attribuibilità del fatto al D F, ancor prima della sua consapevolezza circa la falsità delle banconote, e ciò alla luce delle dichiarazioni della stessa persona offesa, di cui si contesta anche la precisione e la credibilità, avendo la Corte di merito omesso di confrontarsi con le deduzioni difensive contenute nel gravame;

2.2 violazione di legge, in riferimento all'art. 164 cod. pen., vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in quanto la motivazione sul diniego della concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena è parziale e contrastante con la concessione delle circostanze attenuanti generiche e con l'assenza di recenti condanne.
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