Cass. civ., sez. V trib., sentenza 18/07/2014, n. 16465

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 18/07/2014, n. 16465
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16465
Data del deposito : 18 luglio 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

Svolgimento del processo

L'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, in unico motivo, nei confronti della V. &
Associati spa (che resiste con controricorso), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 107/22/2008, depositata in data 12/12/2008, con la quale - in una controversia concernente l'impugnazione del silenzio - rifiuto opposto dall'Ufficio erariale Milano (OMISSIS) ad una istanza di rimborso avanzata dalla suddetta società (operante nel settore della consulenza ed assistenza in operazioni finanziarie) dell'IRAP originariamente corrisposta, nel periodo dal 2000 al 2003 - è stata confermata la decisione di primo grado, che aveva accolto la richiesta subordinata della V. &

Associati, di rimborso della quota parte dell'imposta versata,per gli anni 2002 e 3003, secondo la maggiore aliquota prevista, dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 45 e dalla L.R. Lombardia n. 33 del 2002, art. 1, comma 1 per le banche e gli enti finanziari, in eccedenza rispetto all'aliquota base (pari al 4,25%).

In particolare, i giudici d'appello hanno sostenuto che, pur risultando la società formalmente inclusa tra i soggetti che debbono redigere il bilancio secondo gli schemi propri degli "enti creditizi e finanziari", ai sensi del D.Lgs. n. 87 del 1992, art 6. 1 normativa nazionale emanata in attuazione e recepimento della direttiva 86/635/CEE dell'8/12/1986 (con l'obiettivo di uniformare a livello comunitario la disciplina concernente la redazione dei bilanci degli istituti di credito e degli enti finanziari), nel concreto, in relazione all'attività esercitata (di consulenza ordinaria, sia pure in ambito bancario e finanziario, tipologia questa del tutto identica a quella di una qualsiasi società di consulenza operante in altri settori), detta società non possedeva i "requisiti sostanziali di appartenenza al settore bancario e finanziario", cosicchè alla stessa doveva applicarsi l'aliquota base e non quella contemplata dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 45.

La controricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione



1. L'Agenzia delle Entrate ricorrente lamenta, con unico motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. n. 87 del 1992, art. 1 del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 45, comma 2, D.Lgs. n. 385 del 1993, artt. 1 e 59 e della L.R. Lombardia n. 33 del 2002, art. 1, comma 1.

Secondo la ricorrente, stante il rinvio formale operato dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 45 (e dalla normativa regionale, contenente mero rinvio alla legislazione statale), con riguardo all'ambito dei soggetti incisi dalla maggiore aliquota IRAP prevista, attraverso il richiamo all'art. 6 della cit. legge, al D.Lgs. n. 87 del 1992, art. 1 la società contribuente, inclusa pacificamente tra i soggetti in detta normativa contemplati, ai fini della redazione del bilancio, doveva ritenersi anche assoggettata alla maggiore aliquota a fini IRAP ivi contemplata.

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