Cass. pen., sez. II, sentenza 28/04/2023, n. 17988

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 28/04/2023, n. 17988
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 17988
Data del deposito : 28 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AGRESTI EUGENIA nata a Pescara il 06/02/1988 avverso l'ordinanza del 22/09/2022 della CORTE DI APPELLO DI CAMBOBASSOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia M T;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale L G, che ha concluso per il rigetto del provvedimento impugnato;
lette le conclusioni del difensore della ricorrente Agresti, Avv. P M Q, che ha concluso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per l'esame della istanza di revisione.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Campobasso in data 22/09/2023 ha dichiarato inammissibile l'istanza di revisione, come proposta dall'Agresti, in relazione all'affermata ricorrenza di nuove prove, da individuare nell'omesso rilievo della prescrizione maturata prima della sentenza di condanna. Nella prospettazione difensiva il giudice del merito aveva erroneamente ritenuto sussistente la recidiva ex art. 99, comma quarto, cod. pen., ritenuta ostativa al rilievo della causa estintiva quanto al reato alla stessa contestato (art. 648 cod. pen. posto in continuazione con l'art. 55 del d.lgs. n.231 del 2007). L'erronea considerazione della recidiva rappresentava dunque per la difesa un fatto nuovo che consentiva il rilievo relativo all'intervenuto decorso del termine di prescrizione. La Corte di appello ha sottolineato come per interpretazione costante della giurisprudenza di legittimità il concetto di prova nuova non possa dilatarsi sino al punto di ricomprendere una causa estintiva non dedotta né tempestivamente rilevata.

2. La Agresti, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo due motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 delle disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta violazione ed erronea applicazione dell'art. 630, comma 1, lett. c) in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.;
non ricorrevano nel caso concreto i presupposti legittimanti per poter ritenere la ricorrenza della recidiva;
la documentazione prodotta dalla difesa dimostrava inequivocabilmente tale circostanza, ma il giudice aveva del tutto omesso la considerazione di tali elementi;
la giurisprudenza di legittimità richiamata non era coerente con il caso concreto oggetto di istanza di revisione.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge in relazione all'art. 634, comma 1, cod. proc. pen.;
la dichiarazione di inammissibilità si caratterizza per essere esorbitante rispetto ai limiti di valutazione imposti dalla fase rescindente del giudizio di revisione. La Corte ha omesso di effettuare la valutazione astratta circa la capacità demolitoria del giudicato da parte del novum dedotto, mentre ha espresso una anticipazione di merito a causa del travisamento dell'istanza, ritenendo che le prove richiamate fossero destinate a far valere una causa estintiva, mentre erano da riferire all'omessa considerazione circa l'effettiva ricorrenza della recidiva per come contestata.

3. Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso.
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