Cass. civ., sez. V trib., sentenza 24/09/2015, n. 18927
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Testo completo
Svolgimento del processo
M.G. proponeva ricorso in opposizione alla cartella di pagamento notificata dal Concessionario della riscossione per la provincia di Rovigo ed avente ad oggetto la somma iscritta a ruolo a titolo provvisorio, nella misura di un terzo delle imposte IRPEF, IVA ed IRAP accertate a carico del contribuente per gli anni dal 1998 al 2004. Il Giudice di prime cure, nel contraddittorio instaurato con il Concessionario per la riscossione e con l'Ufficio di Rovigo della Agenzia delle Entrate, accoglieva il ricorso ed annullava la cartella di pagamento in quanto priva di sottoscrizione e di indicazione del responsabile del procedimento.
Il ricorso in appello, proposto da Equitalia Polis s.p.a., n.q. di agente per la riscossione subentrato a G.L. s.p.a., era dichiarato inammissibile con sentenza della Commissione tributaria della regione Veneto in data 16.4.2009 n. 30.
La sentenza, non notificata, è stata tempestivamente impugnata per cassazione, da Equitalia Polis s.p.a. - che ha dedotto due motivi, denunciando vizio di "error in judicando" e vizio logico di motivazione -, con atti consegnati il 15. 9.2009 all'Ufficiale giudiziario per la notifica -ai sensi dell'art. 149 c.p.c. - ritualmente perfezionata come da ricevute AR in atti.
Non ha svolto difese il contribuente intimato.
L'Agenzia delle Entrate non ha depositato controricorso, notificando alle parti ricorso incidentale, con atti spediti per la notifica in data 23.10.2009, deducendo con due motivi il vizio di nullità della sentenza di appello per omessa pronuncia ed il vizio di omessa motivazione.
Motivi della decisione
Con il primo motivo Equitalia Polis s.p.a. deduce il vizio di falsa applicazione dell'art. 100 c.p.c, in relazione all'art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3.
Secondo l'assunto di parte ricorrente la CTR ha dichiarato inammissibile l'appello principale del Concessionario per "difetto di interesse", in quanto con l'atto di impugnazione era stata investita soltanto una delle due distinte "rationes decidendi" della sentenza di prime cure (quella che fondava l'annullamento della cartella sul vizio formale di invalidità per mancanza di sottoscrizione), mentre alcun motivo di gravame era stato rivolto nei confronti della statuizione che annullava la cartella per il diverso vizio di invalidità determinato dalla omessa indicazione del responsabile del procedimento.
La CTR, sostiene la società ricorrente, avrebbe confuso il requisito di specificità dei motivi con l'interesse ad impugnare in relazione al quale doveva ritenersi sufficiente la condizione di soccombenza.
Inoltre l'avere impugnato con l'appello specificamente la statuizione concernente l'omessa sottoscrizione dell'atto, non escludeva l'implicita impugnazione anche dell'altra statuizione relativa alla mancata indicazione del responsabile del procedimento, posto che la rubrica del motivo di appello riportava quali norme violate della L. n. 241 del 1990, artt. 5 e 6.
Il motivo è inammissibile in quanto:
a) difetta di autosufficienza, non avendo provveduto la parte ricorrente a trascrivere il contenuto dell'atto di appello in relazione al quale assume la errata lettura od interpretazione della volontà impugnatoria da parte del Giudice di appello;
b) omette di formulare una specifica critica alla asserita errata interpretazione da parte del Giudice di merito del contenuto dell'atto di appello, limitandosi a formulare ipotesi congetturali che risultano smentite dalla stessa esposizione svolta a sostegno del motivo, non essendo neppure individuabile con certezza se la parte ricorrente intenda censurare la sentenza della CTR per non aver ravvisato l'interesse alla impugnazione ex art. 100 c.p.c. , ovvero per avere violato il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53 (specificità dei motivi di gravame).
Nonostante la estrema laconicità della motivazione della sentenza di appello, emerge tuttavia inequivocamente che i Giudici di appello hanno rilevato la carenza di interesse alla impugnazione del Concessionario del servizio per la riscossione, in quanto l'appellante avrebbe investito, con i motivi di gravame, esclusivamente una delle due autonome "rationes decidendi" della sentenza di prime cure. Il Giudice di appello ha quindi tratto da tale premessa la necessaria conseguenza in conformità al principio enunciato da questa Corte secondo cui "qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome e singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la omessa impugnazione di tutte le "rationes decidendi" rende inammissibili le censure relative alle singole ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime, quand'anche fondate, non potrebbero comunque condurre, stante la intervenuta definitività delle altre non impugnate, all'annullamento della decisione stessa " (cfr. Corte cass. SU 20.6.2007 n. 14297;
Corte cass. SU 23.12.2009 n. 27210).
Diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente principale, è rimasta dunque estranea alla pronuncia della CTR la questione relativa al requisito di "specificità" dei motivi di gravame (ex art. 342 c.p.c. e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53), che attiene al differente profilo della idoneità delle censure prospettate ad individuare con esattezza le statuizioni della decisione di primo grado che si intendono sottoporre a critica e di consentire al Giudice del gravame di definire il "thema controversum" in relazione al "quantum appellatum", attraverso il collegamento che viene ad essere istituito tra l'argomento critico svolto nel motivo di gravame e l'argomento -criticato- in quanto assunto a base della "ratio decidendi" nella sentenza impugnata : nella specie l'atto di appello ha assolto pienamente a tale funzione, non avendo avuto alcuna incertezza il Giudice tributario ad individuare il "quantum devolutum". La CTR ha infatti ritenuto che l'atto di appello veicolasse la impugnazione della statuizione della sentenza di primo grado che aveva ritenuto affetta da invalidità la cartella per omessa sottoscrizione, mentre non era stata impugnata l'altra autonoma "ratio decidendi" che annullava la cartella in quanto priva della indicazione del responsabile del procedimento amministrativo.
Trattasi all'evidenza di due distinti vizi di legittimità della cartella di pagamento, attinenti a requisiti formali dell'atto, che bene possono coesistere ovvero possono inficiare autonomamente l'atto, e che, ove dedotti dal contribuente con il