Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/06/2019, n. 16995

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/06/2019, n. 16995
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16995
Data del deposito : 25 giugno 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso 17443-2015 proposto da: M N, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA B.

TORTOLINI

34, presso lo studio dell'avvocato NICOLO' PAOLETTI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati G T, GIORGIO CONTI;
2019

- ricorrente -

1522

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE -

TERRITORIO

11210661002, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO SO presso i cui Uffici domicilia in ROMA,

ALLA VIA DEI PORTOGHESI

12, ope legis;
- contrari corrente - avverso la sentenza n. 716/2014 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 28/02/2015 r.g.n. 1125/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/04/2019 dal Consigliere Dott. L T;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. A C, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato G T. Udienza del 17 aprile 2019 - Aula B n. 5 del ruolo - RG n. 17443/15 Presidente: Napoletano - Relatore: T F D C 1. La sentenza attualmente impugnata (depositata il 28 febbraio 2015) respinge l'appello proposto da N M avverso la sentenza n. 272/11 del Tribunale di Venezia e, per l'effetto, conferma tale sentenza, di rigetto del ricorso del M nei confronti dell'Agenzia del Territorio (poi incorporata ex lega dall'Agenzia delle Entrate) avverso la risoluzione del proprio rapporto di lavoro disposta dall'Agenzia stessa il 15 gennaio 2009, fondata sul raggiungimento dell'anzianità contributiva massima di 40 anni di anzianità contributiva ex art. 72, comma 11, del d.l. n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008. La Corte d'appello di Venezia perviene alla suddetta conclusione sulla base di seguenti principali argomenti: a) cui non essendo stato specificamente contestato dal ricorrente l'avvenuto raggiungimento dell'anzianità massima contributiva di 40 anni all'epoca dell'intimato recesso, tale dato deve ritenersi pacificamente acquisito al processo;
b) è anche pacifico che alla data di risoluzione del rapporto il M aveva un'età anagrafica di 62 anni e 4 mesi e che avrebbe compiuto i 65 anni di età nel settembre 2011;
c) pertanto, non poteva applicarsi nei suoi confronti l'istituto del trattenimento in servizio per un biennio oltre il 65esimo anno di età previsto dal comma 8 dell'art. 72 del d.l. n. 112 del 2008 cit., visto che il ricorrente non è mai stato destinatario di un provvedimento di trattenimento in servizio del suddetto tipo;
d) è quindi corretto il provvedimento dell'Amministrazione di rigetto della domanda di trattenimento in servizio, dato il difetto del requisito anagrafico e l'Amministrazione ha legittimamente esercitato la propria facoltà di risoluzione del rapporto concessa dal comma 11 dell'art. 72 cit.;
e) nei confronti del ricorrente deve trovare applicazione il comma 10 dell'art. 72 cit., secondo cui "I trattenimenti in servizio già autorizzati con effetto a decorrere dal 10 gennaio 2010 decadono ed i dipendenti interessati al i trattenimento sono tenuti a presentare una nuova istanza nei termini di cui al comma 7";
f) non si ravvisa alcuna violazione dei principi di buona fede e correttezza, né la risoluzione richiedeva una motivazione ulteriore rispetto alla sommaria indicazione delle condizioni previste dal comma 11 cit. e al richiamo al comunicato dell'Agenzia n. 22 dell'11 dicembre 2008;
g) destituito di fondamento è l'assunto dell'inapplicabilità dell'art. 72, comma 11 cit., ai dirigenti, visto che la norma indica specificamente le categorie di personale che sono eccettuate;

2. Il ricorso di N M, illustrato da memoria, domanda la cassazione della sentenza per sette motivi;
resiste, con controricorso, l'Agenzia delle Entrate - Territorio, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato. RAGIONI DELLA DECISIONE I - Sintesi dei motivi di ricorso 1. Il ricorso è articolato in sette motivi.

1.1. Con il primo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., violazione dell'art. 2697 cod. civ., in quanto avendo il ricorrente impugnato la risoluzione del rapporto di lavoro per insussistenza dei relativi presupposti di legge, l'onere della prova della sussistenza di tali presupposti incombeva all'Agenzia del Territorio, diversamente da quanto affermato dalla Corte d'appello.

1.2. Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., violazione dell'art. 115 cod. proc. civ., dell'art. 72, comma 11, del d.l. n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008, perché la Corte territoriale non ha esaminato la certificazione INPDAP - non contestata - dalla quale risultava che il ricorrente al momento della risoluzione del rapporto aveva solo 39 anni di anzianità contributiva e non 40 come ha sempre affermato la Corte d'appello.

1.3. Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., violazione dell'art. 72, comma 11, del d.l. n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008, per inapplicabilità della risoluzione al personale dirigenziale prima della modifica del testo dell'anzidetta disposizione ad opera dell'art. 17, comma 35-novies, del d.l. 1 luglio 2009, n. 78 che introdotto il nuovo testo del comma 11 dell'art 72 cit., nel quale alle parole ... "il rapporto lavoro" sono state aggiunte le parole "e il contralto individuale, anche del personale dirigenziale". Tale innovazione normativa è successiva ai fatti di causa e quindi non applicabile nella specie.

1.4. Con il quarto motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., violazione dell'art. 72, commi 7, 8 e 10, del d.l. n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008 e contraddittorietà, sostenendosi che alla data di entrata in vigore del d.l. n. 112 del 2008 - e cioè alla data del 25 giugno 2008 - il trattenimento in servizio del ricorrente era già operativo in quanto con contratto in data 6 dicembre 2007 era stato conferito al M, dirigente di seconda fascia l'incarico di Responsabile dell'Area Risorse Umane della Direzione Regionale del Veneto a decorrere dall'i gennaio 2008 e sino al 31 dicembre 2010. La Corte d'appello del tutto contraddittoriamente ha affermato che al ricorrente si applicherebbe il comma 10 dell'art. 72 cit. e non il comma 8, mentre è proprio il comma 8 a doversi applicare, visto che esso stabilisce che: "Sono fatti salvi i trattenimenti in servizio in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e quelli disposti con riferimento alle domande di trattenimento presentate nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto".
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