Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/04/2003, n. 5836

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/04/2003, n. 5836
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5836
Data del deposito : 12 aprile 2003
Fonte ufficiale :

Testo completo

05836/ 03 Aula B I TALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: ogg.previdenza Dott. V M Presidente R.G.11003/00 F L Consigliere De Rep. " M P D V "I Cron. 12871 "1 Francesco A.Maiorano 11 "1 A D R Ud. 4/7/2002 E " 13/2/2003 ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro- tempore,elett.dom.in Roma, via dei Portoghesi n.12 presso l'Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende ex lege; RICORRENTE 3298

CONTRO

MARIA GRAZIA SATO,quale tutrice di A C; INTIMATA per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Napoli in data 8 febbraio 2000,n.643 (R.G.N.45341/1996); 1 udita, nella pubblica udienza tenutasi il giorno 4/7/2002,la relazione della causa svolta dal Cons.Dr.Mario Putaturo Donati Viscido; udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sost.Proc.Gen.Dr. U D A che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 5 giugno 1996 il Pretore del lavoro di S.Maria Capua Vetere rigettava la domanda con cui Maria Grazia Sabbato, nella qualità di tutrice di A C, aveva chiesto la condanna del Ministero dell'Interno al pagamento della rivalutazione monetaria e degli interessi sui ratei di pensione di inabilità e di indennità di accompagnamento erogati in ritardo. La decisione,su appello della ricorrente, veniva riformata dal sentenza dell'8 febbraio di Napoli che,conTribunale alla corresponsione della 2000, condannava il Ministero rivalutazione monetaria e degli interessi legali sui ratei della accompagnamento, con decorrenza dal 120° giorno indennità di riconoscimento della prestazione, ossia dal 1° successivo al ottobre 1987 sino al pagamento tardivo, oltre ulteriori interessi e rivalutazione monetaria da tale data all'effettivo soddisfo sul solo importo maturato a titolo di rivalutazione monetaria. Il Ministero dell'Interno ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi.L'intimata non si è costituita. La Corte, dopo la deliberato, nella stessadiscussione della causa, ha seduta, la 2 sentenza in camera di consiglio, ai sensi degli artt.379 e 370 c.p.c..Si è successivamente riconvocata, nella sua originaria composizione, nella camera di consiglio del 13 febbr 2003 MOTIVI DELLA DECISIONE Con i primi due motivi, denunciandosi violazione dell'art.1194 c.c. nonché motivazione insufficiente e/o contraddittoria, ai sensi dell'art.360 nn.3 e 5 c.p.c.,si deduce che il Tribunale, nel riformare la pronuncia pretorile, non ha considerato che l'accettazione del pagamento con l'imputazione effettuata dal debitore al capitale, invece che agli accessori, ha comportato contestuale accettazione della imputazione effettuata con il suddetto pagamento. Nella specie è pacifica la corresponsione di somme imputate al solo capitale, ai sensi degli artt.55 e 63 della Stato, mentre, quanto al consenso del di legge di Contabilità riferimento sempre alla detta normativa creditore, occorre far prevedente la sottoscrizione dagli interessati per quietanza dei titoli di spesa, all'atto del pagamento. In altro aspetto il giudice di appello avrebbe dovuto rilevare che la normativa di Contabilità di Stato costituisce ius specialis rispetto alla normativa di diritto comune per cui,stanti le specifiche modalità di formazione del titolo pubblico di spesa l'altro prevedono - che tra l'indicazione dell'oggetto e dell'importo - non poteva il destinatario immutare in via unilaterale il titolo di pagamento.E comunque, sul punto,stanti le particolarità delle modalità di formazione dei titoli pubblici di spesa e,quindi, del pagamento degli stessi,non può non richiamarsi una prassi difforme rispetto 3 alla regola stabilita dall'art.1194 C.C. del previo consenso del creditore per la quale ai fini della imputazione al capitale anziché agli accessori nella formazione del titolo pubblico di spesa non sarebbe nemmeno richiesto il consenso del creditore. I due motivi, da esaminarsi congiuntamente per connessione delle censure, vanno rigettati perché infondati. L'obbligo del debitore di rilasciare ricevuta degli assegni tratti dall'amministrazione sull'istituto incaricato del servizio di tesoreria (artt.55,63 e 67 r.d. 18 novembre 1923,n.2440) e di quietanzare gli altri titoli di spesa (art.421 r.d. 23 maggio come la circostanza che la dichiarazione di1924, n.827),così ricevuta estingua il debito dell'amministrazione lasciano, infatti, impregiudicato il problema dell'imputazione. Anche se 1'imputazione fosse eventualmente specificata nel titolo di spesa il cui contenuto peraltro non è trascritto in ricorso per - cui la relativa censura presenta profili di inammissibilità per violazione del principio di autosufficienza di tale mezzo di impugnazione non può da tale sola circostanza desumersi accettata l'imputazione dall'assistito il quale è interessato anzitutto a riscuotere somme comunque destinate a soddisfare quelle esigenze primarie sottostanti alle previdenze assistenziali riconosciute dal Ministero. Infine, la dedotta "prassi derogatoria" all'art. 1194 C.C. costituisce circostanza di fatto inammissibilmente prospettata per la prima volta in cassazione.E' noto, d'altra parte, che la prassi amministrativa, a differenza degli usi costituenti fonte di diritto, non ha efficacia erga omnes e non ha vero carattere di generalità, limitandosi a connotare in comportamento di fatto dei singoli uffici nei rapporti interni e essere tuttavia accompagnata dalla con il pubblico, senza doverosità (Cass., 11 novembre convinzione della sua 1999, n.12507;27 dicembre 1975, n.4231). Con i motivi terzo e quarto, denunciandosi violazione e/o falsa applicazione dell'art.429 c.p.c. nonché motivazione omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria su un punto decisivo della controversia, ai sensi dell'art.360 nn.3 e 5 c.p.c., si censura l'impugnata sentenza per avere calcolato sulla rivalutazione ulteriori interessi e rivalutazione, senza considerare che, in base all'orientamento più recente espresso dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione (sentenza n.680 del 1995) e del Consiglio di n.3 Stato (Adunanza Plenaria, sentenza del 1998),la rivalutazione parte integrante del credito per capitale non costituisce trattandosi di "tecnica liquidatoria del danno per ritardato il parallelismo pagamento" e che, dall'altro, è venuto meno il meccanismo della scala mobile e nell'ordinamento tra disp.att. c.p.c.).Në £1 rivalutazione (artt.429 c.p.c. e 150 credito da svalutazione assume autonomo rilievo come si desume, con particolare riferimento al credito previdenziale, dalla norma di cui all'art.16,6° comma, della legge n.412 del 1998 con la quale il definitivamente attratto nella credito da svalutazione viene accessori, al pari del credito per disciplina degli solo quale "maggior danno" e per la parteinteressi, rilevando eccedente il saggio legale di interesse. In tal profilo, ad 5 ulteriormente rimarcare la stretta connessione tra i crediti per e danno daaccessori costituiti dagli interessi di mora svalutazione,va richiamata la nuova disciplina di cui all'art.1284 c.c. per la quale la determinazione del saggio legale di interessi è stabilita di anno in anno con decreto del Ministero del Tesoro sulla scorta di una serie di parametri tra i quali il tasso di inflazione registrato nell'anno precedente (art.1 legge n.353 del · art.2,185° comma, legge n.662 del 1996).1990 - Entrambi i motivi, da esaminarsi congiuntamente, vanno rigettati perché infondati. Poiché il Tribunale ha accertato in fatto che i crediti dell'assistita erano maturati in epoca precedente all'entrata in vigore delle leggi n.412 del 1991 e n.724 del 1994, che hanno introdotto per tali crediti il divieto di cumulo fra interessi e rivalutazione, deve farsi applicazione esclusivamente del regime giuridico dettato dal terzo comma dell'art.429 c.p.c. (esteso ai crediti previdenziali da C.Cost. n.156 del 1991 e ai crediti assistenziali da C.Cost. n. 196 del 1993). Tale regime, secondo la prevalente della giurisprudenza indicizzazione idoneo ad un meccanismo di Corte, contempla pregiudizio del creditore per il ritardo eliminare il nell'adempimento, del tutto svincolato dall'ambito dei principi del risarcimento del danno da mora (art.1224 c.c.) diversamente da - quanto è stato successivamente realizzato con le leggi su indicate (tra le tante, Cass.14 agosto 1999, n.8669;26 luglio 2000,n.9825;Cass., Sez. Un., 29 gennaio 2001, n.38) per cui la rivalutazione del credito non è tecnicamente un "accessorio", ma lo stesso credito accresciuto nell'importo determinato ai sensi dell'art.152 disp.att.c.p.c.,con riferimento al momento del pagamento, mentre gli interessi legali compensano il creditore per il periodo in cui non ha avuto a disposizione la somma che avrebbe dovuto progressivamentepatrimonio, come entrare nel suo di rivalutazione (Cass., S.U., n.38 incrementata dal meccanismo /2001 cit.). Pertanto il pagamento dell'importo originariamente dovuto, senza rivalutazione, concreta puramente e semplicemente adempimento parziale (del "capitale"), sicchè la somma non pagata (corrispondente alla rivalutazione) deve essere ulteriormente rivalutata con riferimento al momento della decisione. Tale rivalutazione non può riguardare anche l'importo degli interessi maturati fino alla data del pagamento, atteso che essi non fanno parte del capitale;
né su tali interessi sono dovuti, stante il divieto posto dall'art.1283 c.c.,gli ulteriori interessi maturati nel periodo successivo (Cass.,S.U.,22 dicembre 1994,n.11048;
Cass.,7 luglio 1997,n.61127;21 maggio 2002,n.1511);4 settembre 2002, n.12869;vedi anche Cass., Sez.Un., 25 luglio 2002, n.10955). Siffatti principi sono stati puntualmente applicati dal Tribunale di Napoli il cui giudizio è quindi esente da censure nel profilo logico e giuridico. Il ricorso deve perciò essere rigettato. 7 Nulla per le spese del presente giudizio, ai sensi dell'art.152 disp.att. c.p.c.

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