Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 13/05/2022, n. 15324

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 13/05/2022, n. 15324
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15324
Data del deposito : 13 maggio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 32171/2019 R.G. proposto da Azienda Etruria Società Agricola s.r.I., in persona del legale rapp.te p.t., elett.te domiciliato in Roma, alla via Condotti n. 91, presso lo studio dell'avv. G D T da cui è rapp.to e difeso come da procura in calce al ricorso

- ricorrente -

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., elett.te domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende, ope legis,

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1832/7/19 della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, depositata il 27 marzo 2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2 marzo 2022 dalla dott.ssa Milena d'Orlano;

RITENUTO CHE:

1. con sentenza n. 1832/7/19, depositata il 27 marzo 2019 la Commissione Tributaria Regionale del Lazio accoglieva l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate, in riforma della sentenza n. 11169/7/17 della Commissione Tributaria Provinciale di Roma, con condanna al pagamento delle spese di lite;

2. il giudizio aveva ad oggetto l'impugnazione di un avviso di liquidazione, notificato in data 25-9-2014, con cui l'Agenzia delle Entrate di Roma aveva provveduto alla revoca delle agevolazioni fiscali di cui alla I. n. 604 del 1954, concesse alla società contribuente all'atto del rogito per l'acquisto di porzioni di terreni agricoli nel Comune di Orbetello in data 2-10-2008, in quanto, pur avendo dichiarato il possesso dei requisiti richiesti in conseguenza della qualità di coltivatore diretto in capo ad uno dei componenti del Consiglio di amministrazione, non aveva prodotto, nel termine dei tre anni successivi, la necessaria certificazione dell'Ispettorato provinciale agrario;

3. la Commissione di primo grado aveva accolto il ricorso ritenendo che fosse maturata la eccepita decadenza ai sensi dell'art. 76, comma 2, del d.P.R. n. 131 del 1986;
, 4. la CTR aveva accolto l'appello dell'Ufficio rilevando che nella specie, dovendo trovare applicazione il termine concesso al contribuente ai sensi dell'art. 4 della I. n. 604 del 1954 per presentare il certificato definitivo, elevato da uno a tre anni dall'art. 2, comma 1, del d.l. n. 542 del 1996, l'avviso di liquidazione doveva ritenersi tempestivo, decorrendo il termine di decadenza di cui all'art. 76, comma 2, del d.P.R. n. 131 del 1986 solo dalla scadenza del primo, e che, all'inutile decorso dello stesso conseguiva la perdita definitiva del beneficio, permanendo la necessità di documentare il possesso del requisito mediante la presentazione della certificazione dell'Ispettorato provinciale agrario;

5. avverso la sentenza di appello, la società contribuente proponeva ricorso per cassazione, consegnato per la notifica il 21 ottobre 2019, affidato a cinque motivi;
l'Agenzia si costituiva con controricorso.

CONSIDERATO CHE:

1. con il primo motivo di ricorso, la contribuente censurava la sentenza impugnata, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 2,3,4 e 5 della I. n. 604 del 1954 e dell'art. 76, comma 2 del d.P.R. n. 131 del 1986, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per aver escluso la decorrenza del termine di decadenza dalla data di registrazione dell'atto, rilevando di non aver presentato alcuna attestazione provvisoria, ai sensi dell'art. 4 della I. 604 cit., sicché la fattispecie doveva ritenersi regolata dall'art. 5 della stessa legge;

2. con il secondo motivo deduceva un omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., che individuava nella richiesta di accertamento del possesso dello status di coltivatore diretto in capo alla società;

3. con il terzo motivo deduceva la violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 4-bis, del d.l. n. 194 del 2009, conv. dalla I. n. 25 del 2010, nonché dell'art. 3 del d.lgs. n. 472 del 1997, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. nella parte in cui la CTR aveva escluso la possibilità di una applicazione retroattiva della disciplina più favorevole che aveva escluso la necessità della presentazione della
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