Cass. civ., SS.UU., sentenza 10/08/1999, n. 581
Sentenza
10 agosto 1999
Sentenza
10 agosto 1999
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Massime • 1
I lavoratori addetti ai totalizzatori degli ippodromi e alla ricezione delle scommesse presso le sale da corsa e le agenzie ippiche - elencati, insieme ad altri prestatori d'opera che esercitano analoga attività nel settore dello spettacolo, nell'art. 3 D. lgs. c.p.s. n. 708 del 1947, introdotto dalla legge di ratifica n. 2388 del 1952 e poi sostituito dai d.P.R. n. 669 del 1983 e n. 1006 del 1986 - hanno diritto di ricevere in caso di malattia, a norma degli artt. 2, 12, 13 e 14 D. lgs. c.p.s. citato, sia le prestazioni sanitarie, sia l'indennità giornaliera in luogo della retribuzione (rispettivamente dal Servizio Sanitario Nazionale e dall'Inps), senza che rilevi, ai fini della erogazione dell'indennità economica, la riforma sanitaria attuata con la legge n. 833 del 1978; le imprese che occupano tali lavoratori sono tenute, pertanto, a versare all'Inps, a norma dell'art. 76 legge n. 833-78 citata, e a decorrere dal giorno di entrata in vigore dei citati d.P.R. n 669/83 e 1006/86 (in relazione ai lavoratori in essi contemplati), tutti i corrispondenti contributi di malattia, ivi compresi quelli concernenti le prestazioni sanitarie erogate dal Servizio Sanitario Nazionale.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Manfredo Grossi - Presidente di Sez.-
ff. di Primo Presidente
" Francesco Amirante - Presidente di Sez.-
" Gaetano Garofalo - Consigliere -
" AS Genghini "
" Giuseppe Ianniruberto "
" MA NA "
" Francesco Cristarella NO "
" Giovanni Prestipino " Rel.
" Erminio Ravagnani "
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso n. 15512/96 proposto da ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elett.te dom.to in Roma, Via della Frezza n. 17, presso l'Avvocatura centrale dell'Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli Avv. Aldo Bartoli e Leonardo Lironcurti per procura speciale in calce al ricorso.
- Ricorrente -
contro
UG AS e GI AN, elett.te dom.ti in Roma, Via Dardanelli n. 23, presso lo studio dell'Avv. Aldo Simoncini, che unitamente all'Avv. Andrea Ghezzani li rappresenta e difende per procura speciale a margine del controricorso.
- Controricorrenti -
e sul secondo ricorso n. 1347/96 proposto da UG AS e GI AN, come sopra elettivamente domiciliati e rappresentati. contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE.
- Intimato -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Livorno n. 138 del 25.3.1995 (R.G. n. 3194/94). Sentita nella pubblica udienza del 18.3.1999 la relazione della causa svolta dal Consigliere Relatore Dott. Giovanni Prestipino;
Sentito l'Avv. Fonzo (per delega) per l'INPS;
Udito il P.M., nella persona del Dott. Giovanni Lo Cascio, Avvocato Generale presso la Corte Suprema di Cassazione, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale e per il rigetto di quello incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso dell'11 giugno 1993 AS UG e AN GI, soci della s.n.c. Agenzia Ippica, proponevano opposizione avverso due ordinanze ingiunzione, entrambe emesse il 22 marzo 1993, con le quali l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale aveva loro ingiunto di pagare la somma di L. 347.200 ciascuno, a titolo di sanzione amministrativa per omesso versamento di contributi relativi all'assistenza malattia, alla tutela delle lavoratrici madri e alla GESCAL, riguardo al periodo 1 marzo 1987-31 marzo 1988, e convenivano il suddetto Istituto davanti al Pretore del lavoro di Livorno, chiedendo che le due ordinanze ingiunzione fossero disapplicate o annullate.
A sostegno dell'opposizione i ricorrenti deducevano, in via preliminare, che fra le parti era pendente un altro giudizio, di opposizione a un decreto ingiuntivo chiesto dall'INPS, nel quale era stato da essi contestato il diritto dell'Istituto a pretendere il versamento dei contributi previdenziali oggetto della sanzione amministrativa e, nel merito, chiedevano che fosse dichiarata l'illegittimità delle ordinanze ingiunzione.
Costituitosi in entrambi i giudizi, l'INPS contestava la fondatezza delle opposizioni, di cui chiedeva il rigetto.
Riunite le cause, con sentenza del 31 gennaio 1994 il Pretore rigettava le opposizioni, ma questa decisione, impugnata dall'INPS, veniva riformata dal Tribunale di Livorno con sentenza del 25 marzo 1995, con la quale veniva dichiarato che "nulla era dovuto all'INPS per i titoli di cui è causa".
Il Tribunale, rilevato che le sanzioni amministrative attenevano al mancato versamento di contributi previdenziali relativi all'attività lavorativa esercitata per conto della agenzia ippica, della quale erano contitolari (in qualità di soci) l'UG e il GI, da prestatori d'opera "non subordinati" - inclusi dai d.p.r. 10 agosto 1983 n. 669 e 22 luglio 1986 n. 1006 nell'elenco degli iscritti all'AL di cui all'art. 3 d.lgs.c.p.s. 16 luglio 1947 n. 708 - osservava che lo scopo perseguito dal legislatore era stato solamente quello di estendere ai suddetti prestatori d'opera, con i d.p.r. sopra indicati, la tutela previdenziale e non l'assicurazione contro le malattie, essendo la relativa funzione, dopo l'entrata in vigore della legge n. 833 del 1978, ormai svolta dal Servizio Sanitario Nazionale.
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'INPS, che ha dedotto un unico motivo.
Hanno resistito con controricorso l'UG e il GI, i quali hanno proposto ricorso incidentale, articolato in un unico motivo. I ricorsi sono stati rimessi dal Primo Presidente a queste Sezioni Unite, ai sensi dell'art. 374, secondo comma, c.p.c., per la composizione del contrasto sorto all'interno della Sezione Lavoro della Corte sulla interpretazione delle disposizioni di legge applicabili alla materia.
L'INPS ha depositato una memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente disposta, trattandosi di impugnazioni contro la stessa sentenza e ai sensi dell'art. 335 c.p.c., la riunione dei ricorsi e, in ordine logico, deve essere con priorità esaminato il ricorso incidentale.
Con l'unico motivo di tale ricorso incidentale sostengono l'UG e il GI che "l'ordinanza ingiunzione non poteva essere emessa in una situazione giuridica di contenzioso", dato che, "in presenza di una sentenza di appello esecutiva, ancorché non definitiva, non si può legittimamente configurare l'obbligo del versamento dei contributi". Questo motivo, attesa la sua genericità, è inammissibile.
Anche a voler ammettere che con le espressioni sopra riportate i ricorrenti incidentali abbiano inteso fare riferimento alle difese formulate negli atti di opposizione alle due ordinanze ingiunzione - quando avevano preliminarmente rilevato che fra le parti, oltre al presente, era pendente un altro giudizio, nel quale era in contestazione il diritto dell'INPS ad ottenere il pagamento dei contributi previdenziali di malattia - tuttavia i medesimi ricorrenti incidentali ne' hanno formulato una specifica censura avverso l'operato del Tribunale ne' hanno fornito alcuna concreta indicazione circa l'esistenza dell'altro giudizio e la relativa conclusione (essendosi limitati a menzionare "la presenza di una sentenza di appello esecutiva" senza nemmeno precisarne gli estremi). Ne deriva che le considerazioni esposte, essendo del tutto generiche, non possono formare oggetto di valutazione da parte della Corte.
Ciò posto, passando all'esame del ricorso principale, con l'unico motivo l'INPS denuncia la violazione dei d.p.r. 10 agosto 1983 n.669 e 22 luglio 1986 n. 1006 e, nel richiamare integralmente le argomentazioni svolte in una pronuncia emanata da questa Corte (quella n. 10993 del 1994), sostiene che in base ai due suddetti d.p.r. l'obbligo di iscrizione all'AL, per gli addetti ai totalizzatori che operano presso le agenzie ippiche, ha comportato l'assicurazione contro le malattie, la cui gestione, dopo la riforma introdotta con l'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale, è stata assegnata ad esso Istituto a prescindere dal tipo di rapporto di lavoro (autonomo o subordinato) instaurato dalle imprese con i singoli prestatori d'opera;
con la conseguenza che l'UG e il GI, quali titolari di un'impresa che utilizza lavoratori addetti alla ricezione delle scommesse collegate alle corse dei cavalli, erano tenuti al pagamento di tutti i contributi di malattia. In relazione alla censura dedotta e nei termini che saranno fra breve indicati (v. il punto I) il motivo è fondato.
I. Va preliminarmente rilevato, conformemente a quanto è stato esposto in narrativa, che le due ordinanze ingiunzione erano state emesse nei confronti dell'UG e del GI in relazione all'omesso versamento di contributi dagli stessi dovuti per assistenza malattia, tutela delle lavoratrici madri e GESCAL (Gestione Case Lavoratori). Va pure ricordato che il Tribunale, nel riformare la sentenza emessa dal primo giudice e nell'accogliere le opposizioni proposte dall'UG e dal GI, ha dichiarato che "nulla era dovuto all'INPS per i titoli per cui è causa".
Orbene, da tale pronuncia, priva di qualsiasi altra precisazione, risulta chiaro il riferimento all'intero ammontare delle due ordinanze ingiunzione (e, quindi, a tutti e tre i titoli), mentre l'Istituto previdenziale, con il ricorso per cassazione, si è limitato a censurare la decisione impugnata solamente sul punto in cui è stato escluso che fossero dovuti i contributi di malattia. Ne deriva che la Corte può prendere in esame solamente la questione relativa alla legittimità delle due ordinanze ingiunzione per la parte in cui è in discussione l'obbligo dei resistenti di pagare i contributi di malattia, mentre deve ritenersi ormai incontrovertibile la decisione del giudice di appello collegata ai contributi dovuti per gli altri due titoli.
II. La questione che forma oggetto di questo giudizio concerne l'esistenza, affermata dall'INPS e contestata dai titolari delle agenzie ippiche e dai gestori degli ippodromi e dei cinodromi, dell'obbligo che grava su tali soggetti di versare all'INPS i contributi previdenziali inerenti alle prestazioni sanitarie (generiche, specialistiche, ecc.) e all'indennità economica che vengono elargite, in caso di malattia, ai lavoratori addetti alla ricezione delle scommesse (e che prestano la loro opera, appunto, presso gli ippodromi e i cinodromi nonché presso le sale da corsa e le agenzie ippiche), riguardo ai quali dai d.p.r. 10 agosto 1983 n.669 e 22 luglio 1986 n. 1006 è stata disposta l'iscrizione all'AL. E questa divergenza di vedute, che è oggetto nel presente giudizio di accesa disputa fra le parti, riflette il contrasto che si è manifestato all'interno della Sezione Lavoro della Corte - e che ha dato luogo a questo intervento delle Sezioni Unite - sulla interpretazione delle disposizioni, di legge e di regolamento, emanate dal legislatore per disciplinare la materia, essendo stato in alcune sentenze sostenuto che le imprese sono tenute a corrispondere all'INPS tutti i contributi di malattia, ivi compresi quelli c.d. sociali, mentre in altre pronunce è stato affermato il contrario.
Peraltro, prima di esporre i termini di tale contrasto, ai fini della decisione è necessario riportare il contenuto sia delle disposizioni direttamente riguardanti i lavoratori per cui è causa (come si è detto, addetti ai totalizzatori