Cass. pen., sez. III, sentenza 02/03/2022, n. 07284
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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: CORRADO LINDA nato a FIRENZE il 06/07/1969 CORRADO ELIO LUIGI nato a SUPERSANO il 19/11/1948 avverso la sentenza del 21/12/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO M S;lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore S T che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi;lette le conclusioni dell'Avv. S L: "Accoglimento del ricorso". RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Firenze con decisione del 21 dicembre 2020 ha dichiarato inammissibile l'appello di C L e C E avverso la sentenza del Tribunale di Firenze del 14 giugno 2016 che aveva dichiarato di non doversi procedere nei loro confronti per essere i reati loro ascritti estinti per prescrizione (entrambi: art. 44, lett. B, d.P.R. 380/2001, art. 44 lett. B;solo C L: Art. 337 e 336 cod. pen.). 2. Ricorrono in cassazione C L e C E deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p. 2. 1. Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, relativamente alla dichiarazione di inammissibilità dell'appello. I ricorrenti avevano prodotto atti dai quali era possibile desumere la loro innocenza: la sentenza della Cassazione, n. 27945/2009 e l'ordinanza del Tribunale del riesame del 27 novembre 2009;la sentenza del TAR Toscana n. 1540 del 2014. Nessun atto di diffida era stato mai notificato alla proprietaria L C, dal Comune di Signa. I lavori erano legittimamente in corso. L'ordinanza di sospensione dei lavori era scaduta e le modeste opere di rifinitura erano state regolarmente eseguite, le stesse non potevano neanche considerarsi attività penalmente rilevanti. 2. 2. Violazione di legge (art. 108 cod. proc. pen.;art. 388 cod. pen., art. 121, 129 cod. proc. pen.). Il tribunale non ha mai risposto alle plurime istanze degli imputati;l'omessa considerazione di una memoria costituisce violazione dei diritti di difesa. Il tribunale ha negato reiteratamente i termini a difesa, violando in tal modo palesemente i diritti degli imputati. i 2. 3. Violazione di legge (art. 31 e 44 d.P.R. 309/2001). L'estinzione per prescrizione dei reati edilizi comportava in ogni caso la dichiarazione di revoca dell'ordine di demolizione, emesso dal responsabile del Comune di Signa il 28 marzo 2008. 2. 4. Violazione di legge (art. 45 d.P.R. 308/2001). I fatti sono meglio descritti nella sentenza numero 1590/2014 e al punto 7 del ricorso in cassazione. Nell'anno 2003 dopo un incendio, che aveva distrutto due strutture in legno e metallo, la ricorrente aveva provveduto alla loro manutenzione e ad accorpare le due strutture, senza aumento di volume o modifica della sagoma. Tale intervento era oggetto di accertamento in conformità, ma il Comune non si era mai espresso. Il TAR, adito, dichiarava che non vi era alcun provvedimento di diniego tacito o espresso per l'accertamento di conformità. Per questi fatti i due imputati sono stati citati in giudizio, pur nella presenza di numerosi documenti che dimostravano la loro assoluta innocenza;il Tribunale, quindi, erroneamente dichiarava prescritti i reati. Hanno chiesto quindi l'annullamento della sentenza impugnata. 2. 5. La Procura Generale della Cassazione, sostituto Procuratore Generale S T, ha chiesto di dichiararsi inammissibile il ricorso. 2. 6. Gli imputati hanno depositato memoria di replica alle conclusioni immotivate della Procura Generale, evidenziando come per la immediata assoluzione oltre alle prove testimoniali sussistevano i documenti da 1 a 18 (riallegati in sede di appello e al ricorso in cassazione) dai quali emergeva ictu oculi l'assoluta innocenza dei ricorrenti. La stessa Corte di Cassazione nel procedimento per il sequestro preventivo (sentenza n. 27945/2009) e il Tribunale del riesame accertavano che i lavori erano riferiti alla DIA e che nessun atto era mai stato notificato a L C, proprietaria. Lo stato dei luoghi era il medesimo "legittimato e sancito" nelle concessioni n. 46/96 e 298/01, oltre alla DIA citata. Le modeste opere di rifinitura erano state completate e, comunque, non potevano ritenersi penalmente rilevanti. Anche il TAR Toscana provvedeva a sospendere il procedimento amministrativo, in attesa di verificare le ipotesi di falso commessi dalla P.A. Non è dato comprendere come mai i giudici di merito hanno ritenuto la vicenda complessa, tanto da non poter pronunciare una sentenza di assoluzione. La vicenda in sede di misura cautelare e al TAR era, invece apparsa, "ictu oculi di facile soluzione".
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