Cass. civ., SS.UU., sentenza 17/01/2012, n. 530
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Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. V P - Primo Presidente f.f. -
Dott. R L A - Presidente di sez. -
Dott. S S - Consigliere -
Dott. I A - Consigliere -
Dott. M V - Consigliere -
Dott. V R - rel. Consigliere -
Dott. S A - Consigliere -
Dott. T F - Consigliere -
Dott. V B - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 24499/2010 proposto da:
PROVINCIA DI FROSINONE, in persona del legale rappresentante pro empore, elettivamente domiciliata 874 in ROMA, PIAZZA MAZZINI 27, presso lo studio dell'avvocato M F, rappresentata e difesa dall'avvocato S F M, per delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
D M, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA A. FRIGGERI 13, presso lo studio dell'avvocato R M G, rappresentato e difeso dall'avvocato M M, per delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 8941/2009 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 04/03/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/11/2011 dal Consigliere Dott. R V;
uditi gli avvocati F M SPIRITO, Maria MINOTTI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. IANNELLI Domenico, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso (A.G.A.).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Mauro Desiato conveniva, davanti al tribunale di Frosinone in funzione di giudice del lavoro, la Provincia di Frosinone chiedendone la condanna al pagamento dell'indennità premio di fine servizio, maturata con riferimento al rapporto di lavoro a tempo determinato intercorso fra le parti dal 12.1.1979 al 31.5.1985.
La Provincia, costituitasi, contestava la fondatezza della domanda. Il tribunale, con sentenza del 21.1.2005, dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario.
A diversa conclusione perveniva la Corte d'Appello che, con sentenza del 4.3.2010, accoglieva l'appello proposto dal Desiato dichiarando la giurisdizione del giudice ordinario, davanti al quale rimetteva le parti ai sensi dell'art. 353 c.p.c.. Ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi illustrati da memoria la Provincia di Frosinone.
Resiste con controricorso il Desiato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente denuncia l'erroneità della sentenza impugnata per avere riconosciuto il carattere previdenziale dell'indennità di fine servizio dovuta ai dipendenti degli Enti locali.
Con il secondo motivo denuncia che le questioni attinenti al rapporto di impiego ante 30.6.1998 sono rimaste nell'attribuzione del giudice amministrativo ed andavano proposte, a pena di decadenza, entro il 15.9.2000;
con la conseguente preclusione dalla possibilità di conservare gli effetti sostanziali e processuali della domanda originariamente proposta.
I motivi, per l'intima connessione delle censure con gli stessi proposte, sono esaminati congiuntamente.
Gli stessi sono fondati per le ragioni e nei termini che seguono. IL D.Lgs.C.P.S. 4 aprile 1947, n. 207-Trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato-nell'art. 9, comma 1, per quanto interessa, dispone che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in caso di cessazione del rapporto di impiego, al personale assunto con una qualsiasi delle qualifiche previste dal R.D.L. 4 febbraio 1937, n. 100, ed avente almeno un anno di servizio continuativo, è dovuta un'indennità commisurata ad una mensilità della sola retribuzione in godimento all'atto del licenziamento per ciascun anno di servizio o frazione di anno superiore a sei mesi". Il quarto ed ultimo comma della stessa norma, poi, limita tale diritto, stabilendo che "L'indennità non è dovuta nel caso di licenziamento per motivi disciplinari o di dimissioni volontarie o di passaggio in ruolo". Il D.Lgs. 5 febbraio 1948, n. 61-Trattamento giuridico ed economico del personale non di ruolo in servizio presso gli Enti pubblici locali, ora abrogato dal D.L. 25 giugno 2008, n.112, art. 24, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, estende, con l'art. 7, al personale non di ruolo degli enti
locali il trattamento previsto per il personale statale, disponendo in proposito, per ciò che interessa, che "il trattamento previsto per il personale non