Cass. civ., sez. I, sentenza 13/03/2020, n. 07150

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 13/03/2020, n. 07150
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 07150
Data del deposito : 13 marzo 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

o la seguente SENTENZA sul ricorso 14017/2014 proposto da: Corporazione dei Piloti del Porto di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Sallustio 9, presso lo studio dell'avvocato S B, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato B S, giusta procura in calce al ricorso

- ricorrente -

contro

Tirrena di Navigazione S.p.a. in Amministrazione Straordinaria, in persona dei Commissari Straordinari pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via San Sebastianello 6, presso lo studio dell'avvocato C R, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato V E, giusta procura a margine del controricorso

- controricorrente -

avverso il decreto n. 204/2014 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 07/05/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/12/2019 dal Consigliere V P;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale S A M, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato D D B con delega orale per il ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato E V per il controricorrente, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Roma ha respinto l'opposizione allo stato passivo della Tirrena di Navigazione S.p.a. in Amministrazione Straordinaria, proposta dalla Corporazione dei Piloti del Porto di Palermo avverso il decreto con cui il Giudice delegato aveva rigettato l'insinuazione al passivo del credito di C 1.800.000,00, col privilegio ex art. 552, n. 4, cod. nav., a titolo di compenso per le operazioni di salvataggio prestate alla M/n "Vincenzo Florio" (di cui proprietario e armatore era la Tirrenia di Navigazione S.p.a.) il giorno 30 maggio 2009. 2. Avverso detta decisione Corporazione dei Piloti del Porto di Palermo ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui Tirrena di Navigazione S.p.a. in Amministrazione Straordinaria ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 380-bisl cod. proc. civ.

3. Con ordinanza interlocutoria n. 12379/2019 questa Corte ha disposto rinvio a nuovo ruolo ai sensi dell'art. 375, comma 2, cod. proc. civ., per la trattazione del ricorso in pubblica udienza, in vista della quale entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 378 cod. proc. civ.

RAGIONI DELLA DECISIONE

4. Con il primo motivo di ricorso, rubricato «Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 11 e 5 Convenzione di Londra del 28 aprile 1989 sul Salvataggio e degli artt. 69 e 70 cod. nav.;
degli articoli 86, 87, 88, 92 cod. nav. - in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.;
illogica e contraddittoria motivazione», la ricorrente censura la decisione del Tribunale di aver sussunto le attività rese dai Piloti del porto di Palermo nell'ambito del contratto di pilotaggio (posto che il relativo servizio era obbligatorio nel porto di Palermo) piuttosto che nell'ambito del salvataggio di nave, senza considerare: che, «allorché i Piloti ebbero ad intervenire per prestare le proprie attività, in favore della motonave Vincenzo Florio, la stessa era in stato di pericolo e la Capitaneria di Porto di Palermo aveva assunto la direzione delle operazioni di soccorso della stessa motonave»;
che «gli articoli 11 e 5 della Convenzione di Londra sul Salvataggio, in coordinato disposto con gli articoli 69 e 70 cod. nav., scolpiscono la figura del soccorso sotto il coordinamento e/o su ordine della Pubblica Autorità»;
che «prima dell'intervento dei Piloti della Corporazione» vi era «lo stato di pericolo per la nave, poiché questa era in preda ad un incendio, del tutto ingovernabile, per l'avaria al timone e la mancanza di autopropulsione, e priva di equipaggio», laddove i presupposti del contratto di pilotaggio sono «che la nave sia nelle condizioni di manovrare, che sia dotata di un comandante e di un equipaggio e che non si trovi in stato di pericolo, ai sensi dell'art. 1 della Convenzione di Londra sul salvataggio».

5. Con il secondo mezzo, rubricato «Violazione e falsa applicazione dell'art. 1, Convenzione di Londra del 28 aprile 1989 sul Salvataggio;
dell'art. 92 cod. nav.;
dell'art. 125,

DPR

15 febbraio 1952 n. 328 (Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, parte marittima) - in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.;
motivazione apparente», si lamenta che il Tribunale avrebbe erroneamente considerato rientranti nelle normali attribuzioni dei piloti (piuttosto che nell'ambito del salvataggio di nave) «le attività consistite nell'esatto posizionamento dei pontoni distanziatori per permettere l'attracco della nave, in cooperazione col Nostromo del porto, e nel completo ormeggio della stessa» quando invece, a norma dell'art. 92, comma 2, cod. nav., «nelle località dove il pilotaggio è obbligatorio, il pilota deve prestare la sua opera fino a quando la nave sia giunta fuori della zona di cui all'art. 87, o sia ormeggiata nel luogo ad essa assegnato» e, a norma dell'art. 125, comma 2, Reg. nav. mar., «mancando il battello degli ormeggiatori, i piloti possono prestare la propria opera per l'ormeggio della nave, quando ne siano richiesti dal comandante della medesima e che in questo caso è dovuto il compenso previsto per gli ormeggiatori».

6. Con il terzo motivo, rubricato «Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 12 e 15 Convenzione di Londra sul Salvataggio del 1989 - in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.;
motivazione apparente o insufficiente», la ricorrente deduce che il Tribunale, avendo (sia pure erroneamente) escluso che i Piloti avessero compiuto attività di salvataggio, «non avrebbe potuto estendere la sua indagine all'ulteriore circostanza che l'opera dei Piloti non avrebbe prodotto un risultato utile, perché quando cessarono la loro attività, cioè dopo l'ormeggio, l'incendio era ancora presente a bordo», e in ogni caso avrebbe trascurato di considerare che, in caso di salvataggio "collettivo", «ciò che conta ai fini della considerazione dell'utile risultato è il nesso eziologico tra tutte le attività compiute ai fini della salvezza della nave ed il risultato ottenuto».

7. I motivi, esaminabili congiuntamente, sono inammissibili.Ir 8. A livello normativo, occorre premettere che il codice della navigazione prevede, per quanto qui rileva, che «nei porti e negli altri luoghi di approdo o di transito delle navi, dove è riconosciuta la necessità del servizio di pilotaggio, è istituita, mediante decreto del Presidente della Repubblica, una corporazione di piloti» (art. 86, comma 1) e che, «nei luoghi dove è riconosciuta l'opportunità, il pilotaggio può essere reso obbligatorio con decreto del Presidente della Repubblica», mentre «nei luoghi dove il pilotaggio è facoltativo, il direttore marittimo può, per particolari esigenze, renderlo temporaneamente obbligatorio», entro i limiti della zona individuata con il d.P.R. o il provvedimento del direttore marittimo (art. 87).
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