Cass. pen., sez. III, sentenza 21/05/2018, n. 22463

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 21/05/2018, n. 22463
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 22463
Data del deposito : 21 maggio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI PISAnei confronti di: VO ER nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 13/10/2017 del GIP TRIBUNALE di PISA sentita la relazione svolta dal Consigliere UC RAMACCI;
lette/senkttéle conclusioni del PG ct2-- Udito il difensore

RITENUTO IN FATTO

1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pisa, con ordinanza in data 13/10/2017 ha disposto la restituzione degli atti al Pubblico Ministero non accogliendo la richiesta di emissione di decreto penale nei confronti di TE VO, AR IN D'LI e CA NI imputati del reato di cui agli artt.. 110, 81 cod. pen., 31 e 44, lett. b) d.RR. 380\ 01, perché la conversione della pena, in ragione di euro 75,00 per ciascun giorno di arresto, non era stata effettuata tenendo conto della condizione economica complessiva dell'imputato e del suo nucleo familiare previa indagine patrimoniale, come stabilito dall'art. 459, comma 1-bis cod. proc. pen., con la conseguenza che al giudice non ne era stata consentita la necessaria valutazione di congruità.

2. Avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pisa, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Deduce, con un unico motivo di ricorso, l'abnormità del provvedimento impugnato in ragione del fatto che, nel respingere la richiesta, il giudice avrebbe sostanzialmente imposto al Pubblico Ministero l'effettuazione di indagini patrimoniali che la legge non prevede se non in casi specifici. Insiste, pertanto, per l'accoglimento del ricorso.

3. Nella sua requisitoria scritta il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso. Con memoria del 13/3/2018 la difesa di TE VO ha richiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. lI ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito specificate.

2. lI provvedimento impugnato non può ritenersi abnorme, dovendosi, a tale proposito, tenere presente della recente decisione delle Sezioni Unite penali di questa Corte (sentenza del 18/1/2018, ricorrente Mohamed, non ancora depositata) nella quale tale condizione è stata esclusa riguardo al provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari restituisca gli atti, pervenuti con richiesta di decreto penale di condanna, affinché il pubblico ministero valuti la possibilità di chiedere l'archiviazione del procedimento per particolare tenuità del fatto.

3. Ciò premesso, deve ritenersi che a conclusioni analoghe deve pervenirsi anche con riferimento alla fattispecie in esame, escludendo quindi che esuli dai poteri del giudice per le indagini preliminari la valutazione di congruità, ai sensi dell'art. 459, comma 2-bis cod. pen. della pena richiesta dal Pubblico Ministero. Vanno tuttavia effettuate alcune ulteriori considerazioni sul tema trattato.

4. L'art. 459, comma 1 cod. proc. pen. consente al Pubblico Ministero la richiesta di decreto penale quando ritiene che si debba applicare soltanto una pena pecuniaria, anche se inflitta in sostituzione di una pena detentiva. Il comma 1-bis del medesimo articolo, introdotto dall'art. 1, comma 53 della legge n.103 del 23 giugno 2017, stabilisce ora che "nel caso di irrogazione di una pena pecuniaria in sostituzione di una pena detentiva, il giudice, per determinare l'ammontare della pena pecuniaria, individua il valore giornaliero al quale può essere assoggettato l'imputato e lo moltiplica per i giorni di pena detentiva. Nella determinazione dell'ammontare di cui al periodo precedente il giudice tiene conto della condizione economica complessiva dell'imputato e del suo nucleo familiare. Il valore giornaliero non può essere inferiore alla somma di euro 75 di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva e non può superare di tre

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