Cass. pen., sez. I, sentenza 04/09/2020, n. 25097
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: XHEKA ILIR nato il 06/06/1987 avverso l'ordinanza del 30/01/2020 del GIP TRIBUNALE di VERONAudita la relazione svolta dal Consigliere A C;lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria della dott.ssa P M, sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Suprema Corte di cassazione con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona, in funzione di giudice dell'esecuzione, con ordinanza in data 30/01/2020, respingeva la richiesta di rideterminazione della pena applicata a X I, con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. Da una pena base di anni nove mesi nove di reclusione si era concordata la riduzione per le circostanze attenuanti generiche ritenute prevalenti sulla contestata aggravante (art. 80 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309) giungendo a una pena di anni sei mesi sei di reclusione e, dunque, si era determinata la sanzione di anni quattro mesi dieci di reclusione per l'anzidetto rito del patteggiamento. La pena era giudicata congrua alla luce della gravità del fatto, tanto che il giudice della cognizione aveva ratificato un accordo sulla pena che partiva da una sanzione superiore, in maniera sensibile, al minimo edittale. Era, poi, sceso alla soglia indicata, solo per effetto del riconoscimento delle circostanze attenunati generiche considerate prevalenti sull'aggravante della quantità. 2. Ricorre per cassazione X I e deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione. Il trattamento sanzionatorio, osserva, era stato parametrato rapportandosi a una cornice edittale, comunque, dichiarata illegittima costituzionalmente e si sarebbe, pertanto, dovuto rideterminare alla luce della decisione n. 40/2019 cella Corte costituzionale. La sentenza aveva prodotto l'espunzione del trattamento penale con efficacia ex tunc.