Cass. civ., sez. V trib., sentenza 30/10/2024, n. 28077

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La violazione consistente nell'omessa dichiarazione annuale per investimenti e attività di natura finanziaria all'estero, prevista dall'art. 4, comma 2, DL. n. 167/1990 (convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 227/1990), sanzionata dal successivo art. 5, comma 5, risponde all'esclusiva finalità di assicurare, tramite l'obbligo di dichiarazione, il monitoraggio dei trasferimenti di valuta da e per l'estero, quali manifestazioni di capacità contributiva. Nel caso di specie, veniva erroneamente negata la rilevanza a fini sanzionatori della omessa presentazione del quadro RW in ragione del carattere formale della violazione in quanto non recante danno all'Erario. Pertanto, in tema di monitoraggio fiscale, la sanzione dal 5 al 25 per cento dell'ammontare degli importi non dichiarati per la violazione degli obblighi relativi al monitoraggio fiscale, esclude l'applicabilità alla disciplina italiana, prevista dall'art. 4 del D.L. n.167/1990, e della sentenza della Corte Giustizia UE 27.1.2022, C-788/19 che ha ritenuto incompatibile con l'art. 63 del TFUE e dell'art. 40 dell'accordo sullo Spazio economico europeo del 2 maggio 1992, la normativa spagnola che disponeva una sanzione proporzionale del 150 per cento dell'imposta calcolata sulle somme corrispondenti al valore di tali beni o di tali diritti non dichiarati.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 30/10/2024, n. 28077
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 28077
Data del deposito : 30 ottobre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

FATTI DI CAUSA



1. A seguito di segnalazione dell'Ufficio Centrale per il contrasto degli illeciti fiscali internazionali, dalla quale risultava che il sig. A.A., nelle annualità dal 2005 al 2008, aveva effettuato numerose movimentazioni di capitali verso l'estero senza, tuttavia, compilare il quadro RW delle relative dichiarazioni dei redditi, l'Ufficio competente inviava al contribuente un questionario affinché esplicitasse le ragioni del mancato assolvimento del suddetto obbligo e fornisse giustificazioni sulle consistenze estere rilevate.



2. In esito venivano quindi emessi, relativamente alle annualità 2005 e 2006, due atti di contestazione, con cui venivano irrogate le sanzioni di cui all'art. 5 , commi 4 e 5, del D.L. n.167/90 per la violazione degli obblighi di cui all'art. 4, comma 1, del medesimo D.L.



3. A seguito della notifica di tali atti, il contribuente presentava deduzioni difensive ai sensi dell'art. 16 , comma 4, del D.Lgs. 472/97 , che venivano parzialmente accolte dall'Ufficio, che riteneva giustificata l'omessa dichiarazione della somma di Euro 500.000,00, consistente in un prestito alla società Ambra Spa, accreditato su un conto corrente elvetico, ritenuto interamente riferibile all'attività gestionale della società e non alla sfera personale del contribuente.



4. Per le restanti movimentazioni, ammontanti ad Euro 590.000,00 per ciascuna delle due annualità, l'Ufficio confermava l'irrogazione delle sanzioni ai sensi delle nonne sopra richiamate - nella versione ratione temporis applicabile - nella misura minima del 5% dell'importo non dichiarato, corrispondente a Euro 29.500,00 per il 2005 e 25.812,50 per il 2006, con applicazione del cumulo giuridico ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 472/97 .



5. Avverso tali atti proponeva distinti ricorsi il contribuente lamentandone l'illegittimità per: i) superamento del termine di decadenza previsto dall'art. 43 del DRP 600/73 e inapplicabilità del raddoppio dei termini prescritto dall'art. 12 del D.L. n. 78/2009 ;
ii) sproporzione delle sanzioni irrogate, trattandosi di violazione di carattere formale ai sensi dell' art. 10 della L n. 212/2000 e dell' art. 6 , comma 5-bis, del D.Lgs. 472/97 , che non aveva arrecato alcun danno all'erario.



6. Si costituiva l'Ufficio, replicando alle avverse censure.



7. Con sentenza n. 119/11/13, la Commissione tributaria provinciale di Torino, previa riunione dei giudizi, respinta l'eccezione preliminare di decadenza, accoglieva i ricorsi ravvisando l'illegittimità dell'atto impugnato per violazione dell'art. 17 del D.Lgs. n. 472/1997 .



8. Avverso tale pronuncia proponeva appello l'Agenzia delle entrate, lamentando in via preliminare la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, posto che il contribuente non aveva mai lamentato l'illegittimità degli atti impugnati per violazione del citato art. 17;
ribadiva, poi, nel merito la legittimità e fondatezza degli avvisi di irrogazione delle sanzioni.



9. La Commissione regionale del Piemonte rigettava l'appello con sentenza n. 75/2016 depositata il 22/01/2016.

10. Avverso la predetta sentenza ricorre l'Agenzia delle entrate con tre motivi e resiste il contribuente con controricorso.

11. In data 3/11/2023 il controricorrente ha depositato atto di costituzione di nuovo difensore.

12. Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale dott. Fulvio Troncone, ha depositato, in data 22/07/2024, requisitoria scritta, chiedendo l'accoglimento del primo e terzo motivo del ricorso, con assorbimento del secondo motivo.

Infine, in data 20/09/2024, il contribuente ha depositato memoria difensiva ex art. 378 cod. proc. civ.

RAGIONI

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